IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in
un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione
e di consumo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 gennaio 1995;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con i Ministri della sanita',
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  delle  risorse
agricole,  alimentari  e  forestali,  di  grazia e giustizia e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le  attivita' finalizzate al
riutilizzo  come  materia  prima  o come fonte di energia dei residui
derivanti da cicli di produzione o di consumo.
  2. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre  1982,  n.  915, e successive modifiche ed integrazioni, le
attivita'  relative  ai residui derivanti da cicli di produzione o di
consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto sono classificati "tossici e nocivi" i residui che:
    a)  contengano  le  sostanze  di  cui all'allegato al decreto del
Presidente   della   Repubblica   10   settembre  1982,  n.  915,  in
concentrazioni  superiori  a quelle limite previste dal punto 1.2 del
testo  allegato  alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984,  del  Comitato  interministeriale  di  cui  all'articolo  5 del
medesimo decreto;
    b)  originino  dai  cicli  di cui al punto 1.3 del testo allegato
alla  delibera  in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale
di  cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre  1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che
i  residui  non sono classificabili "tossici e nocivi" ai sensi della
lettera a);
    c) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o
"F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro
della  sanita'  in  data  3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  305 del 30 dicembre 1985, o
comunque utilizzati per sostanze pericolose.
  4.  Le  disposizioni  del  presente  decreto si applicano in attesa
dell'attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  e  91/689/CEE,  con
particolare  riferimento alla definizione ed alla classificazione dei
rifiuti effettuate dalle direttive stesse.