Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ceramica  Falcinelli, con sede in Spello (Perugia) e unita' di Spello
(Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  23  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 43 unita', su un organico complessivo di 53 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Ceramica  Falcinelli,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  10  maggio 1994 al 9 maggio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Compagnia Tessile  Tifernate,  con  sede  in  Promano  di  Citta'  di
Castello  (Perugia)  e  unita'  di  Promano  di  Citta'  di  Castello
(Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
90 unita', su un organico complessivo di 90 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Compagnia Tessile Tifernate, a  corrispondere
i  particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  17  marzo  1994 al 16 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grazia
Confezioni,  con  sede  in  Bastia Umbra (Perugia) e unita' di Bastia
Umbra (Perugia), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
23 unita', su un organico complessivo di 26 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla   S.r.l.  Grazia  Confezioni,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 ottobre 1994 al 30 settembre  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Roby
Style, con sede in Torgiano (Perugia) e unita' di Torgiano (Perugia),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori  pari  a  34  unita',  su  un  organico
complessivo di 38 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Roby  Style, a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni nella legge  19  luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  6 settembre 1994 al 5 settembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Dansilar, con sede in Milano e unita' di Gattico Veruno (Novara), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  100  unita', su un organico
complessivo di 125 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a.  Dansilar,  a  corrispondere  i  particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 maggio 1994 al 30 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Ditta
Ricamificio  Luigi  Vitellio,  con sede in Nardo' (Lecce) e unita' di
Nardo' (Lecce), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
21 unita', su un organico complessivo di 21 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti dalla Ditta Ricamificio Luigi Vitellio, a corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  dicembre   1995   e'   autorizzata,
limitatamente   al   periodo   30  agosto  1994-30  aprile  1995,  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Buroni Opessi, con sede in Pinerolo (Torino)
e unita' di Pinerolo (Torino), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   di  solidarieta'  che  stabilisce  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
43 unita', su un organico complessivo di 62 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 18888 del 29 settembre 1995.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Buroni Opessi, a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni nella legge  19  luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbria
'90, con sede in Cossato (Biella) e unita' di Cossato (Biella), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  24  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 23,79 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo  di lavoratori pari a n. 59 unita', d cui 8 part-time da 24 a
14,28  ore  medie  settimanali  e  9 part-time da 20 a 11,9 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 93 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Umbria '90,  a  corrispondere  i  particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Dany,
con  sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Tortona (Alessandria),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 15 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  41  unita',  su un organico
complessivo di 43 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Dany, a corrispondere i particolari  benefici
previsti  dai  commi  2  e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito  con
modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    A) e' autorizzata, per il periodo dal 13  settembre  1993  al  12
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti  dalla  La  Rinascente
S.p.a.   -   Filiale   Upim,   con   sede   in  Milano  e  unita'  di
Catania-D'Annunzio (Catania), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   di   solidarieta'   che   stabilisce   per   il   periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un  massimo
di  67  ore,  corrispondenti  a  11  giorni  lavorativi  di 6.66 ore,
articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative,  nei
confronti  di  un  massimo  di  21  lavoratori,  su un organico di 37
unita'.
    B) e' autorizzata, per il periodo dal 13  settembre  1993  al  12
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim,  con  sede  in   Milano   e   unita'   di
Catania-D'Annunzio  (Catania),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto   di   solidarieta'   che   stabilisce   per   il   periodo
sopraindicato,  la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 40 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole
giornate   lavorative,   riproporzionata   in   base    all'effettiva
articolazione  dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 15 lavoratori, su un organico di 37 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
La  Rinascente  S.p.a.  -  Magazzini  Upim,  indicati  nei   suddetti
articoli,  i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti
di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte  dei
conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995:
    A)  e'  autorizzata,  per  il  periodo dal 28 febbraio 1994 al 27
febbraio 1995  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Lecco, per  i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 198 ore, corrispondenti a 30  giorni  lavorativi  di
6.66  ore,  articolate  su  settimane  intere  e  su singole giornate
lavorative, nei confronti di un  massimo  di  24  lavoratori,  su  un
organico di 31 unita'.
    B)  e'  autorizzata,  per  il  periodo dal 28 febbraio 1994 al 27
febbraio 1995, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Lecco, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  119  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole
giornate   lavorative,   riproporzionata   in   base    all'effettiva
articolazione  dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 6 lavoratori, su un organico di 31 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli,
a corrispondere in  favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla  La  Rinascente  S.p.a. - Magazzini Upim, indicati nei suddetti
articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei  limiti
di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel
decreto  ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei
conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.