IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  26  novembre  1992,  n.  468, concernente "Misure
urgenti  nel  settore  lattiero-caseario",  che regola l'applicazione
della  normativa  comunitaria  sul  prelievo  supplementare sul latte
bovino;
  Visto, in particolare, l'art. 3 della legge n. 468/1992 che prevede
la  gestione  unitaria  delle  quote  da  parte delle associazioni di
produttori;
  Visto,  altresi',  l'art. 10, comma 11, della legge n. 468/1992 che
riconosce  alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano
la  facolta'  di  attribuire  i quantitativi di riferimento confluiti
alla riserva regionale;
  Visto  l'art. 5, comma 12, della legge n. 468/1992 in base al quale
i  criteri  per  l'applicazione  della  compensazione  nazionale,  da
effettuarsi   da   parte   dell'EIMA,  sono  stabiliti  dal  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni;
  Vista   la   legge   4   dicembre  1993,  n.  491,  concernente  il
"Riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in  materia
agricola  e  istituzionale  del  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali";
  Visto,  in particolare, l'art. 2 della citata legge n. 491/1993 che
individua  le  funzioni,  gia'  di competenza del soppresso Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  attribuite  al  Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto-legge  25  novembre  1994,  n.  648, concernente
l'istituzione  dell'Ente  per  gli  interventi nel mercato agricolo -
E.I.M.A;
  Considerato   che  il  Consiglio  di  Stato,  nel  parere  espresso
nell'adunanza  generale  del  1 ottobre 1993 in merito allo schema di
regolamento  di  esecuzione  della  legge  n.  468/1992, adottato con
decreto  del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, ha
ritenuto necessario che la disciplina relativa alla gestione unitaria
delle  quote da parte delle associazioni di produttori, ai criteri di
attribuzione   della   riserva   regionale,   ed   ai   criteri   per
l'applicazione   della  compensazione  nazionale,  sia  adottata  con
apposito regolamento;
  Considerata  la  necessita'  di  fornire  una  disciplina di alcuni
ulteriori  aspetti  inerenti  il  regime  delle  quote  latte  atta a
consentire una corretta applicazione del regime medesimo in Italia;
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, relativa alla "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri" ed in particolare l'art. 17, terzo comma;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 22 settembre 1994;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 20 ottobre 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                 Criteri di assegnazione delle quote
                 per il periodo 1994-95 e successivi

  1.  Per  il  periodo  1994-95  e  per  i  periodi  successivi, sono
confermati  i  criteri  di  assegnazione delle quote applicati per il
periodo  1993-94,  fatta  salva  l'attuazione  delle  misure previste
dall'art.  2,  comma  8,  e  dall'art.  10,  comma 11, della legge n.
468/1992.
  2.   In  applicazione  dell'art.  17,  comma  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  569/1993 le quote dei prodotti che
hanno  cessato  l'attivita'  sono  assegnate  su base regionale con i
criteri e le procedure previste all'art. 4 del presente regolamento.
  3.  Ai  fini  della  applicazione  del  presente  articolo,  l'EIMA
comunica  alle  regioni l'ammontare delle quote revocate, in ciascuna
regione,  in  applicazione  dell'art.  17,  comma  8, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 569/1993.
  4.  Ogni  riferimento  del  presente  regolamento  alle  regioni si
intende esteso alle province autonome di Trento e Bolzano.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -  La  legge  26  novembre 1992, n. 468, concernente misure
          urgenti  nel settore lattiero-caseario, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 4 novembre
          1992. Si riporta il testo del relativo art. 3:
          "Art. 3. - 1. Le associazioni di produttori di cui all'art.
          12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio
          del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni
          e codificazioni, presentano all'AIMA, entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          domanda  per  la gestione unitaria delle quote spettanti ai
          produttori associati durante il periodo 1993-1994.
          2.  Per  i  periodi successivi al 1993-1994 le domande sono
          presentate  entro  il  31  dicembre  dell'anno  antecedente
          l'inizio del periodo interessato.
          3.  Le domande di cui al precedente articolo sono corredate
          dall'elenco dei produttori associati titolari di quota.
          4.     L'associazione    e'    direttamente    responsabile
          dell'adempimento  degli  obblighi  previsti  dalla  vigente
          normativa  comunitaria  e nazionale per le assegnazioni che
          abbiano  assunto la gestione unitaria delle quote spettanti
          ai produttori associati.
          5.  La  gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non
          comporta  la perdita della titolarita' della quota da parte
          del    produttore    associato,    ne'   puo'   determinare
          l'attribuzione  di  una  quota da parte dell'associazione a
          produttori  che  ne  siano  privi  o la modificazione delle
          quote spettanti ai produttori associati.
          6.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente articolo, il
          recesso  di  un  produttore  associato dall'associazione di
          appartenenza  e' comunicato da questa e dal recedente entro
          quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino
          di  cui  all'art.  4.  Il  recesso  ha  efficacia a partire
          dall'inizio  del  periodo successivo all'anno solare in cui
          il  recesso  medesimo  si  perfeziona. I medesimi termini e
          modalita'  si  applicano  all'ipotesi  in cui un produttore
          aderisca  ad una associazione di produttori che esercita la
          gestione unitaria delle quote".
