AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. Disposizioni concernenti la Cassa per il credito alle imprese artigiane 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, e' sostituito dal seguente: " 4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalita' idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire: a) la possibilita' di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato; c) la permanenza della destinazione dell'attivita' della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato.". Riferimenti normativi: - Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 489/1993 (Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi), e' il seguente: "Art. 2. - 1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalita' o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della societa' per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo n. 356 del 1990. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357. 2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' per il versamento alle societa' per azioni di cui al comma 1 delle disponibilita' di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato. 3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' degli enti originari, operando l'una esclusivamente nell'interesse delle piccole e medie imprese, con eccezione delle operazioni riguardanti le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane. 4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalita' idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire: a) la possibilita' di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle societa' consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato; c) la permanenza della destinazione dell'attivita' della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato". - Il testo dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato) e' il seguente: "Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali. Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689". - Il testo degli articoli 29 e 30 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate; b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima. 2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate". "Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali). - 1. Le cooperative, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attivita' di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni".