Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: 1) e' approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Simma, con sede in Cuggiono (Milano) e unita' di Cuggiono (Milano). Parere comitato tecnico del 25 settembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste e' autorizzata, nei limiti di spesa indicati dall'azienda e quantificati in L. 281.396.512, la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore di 32 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simma, con sede in Cuggiono (Milano) e unita' di Cuggiono (Milano), per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza 28 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995, della ditta S.p.a. S.C.A.C. Soc. Cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unita' di Catania. Parere comitato tecnico del 19 settembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. Soc. Cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unita' di Catania, per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 23 luglio 1994 al 22 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Carrozzeria Rotundo, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e unita' di Marcellinara (Catanzaro). Parere comitato tecnico del 4 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 novembre 1994 con effetto dal 23 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Carrozzeria Rotundo, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e unita' di Marcellinara (Catanzaro), per il periodo dal 23 luglio 1994 al 22 gennaio 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza Tribunale del 23 luglio 1993 n. 54. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1995 al 26 febbraio 1996, della ditta S.p.a. F.lli De Santis, con sede in Montemiletto (Avellino) e unita' di Montemiletto (Avellino). Parere comitato tecnico del 5 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli De Santis, con sede in Montemiletto (Avellino) e unita' di Montemiletto (Avellino), per il periodo dal 27 febbraio 1995 al 26 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza 27 febbraio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 27 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli De Santis, con sede in Montemiletto (Avellino) e unita' di Montemiletto (Avellino), per il periodo dal 27 agosto 1995 al 26 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1995 con decorrenza 27 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 5 novembre 1993 al 4 maggio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari e unita' di Altamura (Bari), Brindisi e Modugno (Bari). Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 5 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari e unita' di Altamura (Bari), Brindisi e Modugno (Bari), per il periodo dal 5 novembre 1993 al 4 maggio 1994. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 12 settembre 1991. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 novembre 1994 al 29 novembre 1995, della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di Corsico (Milano). Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di Corsico (Milano), per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995; Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1994 con decorrenza 30 novembre 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di Corsico (Milano), per il periodo dal 30 maggio 1995 al 29 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1995 con decorrenza 30 maggio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 3) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, gia' Cartiera di Marzabotto, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di Marzabotto (Bologna). Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 20 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere Burgo, gia' Cartiera di Marzabotto, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di Marzabotto (Bologna), per il periodo dal 29 dicembre 1994 al 19 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza 29 dicembre 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.n.c. Lupo Lucano, con sede in Ferrandina (Matera) e unita' di Ferrandina (Matera). Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Lupo Lucano, con sede in Ferrandina (Matera) e unita' di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 30 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 1 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Lupo Lucano, con sede in Ferrandina (Matera) e unita' di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 1 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Eboli (Salerno). Parere comitato tecnico del 13 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Eboli (Salerno), per il periodo dal 21 aprile 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. Con esclusione operai di cantiere e fine lavori; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Eboli (Salerno), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 1 settembre 1994. Con esclusione operai di cantiere e fine lavori; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania e unita' di Catania. Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17902/16 del 16 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 13 settembre 1994, della ditta S.p.a. Isa costruzioni generali, con sede in Milano e unita' di Genova Cornigliano e Montecatini Terme (Pistoia) e uffici di Milano. Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isa costruzioni generali, con sede in Milano e unita' di Genova Cornigliano e Montecatini Terme (Pistoia) e uffici di Milano, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 dicembre 1994, n. 16254/5; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isa costruzioni generali, con sede in Milano e unita' di Genova Cornigliano e uffici di Milano, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 giugno 1995, n. 18093/4; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizi tecnici, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italeco, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995; 5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sistemi urbani, con sede in Roma e unita' di Roma e Milano, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995; 6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 dicembre 1994 con effetto dal 7 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metroroma, con sede in Roma e unita' site nella regione Lazio (Roma), per il periodo dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 7 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 novembre 1994 al 23 maggio 1995, della ditta S.p.a. Kinghino, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento). Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 23 febbraio 1994, con effetto dal 24 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Kinghino, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 24 novembre 1994 al 23 maggio 1995. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 24 novembre 1993, n. 17/1/993. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 marzo 1995 al 26 marzo 1996, della ditta S.p.a. Ies elettronics, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ies elettronics, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma, per il periodo dal 27 marzo 1995 al 26 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con decorrenza 27 marzo 1995. Art. 9, comma 1 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 ottobre 1995 con effetto dal 13 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Edilsonda costruzioni generali, con sede in Roma e unita' di Altare (Savona) (n. 2 unita'), Chiusi della Verna (Arezzo), Cir Doria (Genova) (n. 2 unita'), Priero (Cuneo), Tarsia - Paola (Cosenza) (n. 2 unita'), Valda (Trento), per il periodo dal 13 agosto 1995 al 12 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 13 agosto 1995; 4) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Italiana progetti, con sede in Roma e unita' di Roma (n. 2 unita') e Segrate (Milano). Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italiana progetti, con sede in Roma e unita' di Roma (n. 2 unita') e Segrate (Milano), per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995, della ditta S.r.l. Solomoda, con sede in Salerno e unita' di Salerno. Parere comitato tecnico dell'11 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Solomoda, con sede in Salerno e unita' di Salerno, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1995 con decorrenza 6 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. San Pellegrino, con sede in Milano e unita' di San Pellegrino Terme (Bergamo) e uffici di Milano per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 19 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 9 marzo 1995 al 17 giugno 1995, della ditta S.p.a. Sgat Italia, con sede in Lallio (Bergamo) e unita' di Lallio (Bergamo). Parere comitato tecnico del 4 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 luglio 1995 con effetto dal 9 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sgat Italia, con sede in Lallio (Bergamo) e unita' di Lallio (Bergamo), per il periodo dal 9 marzo 1995 al 17 giugno 1995. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 9 marzo 1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 14 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mundi Riso, con sede in Milano e unita' di Vercelli, per il periodo dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1995 con decorrenza 14 maggio 1995; 3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995, con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Computervision Italia, con sede in Segrate (Milano) e unita' di Genova, Napoli, Roma, Segrate (Milano) e Torino, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995. 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio dei Dogi, con sede in Cologna Veneta (Verona) e unita' di Cologna Veneta (Verona), per il periodo dal 12 marzo 1995 all'11 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1995 con decorrenza 12 marzo 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18703/5 come da nota URLMO di Verona del 23 ottobre 1995, n. 24886; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 1 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Frendo, con sede in Avellino e unita' di Orzinuovi (Brescia), per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1995 con decorrenza 1 agosto 1995; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 2 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Austin Italia, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 2 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 2 luglio 1995; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 30 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amc-Sprea, con sede in Milano e unita' di Borsano di Busto Arsizio (Varese), Castelseprio (Varese), Venegono Superiore (Varese), per il periodo dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza 30 luglio 1995; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 1 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferriera Tre Valli, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unita' di Berzo Inferiore (Brescia), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestle' italiana, con sede in Milano e unita' di Robbio Lomellina (Pavia), per il periodo dal 18 aprile 1995 al 16 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995; 2) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazioneaziendale, relativa al periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Valle Olona (Varese) e Venegono Inferiore e Superiore (Varese). Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Valle Olona (Varese) e Venegono Inferiore e Superiore (Varese), per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1995 con decorrenza 6 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. R.P. Scherer, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Lodi (Milano). Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.P. Scherer, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Lodi (Milano), per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 23 maggio 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.P. Scherer, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Lodi (Milano), per il periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 23 novembre 1994; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 30 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cos.Va., con sede in Biandronno (Varese) e unita' di Biandronno (Varese), per il periodo dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1995 con decorrenza 30 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con esclusione del personale di cantiere; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 ottobre 1995, con effetto dal 13 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Filiberti, con sede in Cavaria (Varese) e fonderia di Cavaria (Varese) e unita' di Oggiona S. Stefano (Varese), per il periodo dal 13 agosto 1995 al 12 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 13 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 28 novembre 1994 al 27 novembre 1995, della ditta S.p.a. B & B Italia, con sede in Milano e unita' di Novedrate (Como). Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B & B Italia, con sede in Milano e unita' di Novedrate (Como), per il periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza 28 novembre 1994; 8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 28 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B & B Italia, con sede in Milano e unita' di Novedrate (Como), per il periodo dal 28 maggio 1995 al 27 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1995 con decorrenza 28 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag Kgs), con sede in Napoli e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), filiali di Bologna, Roma, Napoli e Catania, Venaria Reale (Torino), Padova e Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unita' di Asti, Milano e None (Torino), per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1995 con decorrenza 3 luglio 1995; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 aprile 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1995, con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Publicitas, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 24 dicembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994. Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993; 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1994 al 3 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Torcitura di Borgomanero, con sede in Borgomanero (Novara) e unita' di Borgomanero (Novara). Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Torcitura di Borgomanero (Novara), con sede in Borgomanero (Novara) e unita' di Borgomanero (Novara), per il periodo dall'11 luglio 1994 al 3 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 11 luglio 1994; 5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 luglio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995, con effetto dal 22 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cetem, con sede in Lodi (Milano) e unita' di Lodi (Milano), per il periodo dal 20 maggio 1995 al 19 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1995 con decorrenza 22 febbraio 1995. Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993; 6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip-Siat, con sede in Leffe (Bergamo) e unita' di Albino (Bergamo) e Leffe (Bergamo), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 31 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della ditta S.p.a. Sitip, con sede in Cene (Bergamo) e unita' di Cene (Bergamo), dal 1 aprile 1995 in Albino (Bergamo), dal 1 aprile 1995 in Leffe (Bergamo). Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip, con sede in Cene (Bergamo) e unita' di Cene (Bergamo), dal 1 aprile 1995 in Albino (Bergamo), dal 1 aprile 1995 in Leffe (Bergamo), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18704/10; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip, con sede in Cene (Bergamo) e unita' di Cene (Bergamo), dal 1 aprile 1995 in Albino (Bergamo), dal 1 aprile 1995 in Leffe (Bergamo), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.