IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di agevolare la trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali, nonche' di avviare interventi urgenti a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali per fronteggiare lo stato di grave crisi in cui attualmente versano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento 1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operativita', sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede: a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, nonche' di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima; b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, nel limite di milleottocento unita', ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996; c) per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli interventi, valutati in lire 100 miliardi, per il sostegno delle attivita' di riconversione delle compagnie e gruppi portuali, ovvero per consentirne la chiusura definitiva, tenuto conto delle esigenze di ristrutturazione e della situazione gestionale delle compagnie portuali in relazione all'andamento dei traffici nell'ultimo biennio e di quelli in prospettiva; d) agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti del personale marittimo ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire un milione per ciascun allievo ufficiale impiegato entro il 31 dicembre 1995; nonche' di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza dei corsi di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739, e ai corsi per la formazione di personale marittimo polivalente, indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1995. Tali benefici sono previsti a favore di imprese, proprietarie di navi ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, con esclusione delle navi da diporto, le navi da pesca, le unita' adibite ai servizi portuali, le unita' mercantili in servizio di cabotaggio nazionale, ovvero in locazione a scafo nudo a terzi non italiani, le unita' di proprieta' dello Stato o di enti pubblici e le unita' in regime di convenzione con lo Stato. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna azienda il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.