IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale; Visti, in particolare, i commi secondo e terzo dell'art. 5 del citato decreto, i quali stabiliscono, rispettivamente, che la ripartizione dei fondi destinati al finanziamento degli istituti predetti e' effettuata in relazione alla loro estensione o efficienza dei servizi e che, ai fini di detta ripartizione, gli istituti stessi sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attivita' assistenziali svolta nei singoli esercizi; Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, riguardante l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica dei summenzionati istituti, nonche' integrazioni a detto decreto; Visto, in particolare, l'art. 3 della summenzionata legge, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sentite le organizzazioni promotrici maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione atta a dimostrare l'attivita' stessa; Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1981, con il quale erano stati dettati, in attuazione delle precitate disposizioni legislative, i suddetti criteri; Viste le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1-ter della legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, con le quali - a motivo delle difficolta' emerse in sede di applicazione dei criteri contenuti nel decreto interministeriale 26 giugno 1981 ed in attesa di procedere ad una modifica dei criteri stessi - sono state dettate diverse modalita' per le ripartizioni definitive relative agli anni dal 1982 al 1985; Viste le disposizioni di cui all'art. 4, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e con cui i criteri provvisori di cui innanzi sono stati sostanzialmente prorogati per gli anni dal 1986 al 1989; Viste le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, all'art. 11 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, ed all'art. 7 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, tutti non convertiti, e con le quali erano stati dettati nuovi criteri provvisori per le ripartizioni definitive per gli anni sino al 1991; Ravvisata l'esigenza di procedere ad una revisione delle norme contenute nel menzionato decreto interministeriale 26 giugno 1981; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti tutti gli istituti interessati, nonche' le relative organizzazioni promotrici; Tenuto conto delle risultanze della conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tenutasi con i rappresentanti del Ministero del tesoro il 14 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 647/94 espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994, richiesto a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione protocollo n. 2/4PS/31797 inviata il 24 ottobre 1994 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1 1. Il contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale - di seguito indicati con la denominazione di "istituti di patronato" - previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e' corrisposto sulla base della valutazione della loro attivita' e della loro organizzazione in relazione all'estensione ed efficienza dei servizi degli istituti medesimi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 5 del D.L.C.P.S. n. 804/1947 e' il seguente: "Art. 5. - I fondi di cui al precedente articolo (v. in nota all'art. 14, n.d.r.) devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione dei fondi fra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e' effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli istituti stessi. Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attivita' assistenziali, svolte nei singoli esercizi". - L'art. 3 della legge n. 112/1980 e' cosi' formulato: "Art. 3. - Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni promotrici maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione necessaria che dimostri l'attivita' svolta". - Il D.M. 26 giugno 1981, recante i criteri relativi al finanziamento ed alla documentazione dell'attivita' svolta dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, e' stato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 29 luglio 1981. - Il comma 2 dell'art. 1-ter del D.L. n. 688/1985 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato) e' cosi' formulato: "Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-81 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attivita' ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985". - Il comma 10 dell'art. 4 del D.L. n. 338/1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) cosi' recita: "Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi per ciascun anno, all'attivita' ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attivita' e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale". - L'art. 11 del D.L. n. 237/1992 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), riproposto, con identica formulazione, nell'art. 11 del D.L. n. 239/1992 (entrambi non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali) cosi' recitava: "Art. 11 (Norme in materia di finanziamento dei patronati). - 1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, sono definitivamente ripartite, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri: a) quanto al 61,80 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL); b) quanto al 27,40 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attivita' commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA) e Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attivita' commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO); c) quanto al 10,80 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e Patronato sozialer beratungsring (SBR). 2. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento fara' pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attivita' assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero. 3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti". - L'art. 7 del D.L. n. 345/1992 (Misure urgenti in campo economico e sociale), non convertito in legge perche' respinto dalla Camera dei deputati, era cosi' formulato: "Art. 7 (Norme in materia di finanziamento dei patronati). - 1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, sono definitivamente ripartite, relativamente all'89,20 per cento del loro ammontare, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con esclusione degli istituti di cui al comma 2, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione riconosciute con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati e pervenuti ai predetti Ministeri entro la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per quanto concerne la residua parte del 10,80 per cento - da ripartire secondo i criteri e le modalita' di cui al comma 1 tra l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), l'Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), l'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), l'Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), il patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), l'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), l'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), l'Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), l'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), il Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), il patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e il patronato Sozialer beratungsring (SBR) - i medesimi istituti, qualora non l'abbiano gia' fatto, sono tenuti a far pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentanti, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attivita' assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero. 3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, fino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini". Nota all'articolo 1: - Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 reca norme sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale.