AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni di legge modificate o alle  quali  e'  operato  il
rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
          Disposizioni concernenti la Cassa per il credito
                       alle imprese artigiane
  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489,
e' sostituito dal seguente:
  " 4.  Il  Ministero  del  tesoro  dismette  le  azioni  di  propria
pertinenza  della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.,
vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso,
con  modalita'  idonee  a  garantire   il   migliore   servizio   per
l'artigianato,  stabilite  con  decreto del Ministro del tesoro. Tale
decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali
da garantire:
    a) la possibilita' di partecipare al capitale sociale della Cassa
da  parte  delle  imprese  artigiane  iscritte  negli  albi  previsti
dall'articolo  5  della  legge  8  agosto 1985, n. 443, nonche' delle
associazioni artigiane di categoria  maggiormente  rappresentative  e
delle cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili, anche in
forma  di  cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli
29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
    b) una adeguata presenza, negli organi sociali  della  Cassa,  di
esponenti dell'artigianato;
    c)  la  permanenza  della destinazione dell'attivita' della Cassa
all'esclusivo interesse dell'artigianato.".
          Riferimenti normativi:
             - Il testo vigente dell'art. 2 della legge  n.  489/1993
          (Proroga  del  termine  di  cui  all'art. 7, comma 6, della
          legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni  per  la
          ristrutturazione  e  la  integrazione  del patrimonio degli
          istituti di credito  di  diritto  pubblico,  nonche'  altre
          norme sugli istituti medesimi), e' il seguente:
             "Art. 2. - 1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi
          pubblici,  del  cui  fondo di dotazione o capitale lo Stato
          detiene la  totalita'  o  la  maggioranza  anche  relativa,
          assumono  la  forma  della  societa'  per azioni secondo le
          disposizioni della legge 30 luglio  1990,  n.  218,  e  del
          D.Lgs.  20  novembre  1990, n. 356, escluso il ricorso alle
          operazioni di conferimento di cui all'art. 6  del  medesimo
          decreto  legislativo  n.  356  del  1990.  Si osservano, in
          quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 20  novembre
          1990, n. 357.
             2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto
          le  modalita' per il versamento alle societa' per azioni di
          cui al comma  1  delle  disponibilita'  di  pertinenza  del
          patrimonio   degli   enti   creditizi   pubblici  originari
          esistenti presso la tesoreria dello Stato.
             3.  L'oggetto  sociale  previsto  negli  statuti   delle
          societa'  per  azioni  derivanti  dalla  trasformazione del
          Mediocredito centrale e della Cassa  per  il  credito  alle
          imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita'
          degli   enti   originari,   operando  l'una  esclusivamente
          nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione
          delle  operazioni  riguardanti   le   esportazioni   e   la
          cooperazione    economica    internazionale,    e   l'altra
          esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane.
             4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria
          pertinenza  della  Cassa  per  il  credito   alle   imprese
          artigiane  S.p.a.,  vendendole,  conferendole  o, comunque,
          trasferendole a titolo  oneroso,  con  modalita'  idonee  a
          garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite
          con  decreto  del  Ministro  del  tesoro. Tale decreto deve
          prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da
          garantire:
            a) la possibilita' di  partecipare  al  capitale  sociale
          della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli
          albi  previsti  dall'art.  5  della legge 8 agosto 1985, n.
          443, nonche'  delle  associazioni  artigiane  di  categoria
          maggiormente   rappresentative  e  delle  cooperative,  dei
          consorzi e delle societa' consortili,  anche  in  forma  di
          cooperativa  di primo o secondo grado, di cui agli articoli
          29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
             b) una adeguata presenza,  negli  organi  sociali  della
          Cassa, di esponenti dell'artigianato;
             c) la permanenza della destinazione dell'attivita' della
          Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato".
             -   Il   testo  dell'art.  5  della  legge  n.  443/1985
          (Legge-quadro per l'artigianato) e' il seguente:
             "Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). -  E'  istituito
          l'albo  provinciale  delle imprese artigiane, al quale sono
          tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di
          cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le  formalita'  previste
          per  il  registro  delle ditte dagli articoli 47 e seguenti
          del regio decreto 20 settembre 1934, n.  2011.
