IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la  designazione  e  presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
  Visto il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982  contenente  norme
concernenti  l'uso  di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto il decreto ministeriale  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche  di  alcuni  vini  da  tavola  prodotti  nel
territorio della regione Toscana;
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme  per
la  utilizzazione  transitoria  di indicazioni geografiche e relativi
riferimenti  aggiuntivi  per  i  vini  da  tavola  provenienti  dalla
vendemmia 1994;
  Visto  il  proprio  decreto  9 ottobre 1995 con il quale sono state
riconociute le indicazioni  geografiche  tipiche  "Alta  Valle  della
Greve",  "Colli  della  Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di
Magra", "Toscano" o "Toscana" ed approvati i relativi disciplinari di
produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della indicazione geografica tipica "Orcia" per i vini
ed i mosti prodotti nella zona di produzione ricadente nel territorio
della regione Toscana;
  Visto il parere espresso dal Comitato predetto sulla citata domanda
di riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra  indicata
riguardante i vini prodotti nel territorio della regione Toscana e la
proposta,   dallo   stesso  Comitato  formulata,  del  corrispondente
disciplinare di produzione, in corso di pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
  Considerato  che  con  apposita  deliberazione il Comitato predetto
aveva  stabilito  di  non  prevedere  l'attribuzione  di  indicazioni
geografiche  tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non
gassificati, in  attesa  di  definire  sul  piano  della  generalita'
l'utilizzazione  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  per i vini
spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere  favorevole
espresso  dal  Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni
geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi  superato  nelle
more della definizione della questione sopra specificata;
  Considerato  che  con  apposita  deliberazione  il  Comitato  aveva
stabilito di non prevedere limitazioni  alle  zone  di  vinificazione
delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  da tavola tipici,
ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui  le  operazioni
di  vinificazione  possono  effettuarsi anche al di fuori delle dette
zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la
delimitazione delle zone di vinificazione  per  ciascuna  indicazione
geografica  tipica  deve  intendersi  superato  in  quanto la vigente
normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;
  Considerato che il Comitato predetto ha stabilito di  aumentare  di
una  quantita'  non  superiore  al 20% i limiti massimi di produzione
uva/ettaro previsti  nei  disciplinari  di  produzione  dei  vini  ad
indicazione  geografica  tipica  prodotti  nella  regione Toscana, in
quanto tali limiti risultano notevolmente inferiori  alle  produzioni
massime  ottenibili  e  generalmente  prossimi  ai  valori medi delle
produzioni stesse;
  Ritenuto pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  della
indicazione geografica tipica sopra riportata ed all'approvazione del
corrispondente   disciplinare  di  produzione  in  conformita'  della
proposta formulata dal citato Comitato e delle apposite deliberazioni
integrative;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  prevede  che  per  i
riconoscimenti  e  le  approvazioni  di  cui trattasi si provveda con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Orcia"
prodotti nella regione Toscana.