IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2797,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto  20  giugno  1935,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle  modifiche  di
statuto;
  Rilevata  la necessita' di apportare modifiche di statuto in deroga
al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del  testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto    il    decreto   ministeriale   relativo   all'approvazione
dell'ordinamento didattico  del  diploma  universitario  in  data  23
luglio 1933;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con  i  decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  dal  369  al  378  sono  soppressi  e sostituiti dai
seguenti  nuovi  articoli  con  il  conseguente   spostamento   della
numerazione successiva:
             DIPLOMA UNIVERSITARIO IN "SERVIZIO SOCIALE"
  Art.  369.  -  Il  corso  di  diploma  ha  lo scopo di fornire agli
studenti conoscenze  adeguate  di  metodi  e  contenuti  culturali  e
scientifici  volte  al  conseguimento del livello formativo richiesto
dall'area professionale del servizio sociale.
  In particolare, il corso  di  diploma  mira  a  fornire  competenze
specifiche  volte  a  prevenire  e risolvere situazioni di disagio di
singoli, gruppi o comunita' nell'ambito del sistema organizzato delle
risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove  risorse,  anche  di
volontariato;  a  svolgere  compiti  di  gestione,  organizzazione  e
programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una
diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e  sui
diritti degli utenti.
  La  durata del corso di diploma e' di tre anni. Al compimento degli
studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.
  Art. 370. - L'iscrizione al corso e' regolata in  conformita'  alle
norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.
  Il  numero  degli  iscritti  a  ciascun  anno di corso e' stabilito
annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di  facolta',
in  base  alle  strutture  disponibili, alle esigenze del mercato del
lavoro  e  secondo  i  criteri   generali   fissati   dal   Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta', sentito il parere del consiglio di diploma.
  Art. 371. - Ai fini del proseguimento  degli  studi,  il  corso  di
diploma  di cui all'art. 33 e' riconosciuto affine ai corsi di laurea
in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico)  e
scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).
   Nell'ambito  dei  corsi  affini, i consigli di facolta' competenti
riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando
laddove necessario le singole corrispondenze anche  parziali,  avendo
riguardo  alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale
per  la  formazione  richiesta  dal  corso   al   quale   si   chiede
l'iscrizione.
  Art.  372.  - Le facolta' che assicurano, secondo le norme vigenti,
la copertura degli insegnamenti del corso, sono le seguenti:
   facolta'  di  giurisprudenza  per   gli   insegnamenti   dell'area
giuridica;
   facolta'  di  lettere  e  filosofia per gli insegnamenti dell'area
sociologica e pedagogica;
   facolta' di economia per gli insegnamenti dell'area economica;
   facolta' di medicina e chirurgia per  gli  insegnamenti  dell'area
sanitaria;
   facolta'  di  lettere o di medicina per gli insegnamenti dell'area
psicologica.
  L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di  1500  ore,
di   cui   almeno   600   ore  di  attivita'  pratiche  di  tirocinio
professionale  svolto  sotto  la  guida  di  un  docente  di  materia
professionale  e  con  il  coordinamento  di  un  assistente  sociale
operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il  tirocinio.
Le attivita' di tirocinio - costitutive della formazione del servizio
sociale  -  debbono  essere  svolte  presso  il  servizio  sociale di
qualificati enti pubblici o privati, con i  quali  saranno  stipulate
apposite convenzioni.
  Al  fine  di  facilitare il ricorso a esperienze e professionalita'
esterne i moduli  relativi  all'area  professionale  potranno  essere
affidati  ad  esperti  di  servizio  sociale con titoli ed esperienza
professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.
  Art. 373. - Il corso di studi  prevede  quindici  annualita'.  Ogni
singola  annualita'  si  articola  in  almeno  60  ore  di didattica.
Ciascuna  annualita'  puo'  essere  sostituita  da  moduli  didattici
semestrali.    I    corsi,   semestrali   o   annuali,   sono   tutti
monodisciplinari.
  Le discipline impartite  comprendono  insegnamenti  fondamentali  e
insegnamenti complementari.
  Sono insegnamenti fondamentali:
   principi e fondamenti del servizio sociale;
   metodi e tecniche del servizio sociale 1, 2, 3;
   organizzazione del servizio sociale 1, 2;
   statistica sociale;
   metodologia e tecnica della ricerca sociale;
   psicologia sociale;
   psicologia dello sviluppo;
   sociologia;
   sociologia della devianza;
   elementi di diritto pubblico;
   elementi di diritto privato;
   elementi di diritto e procedura penale;
   medicina sociale;
   economia pubblica.
  Sono insegnamenti complementari:
   politica sociale;
   diritto di famiglia;
   pedagogia generale;
   diritto penitenziario;
   psicodinamica delle relazioni familiari;
   criminologia minorile;
   storia delle istituzioni politiche;
   psicopatologia;
   sociologia della comunicazione;
   diritto amministrativo;
   diritto regionale degli enti locali;
   sociologia dell'organizzazione;
   storia dell'amministrazione pubblica;
   teoria e tecnica del colloquio psicologico;
   psicologia di comunita';
   economia della sicurezza sociale;
   economia applicata;
   educazione degli adulti;
   elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
  L'attivazione  degli insegnamenti complementari viene stabilita con
delibera del  consiglio  di  facolta'  avuto  riguardo  alle  risorse
disponibili.
  Nel piano di studio individuale gli insegnamenti complementari, nei
limiti   consentiti  dalla  frequenza  obbligatoria,  possono  essere
sostituiti con insegnamenti impartiti in altri  diplomi  o  corsi  di
laurea   purche'   appartengano   alla   medesima  area  disciplinare
dell'insegnamento sostituito o ad area affine.
  Art. 374. - Durante il primo biennio lo studente dovra'  dimostrare
la  conoscenza  e  la  comprensione  di  una  lingua  straniera,  con
particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della
lingua e le modalita' di accertamento sono definite dal consiglio  di
diploma.
  La   frequenza  alle  lezioni  e  la  partecipazione  al  tirocinio
professionale sono obbligatorie  per  almeno  due  terzi  dell'orario
previsto.  Le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio
sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di  diploma
ai  fini  della  frequenza  del tirocinio professionale. Gli esami di
tirocinio consistono nella discussione di una  relazione  dettagliata
dell'attivita' professionale svolta e documentata.
  All'esame  di  diploma  lo  studente  viene  ammesso solo ove abbia
frequentato i corsi e superato gli esami di  tutti  gli  insegnamenti
previsti  nel  piano  di  studio,  tenuto conto della valutazione del
tirocinio professionale.
  Art.  375.  -  Il  consiglio  di  diploma  determina,  con apposito
regolamento, in conformita'  del  regolamento  didattico  di  Ateneo,
l'articolazione  del corso di diploma, in accordo con quanto previsto
dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  Rientrano nelle competenze del consiglio di diploma:
   la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso;
   il programma dei corsi;
   le propedeuticita' d'esame;
   i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
   le prove di valutazione degli studenti  e  la  composizione  delle
relative commissioni;
   le  modalita'  del  tirocinio  presso  le  sedi con cui sono state
stipulate le convenzioni.
  In sede di prima attuazione il piano degli studi verra'  deliberato
dal  consiglio  di  facolta',  sulla  base  dell'esperienza  maturata
attraverso la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 28 ottobre 1995
                                               Il rettore: OCCHIOCUPO