IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
                             TECNOLOGICA
 
 Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162,  concernente  il  riordinamento  delle  scuole  dirette  a   fin
speciali,   delle   scuole   di   specializzazione  e  dei  corsi  di
perfezionamento;
 Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428,  recante  disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990)  ed  in
particolare l'art. 6;
 Vista  la  legge  30  dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in
materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14;
 Visto il decreto legge 2 ottobre 1995, n. 411, recante  disposizioni
urgenti   in   materia  di  personale  del  settore  sanitario  e  in
particolare l'art. 3;
 Visto il decreto legislativo 8  agosto  1991,  n.  257,  concernente
l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;
 Visto  il  decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con
decreto interministeriale 30 ottobre 1993 ed  integrato  con  decreto
interministeriale   25   novembre  1994,  con  il  quale  sono  state
individuate le scuole di  specializzazione  di  cui  all'art.  1  del
predetto decreto legislativo n. 257/91;
 Tenuto  Conto  che  il numero dei posti previsti dagli statuti delle
scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee  strutture
acquisite anche attraverso convenzioni;
 Valutata  la  dislocazione  territoriale  delle strutture utilizzate
dalle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia   per   i   propri   fini
istituzionali;
 Ritenuto  di  dover  procedere  per  l'anno  accademico 1995/96 alla
ripartizione dei posti e  delle  relative  borse  di  studio  tra  le
singole  scuole  di  specializzazione  ricomprese  nell'elenco  delle
tipologie di cui al citato decreto interministeriale 30 ottobre 1993,
e successive modificazioni in  relazione  al  fabbisogno  dei  medici
specialisti  e  alla  disponibilita' di strutture idonee e di risorse
finanziarie;
 Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1995 con  il  quale  ai
sensi  dell'art.  2,  primo  comma  del citato decreto legislativo n.
257/1991  e'  stata  definita  la  programmazione  del  numero  degli
specialisti da formare per il periodo 1994-96;
 Ritenuto  di  dover  procedere  alla  modifica dei totali di alcune,
limitate,  specialita'   per   riequilibrare   la   variazione   alla
programmazione  94/96  determinata  da una ridistribuzione effettuata
eccezionalmente in modo  autonomo  dall'Universita'  degli  studi  di
Genova per l'anno accademico 1994-95;
 Visto  il  parere  in  data  20  novembre 1995 espresso dal comitato
consultivo 06 di medicina del Consiglio universitario nazionale;
 Sentito il Ministro della sanita';
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 Per  l'anno  accademico 1995-96 il numero dei laureati in medicina e
chirurgia da ammettere con assegnazione delle borse di studio di  cui
all'art.  6  del  decreto  legislativo  n.  257/1991 e alle scuole di
specializzazione  comprese  nelle  tipologie  previste  dal   decreto
interministeriale    30   ottobre   1993,   integrato   con   decreto
interministeriale  25  novembre  1994,  citato  nelle  premesse,   e'
stabilito nell'allegata tabella.