IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356,
il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del  Regno  ai
territori ad esso annessi in virtu' della legge 26 settembre 1920, n.
1322, e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale
furono  approvate  le  norme  di  attuazione  concernenti  il credito
doganale nei territori anzi citati;
  Visto il decreto ministeriale 2  dicembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1994, con il
quale  il  saggio  d'interesse  applicabile  alle  somme  relative ai
diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai  sensi
dell'art.  3  del gia' citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n.
7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, e' stato fissato al
5,75% annuo;
  Ritenuta la necessita', per le accresciute  esigenze  del  bilancio
statale, di elevare detto saggio d'interesse;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  saggio  degli  interessi  applicabili  alle  somme  relative ai
diritti doganali ammessi al pagamento posticipato, concesso, ai sensi
dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923,  n.  7207,  agli
operatori presso la dogana di Trieste, viene elevato al 6,25% annuo.