IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 12, sesto  e  settimo  comma,  del  regio  decreto  18
novembre  1923,  n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita'  generale  dello  Stato,  come  da   ultimo   modificato
dall'art.  2  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella
legge 26 aprile 1989, n. 155;
  Visti i decreti 10  gennaio  1989  e  22  marzo  1989,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989 e
n. 80 del 6 aprile 1989;
  Visto  il  decreto  2  novembre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 25 dicembre 1994;
  Considerato che l'art. 26, comma 1, della legge 11  febbraio  1994,
n.   109,   disciplina   autonomamente   l'anticipazione  del  prezzo
contrattuale in materia di lavori pubblici;
  Ritenuta l'opportunita' di consentire, anche per  l'anno  1996,  la
concessione,  limitatamente  alle  imprese  fornitrici  di  beni o di
servizi, dell'anticipazione del prezzo contrattuale nella misura  del
10%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'anticipazione,  pari  al  10%  del  prezzo  contrattuale,  che le
amministrazioni  dello  Stato,  comprese   quelle   con   ordinamento
autonomo,  nonche'  gli  enti  locali,  gli altri enti pubblici e gli
istituti e  aziende  operanti  comunque  nell'ambito  della  pubblica
amministrazione,  possono concedere alle imprese fornitrici di beni o
di servizi, stabilita  dal  decreto  ministeriale  2  novembre  1994,
richiamato nelle premesse, e' confermata per l'anno 1996.
   Roma, 7 dicembre 1995
                                                    Il Ministro: DINI