IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1995 concernente l'adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino; Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute a decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche dei vini da tavola prodotti in alcune regioni e province autonome e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il proprio decreto 23 novembre 1995 concernente la fissazione dei termini degli adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1995 concernente la proroga della data per la presentazione della dichiarazione di produzione di vino; Tenuto conto che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione dell'11 e del 12 dicembre 1995, al fine di consentire agli interessati di poter realizzare con adeguati margini di tempo tutti gli adempimenti previsti per utilizzare a decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche ha espresso l'avviso che e' opportuno prorogare i termini previsti all'art. 3, comma 2, dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche, a tutto il 30 aprile 1996; Tenuto conto che il Comitato predetto ha ritenuto opportuno, a causa della mancata previsione nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche della possibilita' di superare, nella misura massima del 20%, i limiti relativi alle produzioni massime di uva per ettaro, proporre tale integrazione, in analogia a quanto previsto per i V.Q.P.R.D.; Tenuto conto altresi' che il Comitato predetto ha proposto, in conseguenza delle sfavorevoli condizioni meteorologiche verificatesi per questa vendemmia, la riduzione dello 0,5% dei titoli alcolometrici minimi naturali delle uve fissati per ciascuna indicazione geografica tipica, nel rispetto dei valori minimi previsti dalla normativa comunitaria; Tenuto conto inoltre che il Comitato predetto aveva gia' espresso parere favorevole al citato aumento del 20% dei limiti delle produzioni massime di uva per i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nella regione Toscana, compresa l'indicazione geografica tipica "Orcia", la cui proposta di riconoscimento e' in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il parere espresso dal Comitato predetto in data 12 dicembre 1995 contenente disposizioni per l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Considerato che non e' stato ancora emanato il decreto previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 con il quale dovranno essere stabilite le disposizioni per l'istituzione e la gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne; Considerato che non e' stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dalla citata legge 10 febbraio 1992, n. 164 con il quale dovranno essere stabilite le disposizioni per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica; Ritenuto pertanto, in conformita' dei pareri espressi dal Comitato suddetto, di dover prorogare i termini sia per la presentazione delle denuncie dei terreni vitati agli elenchi delle vigne o ad elenchi sostitutivi, qualora i citati elenchi delle vigne non fossero stati ancora istituiti, sia per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica previsti dai decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche; di dover altresi' autorizzare il superamento, fino ad un massimo del 20%, dei limiti delle produzioni massime di uva per ettaro e la riduzione dello 0,5% dei titoli alcolometrici minimi naturali delle uve, fissati per ciascuna indicazione geografica tipica; Decreta: Art. 1. Il termine previsto agli articoli 3, comma 2, dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche per la presentazione delle denuncie dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione agli elenchi delle vigne o agli elenchi provvisori sostitutivi degli stessi relativamente alle predette indicazioni geografiche tipiche, gia' prorogato al 31 dicenbre 1995 con decreto dirigenziale 23 novembre 1995, e' prorogato al 30 aprile 1996.