          -  Si  riporta  il  testo  del  comma 11 dell'art. 10 della
          citata  legge  n. 468/1992: "11. La riserva di cui al comma
          10  e'  costituita presso le regioni e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di
          tali  quantitativi  ai giovani agricoltori ed ai produttori
          di  cui  al  comma  10  sulla  base di criteri oggettivi di
          priorita'    deliberati,    sentite    le    organizzazioni
          professionali   agricole   maggiormente  rappresentative  a
          livello   nazionale,   tramite   le   loro   organizzazioni
          regionali,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della   presente   legge.   I  quantitativi  devono  essere
          attribuiti  entro  dodici  mesi  dalla loro disponibilita',
          decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale".
          -  Si  riporta  il  testo  del  comma  12 dell'art. 5 della
          medesima  legge n. 468/1992: "12. Qualora si determinino le
          condizioni    per    l'applicazione   della   compensazione
          nazionale,  essa e' disposta dall'AIMA, che puo' avvalersi,
          a   tal   fine,   attaverso  la  stipulazione  di  apposita
          convenzione,  della  collaborazione  di  enti  pubblici  od
          organismi  privati.  I  criteri  per  l'applicazione  della
          compensazione   nazionale   sono  stabiliti  dal  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni.
          Nell'ambito  della predetta procedura di compensazione puo'
          essere  prevista  una  compensazione limitata ai produttori
          delle   zone  di  montagna  e,  in  subordine,  delle  zone
          svantaggiate  di  cui  alla  direttiva  n.  75/268/CEE  del
          Consiglio   del   28  aprile  1975.  Le  somme  oggetto  di
          compensazione   nazionale   sono  rimborsate  d'ufficio  ai
          produttori".
          -  La  legge  4  dicembre  1993,  n.  491,  concernente  il
          "Riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali in
          materia  agricola e istituzione del Ministero delle risorse
          agricole,  alimentari  e  forestali",  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1993, n. 285.
          -  Il  decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, concernente
          l'istituzione  dell'Ente  per  gli investimenti nel mercato
          agricolo - E.I.M.A., e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 224 del 24 settembre 1994.
          -  Il  regolamento  di  esecuzione della legge n. 468/1992,
          emanato  con  D.P.R.  23  dicembre  1993,  n. 569, e' stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale.
          -   La   legge   23   agosto   1988,   n.  400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nel supplemento
          ordinario  n.  86  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 214 del 12
          settembre  1988.  Il  comma  3  dell'art. 17 di detta legge
          prevede   che   con  decreto  ministeriale  possano  essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima  della  loro  emanazione.  Il  comma  4  dello stesso
          articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti debbano
          recare  la  denominazione  di "regolamento", siano adottati
          previo  parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
          ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.

          Note all'art. 1:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 8 dell'art. 2 della
          legge n.  468/1992: "8. Ove le  quote  nazionali  risultino
          inferiori   alla   somma   delle  quantita'  attribuite  ai
          produttori  ai  sensi  dei  commi  2  e  3,   il   Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste, acquisito il parere della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  e
          sentite    le    organizzazioni    professionali   agricole
          maggiormente   rappresentative   a    livello    nazionale,
          stabilisce  con  proprio  decreto  i  criteri  generali per
          realizzare, nell'arco di un triennio e nel  rispetto  delle
          norme  comunitarie,  l'esatta  rispondenza  delle quantita'
          assegnate ai produttori con le  quote  nazionali  spettanti
          all'Italia,  tenendo  conto,  relativamente  alle riduzioni
          obbligatorie della  quota  B,  dell'esigenza  di  mantenere
          nelle  aree di montagna e svantaggiate la maggior quantita'
          di produzione lattiera".
             - Per il testo del comma 11 dell'art. 10 della  predetta
          legge n.  468/1992 si veda in nota alle premesse.
             -  Si riporta il testo dei commi 8 e 11 dell'art. 17 del
          D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569:
             "8. Nei confronti dei produttori di cui al  comma  7  si
          provvede   all'esito   degli   accertamenti,   alla  revoca
          dell'assegnazione della quota, fatta salva la  possibilita'
          di fornire la prova certa, anche attraverso l'esibizione di
          fatture    od   altra   documentazione   commerciale,   che
          l'imprenditore  abbia  prodotto  e   commercializzato   nel
          periodo  intercorrente  tra  il  1  dicembre  1992  e il 30
          novembre 1993 una quantita' di latte o prodotti lattieri di
          ragionevole consistenza".
             9.-10. (Omissis).
             11.  Le quote revocate ai sensi del comma 8 confluiscono
          nella riserva nazionale, la  cui  disciplina  giuridica  e'
          determinata  con  successivo  regolamento ministeriale, per
          essere riutilizzate con prioritaria considerazione  per  le
          aree   svantaggiate,   ed  in  particolare  per  quelle  di
          montagna, incise dalla revoca dell'assegnazione".