AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono trai segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Si  riporta anche il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge
di conversione:
   "2. Restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 1 marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995,  n.
138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357.
   3.  Il  termine  per  emanare  disposizioni  correttive al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato  ai  sensi  dell'art.  4
della  legge  23  ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e
dei criteri ivi stabiliti, e' prorogato al 30 giugno 1996".
   Nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1996  si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
               Contributi in favore degli enti locali
  1. Per l'anno 1995 e' autorizzata, per le  finalita'  di  cui  alla
legge  23  marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di
lire 60.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano per  il  successivo  riparto
tra  le  comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione
residente in territorio montano e  per  la  meta'  sulla  base  della
superficie  dei  territori  classificati montani secondo i dati al 31
dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani.
  2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di
cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' autorizzata l'ulteriore  spesa  di  lire  130.000  milioni  a
favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a
favore  del  comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed
il  comune  di  Palermo  sono  tenuti  a  trasmettere   al   Ministro
dell'interno  una  relazione  sugli  specifici  programmi di lavoro e
sulle opere pubbliche che saranno  intrapresi  per  l'anno  1995;  il
Ministro  dell'interno  trasmettera'  copia  di  dette relazioni alle
commissioni parlamentari competenti.
  3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo  sono
autorizzati  ad  utilizzare,  per  le finalita' di cui al comma 2, le
eventuali disponibilita'  non  utilizzate  derivanti  dai  contributi
statali  di  cui  al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito,
con modificazioni, dalla legge  28  settembre  1984,  n.  618,  e  al
decreto-legge  12  febbraio  1986,  n.  24,  convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
(( 3-bis. Le nuove amministrazioni elette a seguito di             ))
(( scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose    ))
(( sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura     ))
(( corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della       ))
(( stessa natura nei limiti delle disponibilita' dei rispettivi    ))
(( bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di    ))
(( appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale     ))
(( scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta    ))
(( organica. Possono essere messi a concorso posti nella misura    ))
(( massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di     ))
(( pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica     ))
(( stessa.                                                         ))
  4. L'erogazione del contributo agli enti  di  cui  al  comma  2  e'
effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna
al  50  per  cento  dello stanziamento. La prima somma verra' erogata
entro il mese di luglio,  la  seconda  verra'  erogata  nel  mese  di
settembre,  previa  presentazione  della  relazione  sugli  specifici
programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.
  5. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
pari  a  lire  246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a
lire  186.000  milioni,  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per lo  stesso  1995,  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire
60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  il  medesimo  anno  1995,  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non
si  applica  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  per la
copertura dei posti, di cui al  comma  14,  dell'articolo  22,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alla durata del periodo
di  incarico,  e  comunque per un periodo non superiore a dodici mesi
dalla pubblicazione del bando di concorso.