Il Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,
esaminata  la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere
la protezione della denominazione di  origine  controllata  dell'olio
extravergine  e  vergine  di  oliva  "Terra  d'Otranto"  ai sensi del
regolamento CEE n. 2081/92, visto il parere  del  Comitato  nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine controllata degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  di  cui  all'art. 14 della legge n.
169/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia formula  la
proposta di disciplinare nel testo di cui appresso.
   Eventuali  istanze  e controdeduzioni avverso la proposta dovranno
essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche  agricole
ed  agroindustriali  nazionali,  entro  sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
contollata  dell'olio  extravergine  e  vergine   di   oliva   "Terra
d'Otranto"
                               Art. 1.
                            Denominazione
   La   denominazione   di  origine  controllata  "Terra  d'Otranto",
eventualmente  accompagnata  dalla  menzione  geografica   aggiuntiva
"Delle  Gravine Joniche" e' riservata all'olio extravergine e vergine
di oliva rispondente alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  nel
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
   1.  La  denominazione  di origine controllata "Terra d'Otranto" e'
riservata all'olio extravergine e vergine  di  oliva  ottenuto  dalle
seguenti  varieta'  di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli
oliveti: Cellina di Nardo' e Ogliarola per almeno  il  60%.  Possono,
altresi',  concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura
non superiore al 40%.
   2. La  denominazione  di  origine  controllata  "Terra  d'Otranto"
accompagnata  dalla  menzione  geografica  aggiuntiva  "Delle Gravine
Joniche" e'  riservata  all'olio  extravergine  e  vergine  di  oliva
ottenuto  dalle  seguenti  varieta'  di  olivo  presenti,  da  sole o
congiuntamente, negli oliveti: Ogliarola e Leccino per almeno il 50%;
Coratina  in  misura  non  superiore  al  20%.   Possono,   altresi',
concorrere  altre  varieta'  presenti  negli  oliveti  in  misura non
superiore al 30%.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
   1. La zona di produzione delle  olive  destinate  alla  produzione
dell'olio extravergine e vergine di oliva di cui all'art. 1 comprende
i   territori   olivati  atti  a  conseguire  le  produzioni  con  le
caratteristiche qualitative previste  nel  presente  disciplinare  di
produzione   compresi  nell'intero  territorio  amministrativo  delle
province di Lecce e  Taranto,  nonche',  nei  seguenti  comuni  della
provincia   di   Brindisi:   Brindisi,   Cellino  S.  Marco,  Erchie,
Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, San Pancrazio
Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna.
   La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi fra
i  mari  Jonio  ed  Adriatico,  dalle Murge tarantine e dalle estreme
pendici brindisine delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere di Lecce,
per finire nelle Serre, alla confluenze dei due mari.
   2. La zona di produzione delle  olive  destinate  alla  produzione
dell'olio   extravergine   di   oliva   a  denominazione  di  origine
controllata "Terra d'Otranto" accompagnata dalla menzione  geografica
aggiuntiva   "Delle  Gravine  Joniche"  comprende,  in  provincia  di
Taranto, l'intero  territorio  amministrativo  dei  seguenti  comuni:
Castellaneta,  Crispiano,  Ginosa, Laterza, Martina Franca, Massafra,
Monteiasi, Montemesola,  Mottola,  Palagianello,  Palagiano,  Statte.
Tale  zona,  riportata  in  apposita  cartografia,  e' delimitata dai
confini amministrativi dei comuni sopracitati.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
   1. Le condizioni ambientali e di coltura degli  oliveti  destinati
alla  produzione  dell'olio  extravergine  di oliva di cui all'art. 1
devono esssere quelle tradizionali e caratteristiche  della  zona  e,
comunque,  atte  a  conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
   Sono  pertanto  idonei  gli  oliveti  situati  entro   un   limite
altimetrico  di  517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea
del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed
estesi  sedimenti  calcareo-sabbiosi-argillosi  del  Pliocene  e  del
Pleistocene,  appartengono  alle terre brune o rosse, spesso presenti
in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli  tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.  E'
consentita una densita' massima di 400 piante per ettaro.
   2.   Per   la   produzione   dell'olio   extravergine   d'oliva  a
denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto",  accompagnata
dalla  menzione geografica aggiuntiva "Delle Gravine Joniche" sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi  nella  zona  di  produzione
descritta al punto 2 dell'art. 3.
   3.  La  raccolta  delle  olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di  cui  all'art.  1
deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
   4.  La  produzione  massima  di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non puo' superare kg 12.000 per  ettaro
per  gli  impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non
puo' superare il 20%.
   5. La produzione massima di olive  degli  oliveti  destinati  alla
produzione  dell'olio  vergine  di  oliva  a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non puo' superare kg 15.000 per  ettaro
per  gli  impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non
puo' superare il 20%.
   6. Anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli  la  resa  dovra'
essere  riportata  attraverso  accurata cernita purche' la produzione
globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
   7. La denuncia di produzione delle olive  deve  essere  presentata
secondo  le  procedure  previste  dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
   8.  Alla  presentazione della denuncia di produzione delle olive e
della richiesta di  certificazione  di  idoneita'  del  prodotto,  il
richiedente   deve   allegare   la  certificazione  rilasciata  dalle
associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto  2,
lettera  a),  della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la
produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute  nella  zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
                               Art. 5.
                     Modalita' di oleificazione
   1.  La  zona  di  oleificazione  dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di  origine  controllata  "Terra  d'Otranto"  comprende
l'intero  territorio  amministrativo  dei  comuni indicati al punto 1
dell'art. 3.
   1 a). La zona di oleificazione dell'olio extravergine di  oliva  a
denominazione  di  origine controllata "Terra d'Otranto" accompagnata
dalla menzione geografica "Delle Gravine Joniche" comprende  l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
   2.  La  raccolta  delle  olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di  cui  all'art.  1
deve avvenire solo per brucatura.
