AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile 1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, e 9 agosto 1995, n. 347". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995, n. 195 del 22 agosto 1995 e n. 247 del 21 ottobre 1995). Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Competenza del giudice di pace 1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma. (( 1-bis. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 )) (( maggio 1970, n. 352, dopo le parole: "autenticate da )) (( un notaio o" sono aggiunte le seguenti: "da un giudice di )) (( pace o". ))