IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, concernente direttive e criteri per l'immatricolazione in uso proprio degli autobus, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1994; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994 concernente direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1994; Considerata la necessita' di dettare apposite disposizioni per l'immatricolazione in uso proprio di autoveicoli per il trasporto di persone e per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa per i comuni montani e per i centri abitati di cui all'art. 23 della legge 31 gennaio 1947, n. 97; Decreta: Art. 1. Per gli autobus adibiti a uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio di cui al comma 1 dell'art. 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la carta di circolazione puo' essere rilasciata ai comuni montani ed ai centri abitati di cui all'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, oltre che per il soddisfacimento di necessita' strettamente connesse con la loro attivita', anche per tutte le necessita' di trasporto individuate nel regolamento approvato dal Consiglio comunale e di cui sia stata autorizzata l'organizzazione e la gestione dalle competenti regioni, secondo quanto previsto dallo stesso art. 23 della legge n. 97/1994.