IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1993; Visto il telex del M.U.R.S.T. n. 2269 del 29 ottobre 1994; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di farmacia dell'Universita' degli studi di Camerino, nell'adunanza tenutasi in data 25 gennaio 1995; Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Universita' degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 23 febbraio 1995; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 ottobre 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Art. 1. All'art. 50 del vigente statuto, relativo alla facolta' di farmacia e' aggiunto il seguente secondo comma: La facolta' conferisce inoltre i seguenti diplomi: in informazione scientifica sul farmaco.