IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Toscana; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994; Visto il proprio decreto 9 ottobre 1995 con il quale sono state riconociute le indicazioni geografiche tipiche "Alta Valle della Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o "Toscana" ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica "Orcia" per i vini ed i mosti prodotti nella zona di produzione ricadente nel territorio della regione Toscana; Visto il parere espresso dal Comitato predetto sulla citata domanda di riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra indicata riguardante i vini prodotti nel territorio della regione Toscana e la proposta, dallo stesso Comitato formulata, del corrispondente disciplinare di produzione, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Considerato che con apposita deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalita' l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata; Considerato che con apposita deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo; Considerato che il Comitato predetto ha stabilito di aumentare di una quantita' non superiore al 20% i limiti massimi di produzione uva/ettaro previsti nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nella regione Toscana, in quanto tali limiti risultano notevolmente inferiori alle produzioni massime ottenibili e generalmente prossimi ai valori medi delle produzioni stesse; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra riportata ed all'approvazione del corrispondente disciplinare di produzione in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato e delle apposite deliberazioni integrative; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Orcia" prodotti nella regione Toscana.