IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la designazione e presentazione dei vini da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982  contenente norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la  designazione  dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  dicembre 1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1995 concernente  l'adozione
dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione
vino;
  Visti  i  propri  decreti  con  i  quali  sono state riconosciute a
decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche dei
vini da tavola prodotti in alcune regioni e province autonome e  sono
stati approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto il proprio decreto 23 novembre 1995 concernente la fissazione
dei  termini  degli  adempimenti  conseguenti al riconoscimento delle
indicazioni geografiche tipiche;
  Visto il decreto  ministeriale  28  novembre  1995  concernente  la
proroga  della  data  per  la  presentazione  della  dichiarazione di
produzione di vino;
  Tenuto  conto  che  il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini nella riunione dell'11 e del 12 dicembre
1995, al fine di consentire agli interessati di poter realizzare  con
adeguati   margini  di  tempo  tutti  gli  adempimenti  previsti  per
utilizzare  a  decorrere  dalla   vendemmia   1995   le   indicazioni
geografiche tipiche ha espresso l'avviso che e' opportuno prorogare i
termini  previsti  all'art. 3, comma 2, dei decreti di riconoscimento
delle indicazioni geografiche tipiche, a tutto il 30 aprile 1996;
  Tenuto conto che il Comitato  predetto  ha  ritenuto  opportuno,  a
causa  della  mancata previsione nei disciplinari di produzione delle
indicazioni geografiche tipiche della possibilita' di superare, nella
misura massima del 20%, i limiti relativi alle produzioni massime  di
uva  per  ettaro,  proporre  tale  integrazione, in analogia a quanto
previsto per i V.Q.P.R.D.;
  Tenuto  conto  altresi'  che  il  Comitato predetto ha proposto, in
conseguenza delle sfavorevoli condizioni meteorologiche  verificatesi
per   questa   vendemmia,   la   riduzione   dello  0,5%  dei  titoli
alcolometrici  minimi  naturali  delle  uve  fissati   per   ciascuna
indicazione   geografica  tipica,  nel  rispetto  dei  valori  minimi
previsti dalla normativa comunitaria;
  Tenuto conto inoltre che il Comitato predetto aveva  gia'  espresso
parere  favorevole  al  citato  aumento  del  20%  dei  limiti  delle
produzioni massime di uva per i vini ad indicazione geografica tipica
prodotti nella regione  Toscana,  compresa  l'indicazione  geografica
tipica  "Orcia",  la  cui  proposta  di riconoscimento e' in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Visto il parere espresso dal Comitato predetto in data 12  dicembre
1995   contenente   disposizioni   per  l'attuazione  di  adempimenti
conseguenti al riconoscimento delle indicazioni  geografiche  tipiche
dei  vini,  in  corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
  Considerato che non e' stato ancora  emanato  il  decreto  previsto
dalla  legge  10  febbraio  1992, n. 164 con il quale dovranno essere
stabilite le disposizioni per l'istituzione e la gestione degli  albi
dei vigneti e degli elenchi delle vigne;
  Considerato che non e' stato ancora emanato il decreto ministeriale
previsto  dalla  citata  legge  10 febbraio 1992, n. 164 con il quale
dovranno essere stabilite le disposizioni per la presentazione  delle
dichiarazioni  delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad
indicazione geografica tipica;
  Ritenuto pertanto, in conformita' dei pareri espressi dal  Comitato
suddetto, di dover prorogare i termini sia per la presentazione delle
denuncie  dei  terreni  vitati  agli elenchi delle vigne o ad elenchi
sostitutivi, qualora i citati elenchi delle vigne non  fossero  stati
ancora  istituiti, sia per la presentazione delle dichiarazioni delle
uve destinate alla produzione  dei  vini  ad  indicazione  geografica
tipica  previsti  dai  decreti  di  riconoscimento  delle indicazioni
geografiche tipiche; di dover altresi'  autorizzare  il  superamento,
fino  ad  un  massimo del 20%, dei limiti delle produzioni massime di
uva per ettaro e la riduzione dello  0,5%  dei  titoli  alcolometrici
minimi   naturali   delle   uve,  fissati  per  ciascuna  indicazione
geografica tipica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il termine previsto agli  articoli  3,  comma  2,  dei  decreti  di
riconoscimento   delle   indicazioni   geografiche   tipiche  per  la
presentazione   delle   denuncie   dei   terreni   vitati   ai   fini
dell'iscrizione  agli  elenchi  delle vigne o agli elenchi provvisori
sostitutivi degli  stessi  relativamente  alle  predette  indicazioni
geografiche  tipiche,  gia' prorogato al 31 dicenbre 1995 con decreto
dirigenziale 23 novembre 1995, e' prorogato al 30 aprile 1996.