IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   che  consentano  la  realizzazione  di  interventi  di
disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di
concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e  giustizia, per la funzione
pubblica  e gli affari regionali, del bilancio e della programmazione
economica  e  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  10  del  decreto-legge  5  febbraio  1990,  n.  16,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia,
ad integrazione del 'Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il
risanamento   delle   acque  del  bacino  idrografico  immediatamente
sversante  nella  laguna  di  Venezia', elaborano, entro il 30 giugno
1995,  progetti  di  fognatura  e  di  depurazione  delle acque usate
provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e
di  Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri
e  tecnologie  adeguati  a  realizzare  nell'intera area lagunare gli
obiettivi  previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le
aree   sensibili.   Il  comune  di  Venezia  provvede  alla  suddetta
elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo
di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5
febbraio 1992, n. 139.
   2.  I  progetti  sono approvati dalla regione Veneto previo parere
della  commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo
5  della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4
della  legge  8  novembre  1991,  n.  360. L'approvazione costituisce
altresi'  variante  agli  strumenti  urbanistici  generali e comporta
dichiarazione  di  pubblica  utilita', urgenza e indifferibilita' dei
relativi lavori.
   3.  Negli  ambiti  indicati  nel  comma 1, non dotati di fognature
dinamiche,  e'  consentito  lo scarico delle acque reflue provenienti
dagli  insediamenti  civili  di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e
tredicesimo   dell'articolo   3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  settembre  1973,  n.  962,  dalle  aziende  artigiane
produttive,   ancorche'   non   rientranti  nella  tipologia  di  cui
all'articolo  17  del  piano  regionale  di  risanamento delle acque,
approvato  con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del
1   settembre   1989,  dagli  stabilimenti  ospedalieri,  dagli  enti
assistenziali   e   dalle   aziende   turistiche  ricettive  e  della
ristorazione,  purche' sottoposte a trattamenti individuali secondo i
progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al
presente  comma  superiori a cento abitanti equivalenti devono essere
basati   sull'impiego   delle   migliori   tecnologie  applicabili  e
gestibili,  a  costi  sostenibili  e  tenendo  conto della situazione
urbanistica  ed  edilizia  specifica.  Le  tipologie  degli  impianti
individuali  o  le  relative prestazioni depurative sono identificate
dalla  regione  Veneto  con  il  piano regionale di risanamento delle
acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976,
n.  319,  e successive modificazioni, che sara' a tal fine integrato,
per   il  trattamento  degli  scarichi  superiori  a  cento  abitanti
equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualita' delle
acque  degli  effluenti degli impianti individuali di cui al presente
comma  possono  eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962,
salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanita'.
   4.  Il  sindaco  del  comune di Venezia e il sindaco del comune di
Chioggia  possono  concedere  contributi  ai privati per l'esecuzione
delle  opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte
le   unita'   edilizie   interessate   dai  progetti  di  intervento,
utilizzando  le  quote  vincolate  ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
   5.  Le  aziende  artigiane  produttive,  di  cui  al  comma 3, gli
stabilimenti   ospedalieri,   gli   enti  assistenziali,  le  aziende
turistiche  ricettive  e  della  ristorazione non serviti da pubblica
fognatura  che  abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30
novembre  1994  un  piano  di  adeguamento  degli  scarichi,  possono
completare  le  opere entro il 30 giugno 1995. Le opere relative agli
insediamenti  con scarichi di acque reflue superiori a cento abitanti
equivalenti  possono  essere  completate  entro il 30 giugno 1996. Le
disposizioni  di  cui  al  comma  4  si  applicano anche alle aziende
artigiane  produttive,  di  cui  al comma 3, che abbiano presentato o
presentino  ai  comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di
adeguamento  degli  scarichi.  I  sindaci,  nel  definire il criterio
preferenziale,  dovranno  tener  conto  del  rischio  di inquinamento
collegato e quindi della particolarita' del caso e dell'urgenza delle
opere  da  eseguire,  oppure  dell'avvenuta completa esecuzione degli
interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.
   6.  In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di
cui  al  comma  5,  sono sospesi i procedimenti penali per i reati di
scarico   senza   autorizzazione  e  di  superamento  dei  limiti  di
accettabilita'  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre  1973,  n.  962,  previsti  dall'articolo  9 della legge 16
aprile  1973,  n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
rilascio  in  sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti
dal comma 5 estingue i reati stessi".