             La  domanda  di  iscrizione  al  predetto  albo   e   le
          successive  denunce  di  modifica  e  di cessazione esimono
          dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio  decreto
          20  settembre  1934,  n. 2011, e sono annotate nel registro
          delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
             In   caso  di  invalidita',  di  morte  o  d'intervenuta
          sentenza che  dichiari  l'interdizione  o  l'inabilitazione
          dell'imprenditore   artigiano,  la  relativa  impresa  puo'
          conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di  cui  al
          primo  comma,  anche  in  mancanza  di  uno  dei  requisiti
          previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque  anni
          o   fino  al  compimento  della  maggiore  eta'  dei  figli
          minorenni,  sempre  che  l'esercizio   dell'impresa   venga
          assunto   dal  coniuge,  dai  figli  maggiorenni  o  minori
          emancipati   o   dal    tutore    dei    figli    minorenni
          dell'imprenditore    invalido,   deceduto,   interdetto   o
          inabilitato.
             L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la
          concessione  delle  agevolazioni  a  favore  delle  imprese
          artigiane.
             Le  imprese  artigiane, che abbiano superato, fino ad un
          massimo del 20 per cento e per un periodo non  superiore  a
          tre  mesi  nell'anno,  i  limiti  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 4, mantengono l'iscrizione  all'albo  di  cui  al
          primo comma del presente articolo.
             Per  la  vendita  nei  locali  di  produzione, o ad essi
          contigui, dei beni di produzione  propria,  ovvero  per  la
          fornitura  al committente di quanto strettamente occorrente
          all'esecuzione dell'opera o alla prestazione  del  servizio
          commessi,  non si applicano alle imprese artigiane iscritte
          all'albo di cui al primo  comma  le  disposizioni  relative
          all'iscrizione  al  registro degli esercenti il commercio o
          all'autorizzazione amministrativa  di  cui  alla  legge  11
          giugno  1971,  n.  426,  fatte  salve quelle previste dalle
          specifiche normative statali.
             Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o  insegna  o
          marchio,  una  denominazione  in  cui ricorrano riferimenti
          all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al
          primo comma; lo stesso divieto vale per  i  consorzi  e  le
          societa'  consortili  fra  imprese  che  non siano iscritti
          nella separata sezione di detto albo.
             Ai trasgressori delle disposizioni di  cui  al  presente
          articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la
          sanzione  amministrativa  consistente  nel pagamento di una
          somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto
          delle procedure di cui alla  legge  24  novembre  1981,  n.
          689".
             -  Il  testo  degli  articoli  29  e  30  della legge n.
          317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo  delle
          piccole imprese) e', rispettivamente, il seguente:
             "Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di cui all'art. 31, si
          considerano consorzi e cooperative di  garanzia  collettiva
          fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di
          cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:
              a)  l'attivita'  di  prestazione di garanzie collettive
          per favorire la concessione di finanziamenti  da  parte  di
          aziende  e  istituti  di  credito, di societa' di locazione
          finanziaria, di societa' di cessione di crediti di  imprese
          e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
               b)  l'attivita'  di  informazione,  di consulenza e di
          assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il
          migliore  utilizzo  delle  fonti  finanziarie,  nonche'  le
          prestazioni  di servizi per il miglioramento della gestione
          finanziaria delle stesse  imprese.  A  tale  attivita',  in
          quanto  connessa e complementare a quella di prestazione di
          garanzie   collettive,   si   applicano   le   disposizioni
          tributarie specificamente previste per quest'ultima.
             2.  Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31
          i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi  ai
          quali,  alla  data  del 30 giugno 1990, partecipano piccole
          imprese industriali con non piu'  di  trecento  dipendenti,
          fermo  il  limite del capitale investito di cui all'art. 1,
          in misura non superiore ad un sesto del numero  complessivo
          delle aziende consorziate".
             "Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali). - 1. Le
          cooperative,  i consorzi e le societa' consortili, anche in
          forma  cooperativa,  che  svolgono  le  attivita'  di   cui
          all'art.  29  sono  ammessi  a  beneficiare dell'intervento
          dello Stato previsto dalle disposizioni del  presente  capo
          se  costituiti  da  almeno  50 piccole imprese industriali,
          commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla
          legge  8  agosto  1985,   n.   443,   anche   a   carattere
          intersettoriale  e dispongono di fondi di garanzia monetari
          (fondi  rischi)  costituiti  da  versamenti  delle   stesse
          imprese  consorziate  di  importo  non  inferiore a lire 50
          milioni".