IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 
375, che impone l'obbligo ai datori di lavoro agricolo  delle  tenuta
di un registro d'impresa; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del predetto decreto legislativo, con il 
quale viene demandato al Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale il compito di emanare un decreto ministeriale che  stabilisca
le  caratteristiche,  le  modalita'  di  tenuta,  di  impiego  e   di
conservazione nonche' tutti i dati che il registro in questione  deve
contenere; 
  Visto l'art. 32 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, con il 
quale il termine per l'emanazione del  decreto  ministeriale  di  cui
sopra e' stato prorogato al 31 dicembre 1994; 
  Visto l'art. 20 e seguenti del testo unico delle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
  Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale 
del 6 ottobre 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri 
effettuata ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  citata  legge  n.
400/1988, con nota n. 5/26850/70-DOC del 27 ottobre 1994; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Le norme del presente regolamento si applicano ai datori di 
lavoro agricolo, cosi' come individuati dall'art. 206 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 -  contenente  le
disposizioni  in  materia  di  assicurazioni  infortuni  e   malattie
professionali nell'agricoltura - nonche' dall'art.  2135  del  codice
civile,  che  occupano  operai  agricoli  subordinati,  sia  a  tempo
indeterminato che a tempo determinato. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il D.Lgs. 11 agosto 1993, n.  375,  reca:  "Attuazione
          dell'art.  3,  comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi  di
          accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi
          contributi". Il termine del 1 gennaio 1994, di cui all'art.
          2  del  citato  decreto  legislativo e' stato prorogato, da
          ultimo, al 28 febbraio 1995 dall'art. 31 del  decreto-legge
          28 dicembre 1994, n. 723, in corso di conversione in legge,
          reiterativo  di precedenti decreti-legge non convertiti nei
          termini costituzionali (decreti-legge 26 gennaio  1994,  n.
          134;  29  aprile  1994,  n. 257; 27 giugno 1994, n. 414, 27
          agosto 1994, n. 514 e 28 ottobre 1994 n. 601).
             - L'art. 20 del testo  unico  approvato  con  D.P.R.  30
          giugno 1965, n. 1124, e' il seguente:
             "Art.   20.   -   I   datori  di  lavoro  soggetti  alle
          disposizioni del presente titolo debbono tenere:
              1)  un  libro  matricola  nel  quale   siano   scritti,
          nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e
          prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera
          di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per
          ciascun   prestatore   d'opera,   il   numero  d'ordine  di
          iscrizione; il cognome e il nome, la data  e  il  luogo  di
          nascita,  la  data  di  ammissione  in servizio e quella di
          risoluzione  del   rapporto   di   lavoro,   la   categoria
          professionale e la misura della retribuzione;
              2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve
          indicare  il  cognome, il nome e il numero di matricola; il
          numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno,  con
          indicazione  distinta delle ore di lavoro straordinario; la
          retribuzione effettivamente corrispostagli in denaro  e  la
          retribuzione corrispostagli sotto altra forma.
             Nel  caso  in  cui al prestatore d'opera sia corrisposta
          una retribuzione fissa o a  giornata  intera  o  a  periodi
          superiori,  e'  segnata  solo  la  giornata  di presenza al
          lavoro.
             Per ogni apprendista o dipendente comunque minore, degli
          anni diciotto, oltre  la  retribuzione  effettiva  ad  esso
          eventualmente  corrisposta,  e'  indicata  la  retribuzione
          della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate
          di  eta'  superiore  agli  anni  diciotto  non  apprendisti
          occupati  nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o
          i minori sono  addetti  e  comunque  una  retribuzione  non
          inferiore  a  quella  piu'  bassa  stabilita  dal contratto
          collettivo  di  lavoro  per  prestatore  d'opera  di   eta'
          superiore   ai  diciotto  anni  della  stessa  categoria  e
          lavorazione".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottpposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



    
          Note all'art. 1: 
             - L'art. 206 del testo unico approvato con D.P.R. 30 
          giugno 1965, n. 1124, e' il seguente: 
             "Art. 206. - Sono considerate aziende agricole o 
          forestali, ai fini del presente  titolo,  quelle  esercenti
          un'attivita' diretta  alla  coltivazione  dei  fondi,  alla
          silvicoltura, all'allevamento degli  animali  ed  attivita'
          connesse ai sensi dell'art. 2135,  del  codice  civile.  Si
          reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del
          medesimo articolo, le attivita' di allevamento delle specie
          suinicole, avicole, cunicole,  itticole;  dei  selvatici  a
          scopo alimentare e quelle  attinenti  all'apicoltura,  alla
          bachicoltura e simili. (Articolo cosi' sostituito dall'art. 
          1 della legge 20 novembre 1968, 
          n. 778)". 
             - Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il 
          seguente: 
             "Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore 
          agricolo   chi   esercita   un'attivita'    diretta    alla
          coltivazione del fondo, alla silvicoltura,  all'allevamento
          del bestiame e attivita' connesse. 
             Si reputano connesse le attivita' dirette alla 
          trasformazione o  all'alienazione  dei  prodotti  agricoli,
          quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".