IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno
delle  attivita'  di  prevenzione e recupero delle tossicodipendenze,
nonche'   di   introdurre  talune  modifiche  al  testo  unico  sulle
tossicodipendenze;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  al  fine di favorire interventi a favore degli
stranieri extracomunitari immigrati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 1995;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale, di concerto con i
Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  "Fondo  nazionale di intervento per la lotta alla droga" di
cui   all'articolo  127  del  testo  unico  sulle  tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
-  Dipartimento  per  gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi  di  cui  agli  articoli  127, 131, 132 e 134 dello stesso
testo  unico.  A  tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283
dello  stato  di previsione del Ministero dell'interno, come indicati
alla  tabella  C  allegata  alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono
trasferiti,  per  gli  anni  ivi  indicati, nello stato di previsione
della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro
e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti
variazioni  di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati
i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
  2.  I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della    difesa,    della   pubblica   istruzione,   della   sanita',
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, nonche'
il   Dipartimento   per  gli  affari  sociali,  possono  chiedere  il
finanziamento di progetti finalizzati:
    a)  ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione
e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di
efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo;
    b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con
le iniziative assunte dalla Unione europea;
    c)  al  potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare
la  diffusione  delle  tossicodipendenze e a stimolare la crescita di
modelli  comportamentali  antagonisti  del fenomeno, per la parte non
coperta dai finanziamenti ordinari;
    d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
    e)  alla  formazione  del  personale  nei  settori  di  specifica
competenza.
  3. Gli enti locali e le unita' sanitarie locali possono chiedere il
finanziamento  di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalla  tossicodipendenza,  da  realizzare  sulla base dei bisogni del
territorio  rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di
una  o  piu'  fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli
effetti   degli   interventi   attivati.  Al  finanziamento  accedono
prioritariamente i comuni del Mezzogiorno.
  4.  Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i
privati  che  operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui
all'articolo  116  del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero  in  caso  di mancata istituzione dell'albo e nelle more della
registrazione  temporanea,  che  si  coordinino  con la regione o con
l'unita'  sanitaria  locale  mediante  apposite  convenzioni, possono
chiedere  il  finanziamento  di  progetti di recupero e reinserimento
sociale  e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di
attivita'   di  recupero  e  reinserimento  sociale  gia'  avviate  e
dettagliatamente documentate.
  5.  Le  regioni  possono chiedere il finanziamento di progetti o di
attivita'   di  formazione  integrata  degli  operatori  dei  servizi
pubblici,  privati  convenzionati e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria  alle  tossicodipendenze,  anche  con  riguardo  alle
problematiche   derivanti   dal   trattamento   di  tossicodipendenti
sieropositivi,  nonche'  di  progetti  di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi.
Al  finanziamento di tale iniziativa e' destinata una quota del 3 per
cento  del  Fondo;  per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3
per cento e' attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di
verifica,  anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia
degli interventi sul territorio.