IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di agevolare la
trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali, nonche'
di  avviare  interventi urgenti a favore delle imprese cantieristiche
ed  armatoriali  per  fronteggiare  lo  stato  di  grave crisi in cui
attualmente versano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 1995;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                       Provvedimenti a favore
                del settore portuale e dell'armamento

  1.  Per  far  fronte  alle  ulteriori esigenze e per consentirne la
piena  operativita',  sono  autorizzati,  in  favore  della  gestione
commissariale  del  Fondo  gestione  istituti contrattuali lavoratori
portuali  in  liquidazione, limiti di impegno di lire 25 miliardi per
ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per
l'anno  1996  e  di  lire  50  miliardi  per  l'anno 1997 si provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni,  per  gli anni
medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
  2.  A  valere  sulle  risorse  finanziarie  di  cui  al comma 1, il
commissario  liquidatore,  anche mediante la contrazione di ulteriori
mutui,  con  le  modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22
gennaio  1990,  n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58, provvede:
    a)  alla  copertura  dei  maggiori  oneri,  valutati  in  lire 90
miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge
22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo  1990,  n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22
dicembre  1994,  n.  696,  nonche'  di  quelli,  valutati  in lire 40
miliardi,  di  cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n.
103,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n.
230,  a  favore  degli  enti  previdenziali, al cui rimborso provvede
direttamente la gestione commissariale medesima;
    b)  alla  proroga  per  l'anno 1995 del beneficio di integrazione
salariale  di  cui  all'articolo  1,  comma  9,  del decreto-legge 22
dicembre  1994,  n.  696,  nel  limite  di milleottocento unita', ivi
compresi   i   dipendenti   delle   organizzazioni  portuali  di  cui
all'articolo  2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al
31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995,
fino al 30 giugno 1996;
    c) per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio
1994,  n.  84, agli interventi, valutati in lire 100 miliardi, per il
sostegno  delle  attivita'  di riconversione delle compagnie e gruppi
portuali, ovvero per consentirne la chiusura definitiva, tenuto conto
delle  esigenze  di  ristrutturazione  e  della situazione gestionale
delle  compagnie  portuali  in  relazione  all'andamento dei traffici
nell'ultimo biennio e di quelli in prospettiva;
    d)  agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a
favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente
all'importo  complessivo  delle  ritenute a titolo di acconto operate
nell'anno  1995  nei  confronti  del  personale  marittimo  ai  sensi
dell'articolo  23  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600; di un contributo mensile per il periodo di
imbarco,  non  superiore  a  dodici  mesi, pari a lire un milione per
ciascun  allievo  ufficiale  impiegato  entro  il  31  dicembre 1995;
nonche'  di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza dei
corsi  di  cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739, e ai corsi per la
formazione  di  personale  marittimo  polivalente,  indetti  entro la
medesima  data  del  31  dicembre 1995. Tali benefici sono previsti a
favore di imprese, proprietarie di navi ai sensi degli articoli 143 e
144  del  codice  della  navigazione,  con  esclusione  delle navi da
diporto,  le navi da pesca, le unita' adibite ai servizi portuali, le
unita'  mercantili  in  servizio  di  cabotaggio nazionale, ovvero in
locazione  a scafo nudo a terzi non italiani, le unita' di proprieta'
dello  Stato  o di enti pubblici e le unita' in regime di convenzione
con  lo  Stato.  Detti  benefici  si  sommano  a quelli concessi alle
aziende,  quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare anche in
base  ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono
superare  per  ciascuna  azienda  il  massimale fissato su base annua
dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito
dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.