AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono trai segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Si riporta anche il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357. 3. Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e dei criteri ivi stabiliti, e' prorogato al 30 giugno 1996". Nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1996 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Contributi in favore degli enti locali 1. Per l'anno 1995 e' autorizzata, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 60.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il successivo riparto tra le comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la meta' sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani. 2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1995; il Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti. 3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalita' di cui al comma 2, le eventuali disponibilita' non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. (( 3-bis. Le nuove amministrazioni elette a seguito di )) (( scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose )) (( sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura )) (( corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della )) (( stessa natura nei limiti delle disponibilita' dei rispettivi )) (( bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di )) (( appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale )) (( scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta )) (( organica. Possono essere messi a concorso posti nella misura )) (( massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di )) (( pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica )) (( stessa. )) 4. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 2 e' effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verra' erogata entro il mese di luglio, la seconda verra' erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche. 5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 186.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti, di cui al comma 14, dell'articolo 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alla durata del periodo di incarico, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla pubblicazione del bando di concorso.