Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine e vergine di oliva "Terra d'Otranto" ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini di cui all'art. 14 della legge n. 169/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso. Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine contollata dell'olio extravergine e vergine di oliva "Terra d'Otranto" Art. 1. Denominazione La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", eventualmente accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Delle Gravine Joniche" e' riservata all'olio extravergine e vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Varieta' di olivo 1. La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" e' riservata all'olio extravergine e vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: Cellina di Nardo' e Ogliarola per almeno il 60%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%. 2. La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Delle Gravine Joniche" e' riservata all'olio extravergine e vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Ogliarola e Leccino per almeno il 50%; Coratina in misura non superiore al 20%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 30%. Art. 3. Zona di produzione 1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine e vergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione compresi nell'intero territorio amministrativo delle province di Lecce e Taranto, nonche', nei seguenti comuni della provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino S. Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna. La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi fra i mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge tarantine e dalle estreme pendici brindisine delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere di Lecce, per finire nelle Serre, alla confluenze dei due mari. 2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Delle Gravine Joniche" comprende, in provincia di Taranto, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, Statte. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati. Art. 4. Caratteristiche di coltivazione 1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono esssere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. E' consentita una densita' massima di 400 piante per ettaro. 2. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Delle Gravine Joniche" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3. 3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno. 4. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non puo' superare kg 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%. 5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio vergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non puo' superare kg 15.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%. 6. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. 7. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione. 8. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneita' del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione. Art. 5. Modalita' di oleificazione 1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 1 dell'art. 3. 1 a). La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" accompagnata dalla menzione geografica "Delle Gravine Joniche" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3. 2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire solo per brucatura. 3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio vergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 puo' avvenire a mano o con mezzi meccanici. 4. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto. 5. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive. Art. 6. Caratteristiche al consumo 1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi; odore: di fruttato medio con leggera sensazione di foglia; sapore: fruttato con leggera sensazione di piccante e di amaro; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio; punteggio al Panel test . . . . . . . . > = 6,5 numero perossidi . . . . . . . . < = 14 Meq 02/kg K232 . . . . . . . . < = 2,10 K270 . . . . . . . . < = 0,170 acido linoleico . . . . . . . . < = 13% acido linolenico . . . . . . . . < = 0,70 acido oleico . . . . . . . . > = 70% valore del campesterolo . . . . . . . . < = 3,50 trilinoleina . . . . . . . . < = 0,30 2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" accompagnata dalla menzione geografica "Delle Gravine Joniche" deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: verde o giallo con riflessi verdi; odore: di fruttato medio con media sensazione di foglia; sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera sensazione di piccante; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio; punteggio al Panel test . . . . . . . . > = 6,5 numero perossidi . . . . . . . . < = 14 Meq 02/kg K232 . . . . . . . . < = 2,10 K270 . . . . . . . . < = 0,160 acido linoleico . . . . . . . . < = 13% acido linolenico . . . . . . . . < = 0,80 acido oleico . . . . . . . . > = 70% valore del campesterolo . . . . . . . . < = 3,50 trilinoleina . . . . . . . . < = 0,30 3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio vergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo con leggeri riflessi verdi; odore: di fruttato leggero; sapore: fruttato con eventuale leggera sensazione di piccante e di amaro; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 1,5 per 100 grammi di olio; punteggio al Panel test . . . . . . . . > = 5,5 numero perossidi . . . . . . . . < = 16 Meq 02/kg K232 . . . . . . . . < = 2,30 K270 . . . . . . . . < = 0,180 acido linoleico . . . . . . . . < = 13% 4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio vergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" accompagnata dalla menzione geografica "Delle Gravine Joniche" deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo; odore: di fruttato leggero; sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 1,5 per 100 grammi di olio; punteggio al Panel test . . . . . . . . > = 5,5 numero perossidi . . . . . . . . < = 20 Meq 02/kg K232 . . . . . . . . < = 2,50 K270 . . . . . . . . < = 0,200 acido linoleico . . . . . . . . < = 13,5% 5. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. 6. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. 7. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati. 8. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici. Art. 7. Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore". 2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. 4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3. 5. La menzione geografica aggiuntiva, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto". 6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1. 7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. 8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5. 9. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.