Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    1)  e'  approvata  la  proroga del programma per crisi aziendale,
relativa al periodo dal 28 giugno 1994 al  27  dicembre  1994,  della
ditta  S.p.a.  Simma,  con  sede  in  Cuggiono  (Milano)  e unita' di
Cuggiono (Milano).
   Parere comitato tecnico del 25 settembre 1995 - favorevole.
   A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  5,  della  legge  n.  236/93 e alle condizioni ivi previste e'
autorizzata, nei limiti di spesa indicati dall'azienda e quantificati
in  L.  281.396.512,  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per crisi aziendale, gia'
disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con  effetto  dal
28  giugno  1993,  in favore di 32 lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.p.a. Simma, con sede in Cuggiono (Milano) e  unita'  di
Cuggiono  (Milano),  per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1994 con  decorrenza  28
giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  9  gennaio  1995  all'8 luglio 1995, della ditta S.p.a.
S.C.A.C. Soc. Cementi armati  centrifugati,  con  sede  in  Milano  e
unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico del 19 settembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.   S.C.A.C.   Soc.   Cementi   armati
centrifugati,  con sede in Milano e unita' di Catania, per il periodo
dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza
9 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n. 223/91, relativi al periodo dal 23 luglio 1994 al 22 gennaio 1995,
della  ditta  S.r.l.  Carrozzeria  Rotundo,  con sede in Marcellinara
(Catanzaro) e unita' di Marcellinara (Catanzaro).
   Parere comitato tecnico del 4 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale dell'11 novembre 1994 con effetto dal 23 luglio 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Carrozzeria Rotundo, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e unita' di
Marcellinara  (Catanzaro),  per  il  periodo dal 23 luglio 1994 al 22
gennaio 1995.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 -  Sentenza  Tribunale  del  23
luglio 1993 n. 54.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 27 febbraio 1995 al 26 febbraio 1996, della ditta  S.p.a.
F.lli  De  Santis,  con  sede  in Montemiletto (Avellino) e unita' di
Montemiletto (Avellino).
   Parere comitato tecnico del 5 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti   dalla   ditta  S.p.a.  F.lli  De  Santis,  con  sede  in
Montemiletto (Avellino) e unita' di Montemiletto (Avellino),  per  il
periodo dal 27 febbraio 1995 al 26 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza
27 febbraio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dal 27 febbraio 1995, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a.  F.lli  De
Santis,  con sede in Montemiletto (Avellino) e unita' di Montemiletto
(Avellino), per il periodo dal 27 agosto 1995 al 26 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1995 con decorrenza
27 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n.  223/91, relativi al periodo dal 5 novembre 1993 al 4 maggio 1994,
della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari  e
Brindisi,  con  sede  in Bari e unita' di Altamura (Bari), Brindisi e
Modugno (Bari).
   Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per liquidazione  coatta,  gia'  disposta  con
decreto  ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 5 novembre
1992, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.c.  a  r.l.  Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi,
con sede in Bari e unita' di  Altamura  (Bari),  Brindisi  e  Modugno
(Bari), per il periodo dal 5 novembre 1993 al 4 maggio 1994.
   Art.  3,  comma  2,  legge  n. 223/1991 - Decreto del 12 settembre
1991.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    1)  e'  approvata  la  proroga  complessa   del   programma   per
ristrutturazione  aziendale, relativa al periodo dal 30 novembre 1994
al 29 novembre 1995, della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con  sede  in
Verzuolo (Cuneo) e unita' di Corsico (Milano).
   Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  20 settembre 1993 con effetto dal 30
novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di
Corsico (Milano), per il periodo dal 30 novembre 1994  al  29  maggio
1995;
   Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1994 con decorrenza
30 novembre 1994.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del 20 settembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Cartiere  Burgo,  con  sede  in  Verzuolo (Cuneo) e unita' di Corsico
(Milano), per il periodo dal 30 maggio 1995 al 29 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1995 con decorrenza
30 maggio 1995.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    3)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 20 dicembre  1994
al  19  giugno 1995, della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, gia' Cartiera
di Marzabotto, con sede in Verzuolo (Cuneo) e  unita'  di  Marzabotto
(Bologna).
   Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  20 settembre 1993 con effetto dal 20
dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Cartiere Burgo, gia' Cartiera di Marzabotto, con sede in
Verzuolo (Cuneo) e unita' di Marzabotto (Bologna), per il periodo dal
29 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza
29 dicembre 1994.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della  ditta  S.n.c.
