IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
interventi straordinari per il completamento degli edifici ospitanti,
o  destinati  ad ospitare, uffici giudiziari della citta' di Palermo,
per la realizzazione di impianti e per la fornitura di dotazioni;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 gennaio 1995;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del  decreto-legge  31
agosto  1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593,
ad  eccezione  della  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma   terzo
dell'articolo   29   del   decreto-legge  14  aprile  1978,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno  1978,  n.  271,
cosi'  come  modificato  dall'articolo  unico  della legge 18 gennaio
1982, n. 7, si applicano, per la durata di mesi diciotto  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  ai lavori di
competenza    dell'amministrazione    della    giustizia    per    la
ristrutturazione  e l'adattamento di edifici ospitanti o destinati ad
ospitare uffici giudiziari della citta' di Palermo,  nonche'  per  la
realizzazione di impianti, compresi quelli di sicurezza, di sistemi e
servizi informatici e per la fornitura di dotazioni strumentali negli
stessi edifici.
  2.  Le  disposizioni  contenute  nel  comma  1  dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 agosto 1994,  n.  524,  convertito  dalla  legge  21
ottobre  1994,  n.  593,  si applicano per la durata di mesi diciotto
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai lavori
di competenza del comune di Palermo per l'adattamento, la costruzione
e la ristrutturazione di edifici ospitanti o  destinati  ad  ospitare
uffici giudiziari nella citta' di Palermo.
  3.  La scelta dei fornitori e degli appaltatori di cui ai contratti
a trattativa privata  autorizzati  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  e'
demandata  ad  una  commissione  presieduta dal prefetto di Palermo e
composta dal sindaco di Palermo, dal presidente  dell'ordine  forense
di  Palermo,  dal  provveditore regionale alle opere pubbliche per la
Sicilia, dal capo dell'ufficio tecnico erariale,  dal  soprintendente
per  i  beni  culturali  e ambientali e dal comandante dei vigili del
fuoco.  La  partecipazione  alla  commissione  non  da'  diritto   ad
indennita' o ad emolumenti.