AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile 1995, n. 121,
21 giugno  1995,  n.  238,  e  9  agosto  1995,  n.  347".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono   stati   convertiti   in   legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati   pubblicati,
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  144
del 22 giugno 1995, n. 195 del 22 agosto 1995 e n. 247 del 21 ottobre
1995).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995 si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
                   Competenza del giudice di pace
  1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come  modificato
dall'articolo  17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati
il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.
(( 1-bis. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25            ))
(( maggio 1970, n. 352, dopo le parole: "autenticate da            ))
(( un notaio o" sono aggiunte le seguenti: "da un giudice di       ))
(( pace o".                                                        ))