Il COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica
dell'intervento straordinario del Mezzogiorno;
  Visto  il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale e'
disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento
del  Mezzogiorno  ed  Agenzia  per  la  promozione  e lo sviluppo del
Mezzogiorno  a seguito della cessazione dell'intervento straordinario
nel  Mezzogiorno  ed  e'  altresi'  previsto un sistema di interventi
nelle aree depresse del territorio nazionale;
  Visto  il  decreto-legge  23 settembre 1994, n. 547, convertito con
legge  22  novembre  1994,  n.  644,  recante  interventi urgenti per
l'economia;
  Vista  la  propria delibera in data 25 marzo 1992 con la quale, nel
prendere atto dell'intesa di programma, sottoscritta il 28 marzo 1991
dal  Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il
presidente  della  regione  Sardegna,  per  il riassetto territoriale
delle  zone  interne  della  regione,  si prevedeva a copertura degli
oneri  di  parte  statale - quantificati in 350 miliardi di lire - il
ricorso  alle  risorse  ex  lege  n.  64/1986 finalizzate ai progetti
strategici;
  Considerato   che   nelle   more   degli   adempimenti   istruttori
dell'intesa,  propedeutici  alla  stipula  del  previsto  accordo  di
programma,    e'    intervenuta   la   soppressione   dell'intervento
straordinario  che,  comportando  un  diverso assetto istituzionale e
finanziario, ha influito su tutti i rapporti non ancora compiutamente
definiti alla data della predetta soppressione;
  Considerato  che  la  regione Sardegna per far fronte alle esigenze
derivanti dal rispetto dell'intesa ha comunque disposto anticipazioni
su fondi propri;
  Ritenuto che con l'art. 8-bis della legge n. 644/1994, si e' inteso
definire,  sia  in  termini procedurali che finanziari, la situazione
che  nei  fatti  si  era  andata  delineando a seguito della predetta
anticipazione di fondi regionali;
  Considerato  che  la predetta norma, ponendosi come fase conclusiva
dell'intera  procedura  avviata con la sottoscrizione dell'intesa, ha
autonomamente  definito  il complesso degli interventi ed individuato
le  risorse necessarie, aggiornando l'iniziale previsione di spesa da
350 a 400 miliardi di lire;
  Vista la documentazione inviata dalla regione Sardegna, concernente
gli interventi in corso di realizzazione;
                              Delibera:
  1.  La  complessiva  somma di 400 miliardi di lire, per l'esercizio
1994,  prevista dall'art. 8-bis della legge n. 644/1994 richiamata in
premessa,   e'  assegnata  alla  regione  Sardegna  per  la  completa
realizzazione  degli  interventi previsti dall'intesa sottoscritta il
28 marzo 1991.
  2.  La  predetta somma, tenuto conto di quanto gia' stabilito dalla
regione Sardegna, e' ripartita come segue:
    a) 300 miliardi di lire: sostegno attivita' produttive;
    b)  50  miliardi  di  lire:  interventi  infrastrutturali settori
primario e terziario;
    c) 50 miliardi di lire: interventi di completamento.
  3.  Gli  interventi  di cui al precedente punto 2, lettere a) e b),
sono  riportati  rispettivamente negli allegati 1 e 2 che fanno parte
integrante della presente delibera.
  4.  La  regione indichera' entro novanta giorni dalla pubblicazione
della  presente delibera la destinazione degli ulteriori 50 miliardi,
relazionando  contestualmente  sulla  realizzazione  degli interventi
infrastrutturali   nel   settore   secondario,  per  complessivi  150
miliardi,  posti  dall'intesa  a  carico  della  regione  e riportati
nell'allegato 3.
  5.  La  regione,  al  30 giugno ed al 31 dicembre 1996, inviera' al
CIPE lo stato di attuazione degli interventi, indicando l'occupazione
aggiuntiva  attivata  (nuove assunzioni e/o riassorbimento manodopera
in  cassa  integrazione  guadagni  o  liste mobilita) sia nel settore
industriale che nelle altre iniziative.
  6. A fronte della predetta assegnazione di 400 miliardi di lire, il
Ministero  del  bilancio  e' autorizzato ad erogare entro il corrente
esercizio 1995 risorse pari al 50% dell'importo totale.
  La   restante   quota   verra'  erogata  a  rendicontazione,  anche
attraverso  il  supporto  del  nucleo ispettivo per la verifica degli
investimenti pubblici del Ministero del bilancio.
   Roma, 20 novembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 218