IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
                     SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1995;
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto  il  regolamento  di  sicurezza  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana  in  mare  (SOLAS 74/78) firmata a Londra il 1 novembre 1974, e
resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, con legge  4  giugno
1982,  n.  438  (che  ha  approvato  il  successivo protocollo del 17
febbraio 1978) e  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
novembre 1991, n. 435;
  Visti  gli  emendamenti  alla Convenzione SOLAS 74/78 contenuti nel
nuovo capitolo IX "Sistema di gestione per il sicuro esercizio  delle
navi",  adottati  dall'IMO  (International Maritime Organization) con
risoluzione approvata dalla Conferenza SOLAS il 24 maggio  1994,  che
entreranno  in  vigore  con  la procedura prevista dall'art. VIII (c)
della Convenzione stessa il 1 luglio 1998;
  Vista la risoluzione IMO A.741 (18) "Codice internazionale  per  la
gestione   della   sicurezza  dell'esercizio  delle  navi  e  per  la
prevenzione dell'inquinamento 'International Safety Management  (ISM)
Code'", adottata nel corso della 18a assemblea dell'Organizzazione il
17   novembre   1993  e  resa  obbligatoria  dal  capitolo  IX  della
Convenzione SOLAS;
  Vista  la  raccomandazione  dell'Organizzazione,  contenuta   nella
risoluzione  IMO  A.741(18), di adottare l'ISM Code su base nazionale
prima della sua entrata in vigore nell'ambito della Convenzione SOLAS
74/78;
  Sentito il parere favorevole del Ministero dell'ambiente;
  Ritenuto opportuno recepire il Codice ISM  in  via  anticipata,  al
fine  di  permettere  alle  compagnie  armatoriali  di  acquisirne la
necessaria esperienza, prima della sua entrata in vigore  nell'ambito
della Convenzione SOLAS 74/78;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Applicazione
  1. Il capitolo IX della Convenzione SOLAS, "Sistema di gestione per
il  sicuro  esercizio  delle navi" si applica alle navi soggette alla
disciplina della Convenzione entro e non oltre le scadenze di seguito
indicate:
    a) per navi passeggeri, incluse le unita' veloci  da  passeggeri,
entro il 1 luglio 1996;
    b)  per  navi  petroliere,  navi chimichiere, navi gassiere, navi
portarinfuse ed unita' veloci da carico, di  stazza  lorda  uguale  o
superiore a 500 tonnellate, entro il 1 luglio 1997;
    c)   per   le  altre  navi  da  carico  e  le  unita'  mobili  di
perforazione, di stazza uguale o superiore a 500 tonnellate, entro il
1 luglio 2000.