IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97;
  Visto  il decreto ministeriale 4 luglio 1994, concernente direttive
e criteri  per  l'immatricolazione  in  uso  proprio  degli  autobus,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 12
luglio 1994;
  Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994 concernente direttive e
criteri per la distrazione degli autobus dal  servizio  di  linea  al
noleggio  e  viceversa,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 161 del 12 luglio 1994;
  Considerata la necessita'  di  dettare  apposite  disposizioni  per
l'immatricolazione  in uso proprio di autoveicoli per il trasporto di
persone e per la distrazione degli autobus dal servizio di  linea  al
noleggio  e  viceversa per i comuni montani e per i centri abitati di
cui all'art. 23 della legge 31 gennaio 1947, n. 97;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per gli autobus adibiti a uso proprio e per i veicoli destinati  al
trasporto  specifico  di  persone ugualmente adibiti a uso proprio di
cui al comma 1 dell'art. 83 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n.  285,  e  successive  modificazioni, la carta di circolazione puo'
essere rilasciata ai comuni montani  ed  ai  centri  abitati  di  cui
all'art.  23  della  legge  31  gennaio 1994, n. 97, oltre che per il
soddisfacimento di  necessita'  strettamente  connesse  con  la  loro
attivita', anche per tutte le necessita' di trasporto individuate nel
regolamento  approvato  dal  Consiglio  comunale  e  di cui sia stata
autorizzata l'organizzazione e la gestione dalle competenti  regioni,
secondo quanto previsto dallo stesso art. 23 della legge n. 97/1994.