IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1995; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto il regolamento di sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/78) firmata a Londra il 1 novembre 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, con legge 4 giugno 1982, n. 438 (che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978) e con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visti gli emendamenti alla Convenzione SOLAS 74/78 contenuti nel nuovo capitolo IX "Sistema di gestione per il sicuro esercizio delle navi", adottati dall'IMO (International Maritime Organization) con risoluzione approvata dalla Conferenza SOLAS il 24 maggio 1994, che entreranno in vigore con la procedura prevista dall'art. VIII (c) della Convenzione stessa il 1 luglio 1998; Vista la risoluzione IMO A.741 (18) "Codice internazionale per la gestione della sicurezza dell'esercizio delle navi e per la prevenzione dell'inquinamento 'International Safety Management (ISM) Code'", adottata nel corso della 18a assemblea dell'Organizzazione il 17 novembre 1993 e resa obbligatoria dal capitolo IX della Convenzione SOLAS; Vista la raccomandazione dell'Organizzazione, contenuta nella risoluzione IMO A.741(18), di adottare l'ISM Code su base nazionale prima della sua entrata in vigore nell'ambito della Convenzione SOLAS 74/78; Sentito il parere favorevole del Ministero dell'ambiente; Ritenuto opportuno recepire il Codice ISM in via anticipata, al fine di permettere alle compagnie armatoriali di acquisirne la necessaria esperienza, prima della sua entrata in vigore nell'ambito della Convenzione SOLAS 74/78; Decreta: Art. 1. Applicazione 1. Il capitolo IX della Convenzione SOLAS, "Sistema di gestione per il sicuro esercizio delle navi" si applica alle navi soggette alla disciplina della Convenzione entro e non oltre le scadenze di seguito indicate: a) per navi passeggeri, incluse le unita' veloci da passeggeri, entro il 1 luglio 1996; b) per navi petroliere, navi chimichiere, navi gassiere, navi portarinfuse ed unita' veloci da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, entro il 1 luglio 1997; c) per le altre navi da carico e le unita' mobili di perforazione, di stazza uguale o superiore a 500 tonnellate, entro il 1 luglio 2000.