IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fin speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 6; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14; Visto il decreto legge 2 ottobre 1995, n. 411, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario e in particolare l'art. 3; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE; Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993 ed integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994, con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/91; Tenuto Conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni; Valutata la dislocazione territoriale delle strutture utilizzate dalle facolta' di medicina e chirurgia per i propri fini istituzionali; Ritenuto di dover procedere per l'anno accademico 1995/96 alla ripartizione dei posti e delle relative borse di studio tra le singole scuole di specializzazione ricomprese nell'elenco delle tipologie di cui al citato decreto interministeriale 30 ottobre 1993, e successive modificazioni in relazione al fabbisogno dei medici specialisti e alla disponibilita' di strutture idonee e di risorse finanziarie; Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1995 con il quale ai sensi dell'art. 2, primo comma del citato decreto legislativo n. 257/1991 e' stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1994-96; Ritenuto di dover procedere alla modifica dei totali di alcune, limitate, specialita' per riequilibrare la variazione alla programmazione 94/96 determinata da una ridistribuzione effettuata eccezionalmente in modo autonomo dall'Universita' degli studi di Genova per l'anno accademico 1994-95; Visto il parere in data 20 novembre 1995 espresso dal comitato consultivo 06 di medicina del Consiglio universitario nazionale; Sentito il Ministro della sanita'; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 1995-96 il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 257/1991 e alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 30 ottobre 1993, integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994, citato nelle premesse, e' stabilito nell'allegata tabella.