Lupo  Lucano,  con sede in Ferrandina (Matera) e unita' di Ferrandina
(Matera).
   Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.n.c.  Lupo Lucano, con sede in Ferrandina
(Matera) e unita' di  Ferrandina  (Matera),  per  il  periodo  dal  1
dicembre 1995 al 30 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza
1 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 dicembre 1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.n.c.  Lupo
Lucano, con sede  in  Ferrandina  (Matera)  e  unita'  di  Ferrandina
(Matera), per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza
1 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    1) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995,
della ditta S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania)
e unita' di Eboli (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 13 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1 marzo
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di
Eboli (Salerno), per il periodo dal 21 aprile 1994 al 31 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza
1 marzo 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   Con esclusione operai di cantiere e fine lavori;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il  presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9  febbraio  1995  con  effetto  dal  1  marzo  1993,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itel, con  sede
in  S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Eboli (Salerno), per
il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza
1 settembre 1994.
   Con esclusione operai di cantiere e fine lavori;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  30  maggio  1994  al 29 maggio 1995, della ditta S.r.l.
Mercury ascensori, con sede in Catania e unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Mercury ascensori, con sede in Catania
e unita' di Catania, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza
30 maggio 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 17902/16 del 16 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 13 settembre 1994,  della
ditta S.p.a. Isa costruzioni generali, con sede in Milano e unita' di
Genova Cornigliano e Montecatini Terme (Pistoia) e uffici di Milano.
   Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isa costruzioni  generali,
con sede in Milano e unita' di Genova Cornigliano e Montecatini Terme
(Pistoia)  e uffici di Milano, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al
10 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza
11 ottobre 1993.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
7 dicembre 1994, n. 16254/5;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  7  dicembre
1994,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in
favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isa
costruzioni  generali,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di   Genova
Cornigliano e uffici di Milano, per il periodo dall'11 aprile 1994 al
13 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza
11 aprile 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
22 giugno 1995, n. 18093/4;
    3)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  7  dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  7  dicembre 1994 con effetto dall'11
ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a. Servizi tecnici, con sede in Roma e unita' di Roma, per
il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza
11 aprile 1995;
    4)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 7  dicembre  1994  con  effetto  dall'11
ottobre  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Italeco, con sede in Roma  e  unita'  di  Roma,  per  il
periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza
11 aprile 1995;
    5)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  7  dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  7  dicembre 1994 con effetto dall'11
ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Sistemi  urbani,  con  sede in Roma e unita' di Roma e
Milano, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza
11 aprile 1995;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale  del  19  dicembre
1994,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 19 dicembre 1994 con effetto dal 7 novembre 1994, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Metroroma, con sede in Roma e unita' site nella regione Lazio (Roma),
per il periodo dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza
7 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al periodo dal 24 novembre 1994 al 23
maggio 1995, della  ditta  S.p.a.  Kinghino,  con  sede  in  Rovereto
(Trento) e unita' di Rovereto (Trento).
   Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 23 febbraio 1994, con effetto dal 24 novembre  1993,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.
Kinghino,  con  sede  in  Rovereto  (Trento)  e  unita'  di  Rovereto
(Trento), per il periodo dal 24 novembre 1994 al 23 maggio 1995.
   Art.  3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del
24 novembre 1993, n. 17/1/993.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 27 marzo 1995 al 26 marzo 1996, della  ditta  S.p.a.  Ies
elettronics, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Ies elettronics, con  sede  in  Pomezia
(Roma) e unita' di Pomezia (Roma, per il periodo dal 27 marzo 1995 al
26 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1995 con decorrenza
27 marzo 1995.
   Art. 9, comma 1 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  12 ottobre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
12 ottobre 1995 con effetto dal  13  febbraio  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Edilsonda
costruzioni generali, con sede in Roma e unita'  di  Altare  (Savona)
(n.  2 unita'), Chiusi della Verna (Arezzo), Cir Doria (Genova) (n. 2
unita'), Priero (Cuneo), Tarsia -  Paola  (Cosenza)  (n.  2  unita'),
Valda  (Trento),  per  il  periodo  dal 13 agosto 1995 al 12 febbraio
1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
13 agosto 1995;
    4) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  18 gennaio 1995 al 17 gennaio 1996, della
ditta S.p.a. Italiana progetti, con sede in Roma e unita' di Roma (n.
