IL DIRETTORE GENERALE
                    DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
                      E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
  Visto   l'art.  20  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
   Visto  il  punto  14  della  tabella  A   allegata   al   predetto
decreto-legge che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina
ed   il   G.P.L.  consumati  per  l'azionamento  delle  autoambulanze
destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei
vari enti di assistenza e  di  pronto  soccorso  da  determinare  con
decreto  del  Ministro  delle  finanze, nei limiti e con le modalita'
stabiliti con lo stesso decreto;
  Visto il  decreto  31  dicembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  10  del  14  gennaio  1994,  con  il  quale sono state
stabilite, in attuazione delle  richiamate  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge   30   agosto   1993,  n.  331,  le  modalita'  per  la
concessione, mediante buoni  di  imposta,  del  menzionato  beneficio
fiscale;
  Visto  il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto
19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  288
del  10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione
del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale  degli  enti  di
assistenza   e   di   pronto  soccorso  nel  direttore  generale  del
dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
  Visto  il  decreto  22  aprile  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  112  del  16  maggio  1995, con il quale altri enti di
assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da  ultimo,  alla
stessa agevolazione;
  Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le
quali  altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di
essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;
  Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette  domande
dai competenti uffici tecnici di finanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'elenco  degli  enti  di assistenza e di pronto soccorso che
hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista  dal  punto  14  della
tabella   A  allegata  al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31  dicembre  1993  relativamente
alla   benzina   ed  al  G.P.L.  consumati  per  l'azionamento  delle
autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di
pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:
   992) Croce Celeste Genovese San Benigno, con sede in Genova;
   993) Confraternita di  Misericordia  di  Cervinara,  con  sede  in
Cervinara (Avellino), frazione Salomoni;
   994) Lariosoccorso, con sede in Erba (Como);
   995)  Associazione  Volontari del Soccorso di Monserrato, con sede
in Monserrato (Cagliari);
   996) Volontari Soccorso Guspini, con sede in Guspini (Cagliari);
   997)  Confraternita  di  Misericordia  di Villasmundo, con sede in
Villasmundo (Siracusa);
   998)  Fraternita  di  Misericordia  di  Valledolmo,  con  sede  in
Valledolmo (Palermo);
   999)  Confraternita  di  Misericordia  di  Paterno',  con  sede in
Paterno' (Catania);
   1000) Fraternita di Misericordia di  San  Giuseppe,  con  sede  in
Letojanni (Messina);
   1001)   Pubblica   Assistenza-Castelnuovo  Rangone,  con  sede  in
Castelnuovo Rangone (Modena);
   1002) A.V.O.S. Ente per la Pubblica Assistenza, Pronto  Intervento
e Soccorso, con sede in Catania;
   1003)  S.O.S. Novate Milanese Associazione Volontaria, con sede in
Novate Milanese (Milano);
   1004) Fragagnano Soccorso, con sede in Fragagnano (Taranto);
   1005) Confraternita  di  Misericordia  di  Otranto,  con  sede  in
Otranto (Lecce);
   1006)  Associazione  Volontaria  Protezione  Civile  e Prevenzione
Incendi Boschivi, con sede in Asiago (Vicenza);
   1007) Libera Associazione Soccorso Amico (L.A.S.A.), con  sede  in
Ghilarza (Oristano).