Si richiama l'attenzione degli operatori  su  quanto  disposto,  da
ultimo,  dal  regolamento  (CE) n. 3169/94 (GUCE L 335/94), in ordine
alle procedure di rilascio delle licenze di importazione per prodotti
tessili  sottoposti  ad  autorizzazione  o  sorveglianza  preventiva,
originari  da  Paesi terzi con i quali vigono accordi o protocolli di
settore.
  In particolare si sottolineano i seguenti punti.
  1) Le istanze indirizzate a questo  Ministero  in  carta  semplice,
devono recare le seguenti indicazioni:
    a)  il  nome  e  l'indirizzo  completo dell'importatore (incluso,
eventualmente, il numero  di  telefono  e  di  fax  e  il  numero  di
identificazione depositato presso le autorita' nazionali competenti),
nonche' il numero di partita IVA;
    b) il nome e l'indirizzo completo dell'eventuale dichiarante;
    c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
    d) il Paese di origine dei prodotti ed il Paese di destinazione;
    e)  una  descrizione dei prodotti che ne indichi la denominazione
commerciale e il codice della nomenclatura combinata (NC);
    f) la categoria e il quantitativo nell'unita' di misura prevista;
    g)  il  valore  dei  prodotti  (come  riportato   nella   licenza
d'esportazione,  ove  la presentazione dell'E.L. sia obbligatoria per
il rilascio della licenza di importazione);
    h) la data e il  numero  della  licenza  d'esportazione  (ove  la
presentazione  dell'E.L.  sia  obbligatoria  per  il  rilascio  della
licenza di importazione);
    i) qualsiasi codice interno  utilizzato  a  fini  amministrativi,
come il codice Taric;
    j) la data e la firma dell'importatore.
  2)  Alle  domande  di  importazione  relative  a  prodotti  tessili
soggetti a duplice controllo va allegato l'originale della licenza di
esportazione  rilasciata  dalle  competenti   autorita'   del   Paese
esportatore.
  Al  riguardo si fa presente che - per esigenze connesse al migliore
funzionamento del sistema informatico comunitario di  gestione  delle
licenze  (SIGL)  - ad ogni licenza di esportazione deve corrispondere
una  sola  licenza  di  importazione.  Pertanto  non  e'   consentito
presentare   una   domanda   unica   per   un  quantitativo  che  sia
rappresentato da piu' licenze di  esportazione  anche  se  queste  si
riferiscano alla stessa categoria tessile/Paese.
  3)   Dal   1   gennaio   1996   questa  Amministrazione  rilascera'
autorizzazioni e documenti di sorveglianza per le merci oggetto della
presente circolare su modelli conformi al modulo comune di licenza di
importazione che figura in allegato al citato regolamento n. 3169/94.
  Tali licenze sono utilizzabili presso qualsiasi dogana comunitaria.
  4) Si rammenta, infine, che le licenze devono essere  restituite  a
questo  Ministero  per  la  verifica  dell'utilizzo  e per comunicare
tempestivamente alla Commissione U.E. gli eventuali quantitativi  non
utilizzati.
  A  tal  fine  la restituzione deve essere effettuata immediatamente
dopo l'utilizzo totale  della  licenza  e,  comunque,  non  oltre  il
termine di trenta giorni dalla scadenza della validita' della licenza
stessa.
                                       Il direttore generale
                                delle importazioni ed esportazioni
                                             MARTUSCELLI