2 unita') e Segrate (Milano).
   Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Italiana progetti, con
sede in Roma e unita' di Roma (n. 2 unita') e Segrate  (Milano),  per
il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza
18 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:
    1) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al  periodo  dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995, della ditta S.r.l.
Solomoda, con sede in Salerno e unita' di Salerno.
   Parere comitato tecnico dell'11 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Solomoda, con sede in Salerno e unita'
di Salerno, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1995 con decorrenza
6 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  28  dicembre  1993,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 18
gennaio 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. San Pellegrino,  con  sede
in  Milano  e  unita'  di  San Pellegrino Terme (Bergamo) e uffici di
Milano per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza
19 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n. 223/1991, relativi al periodo dal 9 marzo 1995 al 17 giugno
1995, della ditta S.p.a. Sgat Italia, con sede in Lallio (Bergamo)  e
unita' di Lallio (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 4 ottobre 1995 - favorevole.
    A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per concordato preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale del 14 luglio 1995 con effetto dal 9 marzo 1994,
in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Sgat  Italia,  con  sede  in  Lallio  (Bergamo)  e  unita'  di Lallio
(Bergamo), per il periodo dal 9 marzo 1995 al 17 giugno 1995.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 9
marzo 1994.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 22 giugno
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 14 novembre 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Mundi  Riso,  con sede in Milano e unita' di Vercelli, per il periodo
dal 14 maggio 1995 al 13 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1995 con decorrenza
14 maggio 1995;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995,
e'  autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  gia' disposta con decreto
ministeriale  del  7  agosto  1995, con effetto dal 4 luglio 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Computervision  Italia,  con  sede  in  Segrate  (Milano) e unita' di
Genova, Napoli, Roma, Segrate (Milano) e Torino, per il periodo dal 4
gennaio 1995 al 3 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza
4 gennaio 1995.
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  10  maggio  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
10  maggio  1995  con  effetto  dal  12 settembre 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Calzaturificio
dei  Dogi,  con  sede  in Cologna Veneta (Verona) e unita' di Cologna
Veneta (Verona), per il periodo dal 12 marzo  1995  all'11  settembre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1995 con decorrenza
12 marzo 1995.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
25 settembre 1995, n. 18703/5 come da nota URLMO  di  Verona  del  23
ottobre 1995, n. 24886;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  7  agosto  1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7 agosto 1995  con  effetto  dal  1  febbraio  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Frendo, con
sede in Avellino e unita' di Orzinuovi (Brescia), per il periodo  dal
1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1995 con decorrenza
1 agosto 1995;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  7  agosto  1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7 agosto  1995  con  effetto  dal  2  gennaio  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Austin Italia,
con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo  dal  2  luglio
1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza
2 luglio 1995;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 25 settembre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25 settembre 1995 con effetto dal 30  gennaio  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amc-Sprea, con
sede in Milano  e  unita'  di  Borsano  di  Busto  Arsizio  (Varese),
Castelseprio  (Varese),  Venegono  Superiore (Varese), per il periodo
dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza
30 luglio 1995;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 25 settembre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25 settembre 1995 con effetto dal  1  gennaio  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Ferriera Tre
Valli, con sede in  Berzo  Inferiore  (Brescia)  e  unita'  di  Berzo
Inferiore  (Brescia), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre
1995.
   Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1995 con decorrenza
1 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 31 maggio
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 18  aprile  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Nestle' italiana, con sede in Milano e  unita'  di  Robbio  Lomellina
(Pavia), per il periodo dal 18 aprile 1995 al 16 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1995 con decorrenza
18 aprile 1995;
    2)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazioneaziendale, relativa al periodo dal 6 gennaio 1995  al
5  gennaio  1996,  della ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono
Superiore (Varese) e  unita'  di  Valle  Olona  (Varese)  e  Venegono
Inferiore e Superiore (Varese).
   Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22 settembre  1992  con  effetto  dal  6
gennaio  1992,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in  Venegono  Superiore  (Varese)  e
unita'  di  Valle  Olona  (Varese)  e  Venegono Inferiore e Superiore
(Varese), per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1995 con decorrenza
6 gennaio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   verifichera'   il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O;
    3)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta
S.p.a. R.P. Scherer, con sede in Aprilia (Latina) e  unita'  di  Lodi
(Milano).
   Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.P. Scherer, con sede  in
Aprilia  (Latina)  e  unita'  di Lodi (Milano), per il periodo dal 23
maggio 1994 al 22 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza
23 maggio 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 maggio 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
R.P. Scherer, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Lodi (Milano),
per il periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza
23 novembre 1994;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 25 settembre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25 settembre 1995, con effetto dal 30 gennaio  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Cos.Va., con
sede in Biandronno (Varese) e unita' di Biandronno (Varese),  per  il
periodo dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1995 con decorrenza
30 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con esclusione del personale di cantiere;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto  ministeriale  del  12  ottobre  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
12  ottobre  1995,  con  effetto  dal 13 febbraio 1995, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Filiberti,  con
sede  in  Cavaria (Varese) e fonderia di Cavaria (Varese) e unita' di
Oggiona S. Stefano (Varese), per il periodo dal 13 agosto 1995 al  12
giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza
13 agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 28 novembre 1994 al 27 novembre 1995, della
ditta S.p.a. B & B Italia, con sede in Milano e unita'  di  Novedrate
(Como).
   Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B & B Italia, con sede  in
Milano  e  unita' di Novedrate (Como), per il periodo dal 28 novembre
1994 al 27 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1995 con decorrenza
28 novembre 1994;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto  dal  28  novembre
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. B & B Italia, con sede in Milano e unita' di Novedrate (Como),
per il periodo dal 28 maggio 1995 al 27 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1995 con  decorrenza  28
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 21 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del  20  giugno  1994  con  effetto  dal  6
settembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag Kgs), con sede in Napoli  e
unita'  di  Baranzate  di Bollate (Milano), filiali di Bologna, Roma,
Napoli e Catania, Venaria Reale (Torino), Padova  e  Somma  Vesuviana
(Napoli), per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1995 con decorrenza
6 marzo 1995;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  28 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  28  dicembre  1994 con effetto dal 3
gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta  S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unita' di
Asti, Milano e None (Torino), per il periodo dal 3 luglio 1995  al  2
gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1995 con decorrenza
3 luglio 1995;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  19  aprile 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
19 aprile 1995,  con  effetto  dal  2  maggio  1994,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Publicitas, con
sede  in  Milano  e  unita'  di  Milano e Roma, per il periodo dal 24
dicembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1994 con decorrenza  2
novembre 1994.
   Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993;
    4)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dall'11 luglio 1994  al  3  gennaio  1995,  della
ditta  S.r.l.  Torcitura  di  Borgomanero,  con  sede  in Borgomanero
(Novara) e unita' di Borgomanero (Novara).
   Parere comitato tecnico del 12 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Torcitura di Borgomanero
(Novara), con sede in Borgomanero (Novara) e  unita'  di  Borgomanero
(Novara), per il periodo dall'11 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza
11 luglio 1994;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 25 luglio
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25 luglio 1995, con effetto dal 22 agosto  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Cetem, con sede in Lodi (Milano) e unita' di Lodi  (Milano),  per  il
periodo dal 20 maggio 1995 al 19 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1995 con decorrenza
22 febbraio 1995.
   Art. 7, comma 1 della legge n. 236/1993;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale del 25 settembre
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  gia' disposta con decreto
ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 2 maggio 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Sitip-Siat,  con sede in Leffe (Bergamo) e unita' di Albino (Bergamo)
e Leffe (Bergamo), per il periodo dal 2 novembre  1994  al  31  marzo
1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza
2 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, della
ditta S.p.a. Sitip, con sede in  Cene  (Bergamo)  e  unita'  di  Cene
(Bergamo),  dal  1 aprile 1995 in Albino (Bergamo), dal 1 aprile 1995
in Leffe (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip, con  sede  in  Cene
(Bergamo)  e  unita'  di  Cene (Bergamo), dal 1 aprile 1995 in Albino
(Bergamo), dal 1 aprile 1995 in Leffe (Bergamo), per il periodo dal 2
maggio 1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza
2 maggio 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
25 settembre 1995, n. 18704/10;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 2  maggio  1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Sitip, con sede in Cene (Bergamo) e unita' di Cene (Bergamo),  dal  1
aprile  1995  in  Albino  (Bergamo),  dal  1  aprile  1995  in  Leffe
(Bergamo), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza
2 novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.