IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Camerino,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  1  novembre
1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1993;
  Visto il telex del M.U.R.S.T. n. 2269 del 29 ottobre 1994;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della  facolta' di farmacia dell'Universita' degli studi di Camerino,
nell'adunanza tenutasi in data 25 gennaio 1995;
  Viste  le  deliberazioni  favorevoli  adottate  dal  consiglio   di
amministrazione  e  dal  senato accademico della medesima Universita'
degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data  23
febbraio 1995;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 30 ottobre 1995;
  Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica  di
statuto,  proposta  in deroga al termine triennale di cui all'art. 17
del citato testo unico di cui al regio decreto  31  agosto  1933,  n.
1592;
  Ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9
maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art. 50 del vigente statuto, relativo alla facolta' di farmacia
e' aggiunto il seguente secondo comma:
  La facolta' conferisce inoltre i seguenti diplomi:
   in informazione scientifica sul farmaco.