   3.  La  raccolta  delle  olive destinate alla produzione dell'olio
vergine di oliva a denominazione di origine di cui  all'art.  1  puo'
avvenire a mano o con mezzi meccanici.
   4.  Per  l'estrazione  dell'olio  extravergine  di  oliva  di  cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire  l'ottenimento  di  oli  senza  alcuna  alterazione   delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
   5. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni
dalla raccolta delle olive.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
   1.  All'atto  dell'immissione  al  consumo  l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Terra  d'Otranto"  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi;
    odore: di fruttato medio con leggera sensazione di foglia;
    sapore: fruttato con leggera sensazione di piccante e di amaro;
    acidita'  massima  totale  espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test . . . . . . . .  > = 6,5
    numero perossidi        . . . . . . . .  < = 14 Meq 02/kg
    K232                    . . . . . . . .  < = 2,10
    K270                    . . . . . . . .  < = 0,170
    acido linoleico         . . . . . . . .  < = 13%
    acido linolenico        . . . . . . . .  < = 0,70
    acido oleico            . . . . . . . .  > = 70%
    valore del campesterolo . . . . . . . .  < = 3,50
    trilinoleina            . . . . . . . .  < = 0,30
   2. All'atto dell'immissione  al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva  a  denominazione  di  origine  controllata  "Terra  d'Otranto"
accompagnata dalla menzione geografica "Delle Gravine  Joniche"  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: verde o giallo con riflessi verdi;
    odore: di fruttato medio con media sensazione di foglia;
    sapore:   fruttato  con  media  sensazione  di  amaro  e  leggera
sensazione di piccante;
    acidita' massima totale espressa in acido oleico,  in  peso,  non
superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test . . . . . . . .  > = 6,5
    numero perossidi        . . . . . . . .  < = 14 Meq 02/kg
    K232                    . . . . . . . .  < = 2,10
    K270                    . . . . . . . .  < = 0,160
    acido linoleico         . . . . . . . .  < = 13%
    acido linolenico        . . . . . . . .  < = 0,80
    acido oleico            . . . . . . . .  > = 70%
    valore del campesterolo . . . . . . . .  < = 3,50
    trilinoleina            . . . . . . . .  < = 0,30
   3.  All'atto  dell'immissione al consumo l'olio vergine di oliva a
denominazione  di  origine   controllata   "Terra   d'Otranto"   deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo con leggeri riflessi verdi;
    odore: di fruttato leggero;
    sapore:  fruttato  con eventuale leggera sensazione di piccante e
di amaro;
    acidita' massima totale espressa in acido oleico,  in  peso,  non
superiore a grammi 1,5 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test . . . . . . . .  > = 5,5
    numero perossidi        . . . . . . . .  < = 16 Meq 02/kg
    K232                    . . . . . . . .  < = 2,30
    K270                    . . . . . . . .  < = 0,180
    acido linoleico         . . . . . . . .  < = 13%
   4.  All'atto  dell'immissione al consumo l'olio vergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Terra  d'Otranto"  accompagnata
dalla  menzione  geografica  "Delle  Gravine Joniche" deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo;
    odore: di fruttato leggero;
    sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante;
    acidita' massima totale espressa in acido oleico,  in  peso,  non
superiore a grammi 1,5 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test . . . . . . . .  > = 5,5
    numero perossidi        . . . . . . . .  < = 20 Meq 02/kg
    K232                    . . . . . . . .  < = 2,50
    K270                    . . . . . . . .  < = 0,200
    acido linoleico         . . . . . . . .  < = 13,5%
   5. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E.
   6.  In  ogni  campagna  olearia il Consorzio di tutela individua e
conserva  in  condizioni  ideali  un  congruo  numero   di   campioni
rappresentativi  degli  oli  di  cui  all'art.  1  da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
   7. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole,  alimentari
e  forestali  di  modificare  con  proprio decreto i limiti analitici
soprariportati.
   8. La designazione degli oli alla  fase  di  confezionamento  deve
essere  effettuata  solo  a seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in  ordine
agli esami chimico-fisici ed organolettici.
                               Art. 7.
                    Designazione e presentazione
   1.  Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente
prevista  dal  presente  disciplinare  di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
   2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali,  marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
   3.   L'uso   di   nomi   di   aziende,  tenute,  fattorie  e  loro
localizzazione    territoriale,    nonche'    il    riferimento    al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e'
consentito  solo  se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con
olive  raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e   se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima.
   4. Le operazioni  di  confezionamento  dell'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono
avvenire  nell'ambito  della  zona  geografica  delimitata al punto 1
dell'art. 3.
   5. La menzione geografica aggiuntiva, autorizzata all'art.  1  del
presente   disciplinare,  deve  essere  riportata  in  etichetta  con
dimensione non  superiore  a  quella  dei  caratteri  con  cui  viene
indicata la denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto".
   6.  L'uso  di  altre  indicazioni  geografiche consentite ai sensi
dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4  novembre  1993,  n.
573,  riferite  a  comuni,  frazioni,  tenute, fattorie da cui l'olio
effettivamente  deriva  deve  essere  riportato  in   caratteri   non
superiori  alla  meta' di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
   7. Il nome della  denominazione  di  origine  controllata  di  cui
all'art.  1  deve  figurare  in  etichetta  con  caratteri  chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio  contrasto  rispetto  al  colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme  di  etichettatura  previste  dalla
vigente legislazione.
   8.  L'olio  extravergine  di  oliva  di cui all'art. 1 deve essere
immesso al consumo in recipienti in vetro  o  in  banda  stagnata  di
capacita' non superiore a litri 5.
   9.  E'  obbligatorio  indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.