IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

                           DI CONCERTO CON

                       IL MINISTRO DEL TESORO

  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio  1947,  n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di
patronato e di assistenza sociale;
  Visti,  in  particolare,  i  commi  secondo e terzo dell'art. 5 del
citato   decreto,  i  quali  stabiliscono,  rispettivamente,  che  la
ripartizione  dei  fondi  destinati  al  finanziamento degli istituti
predetti e' effettuata in relazione alla loro estensione o efficienza
dei servizi e che, ai fini di detta ripartizione, gli istituti stessi
sono  tenuti  a  fornire  al  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  nei  modi  e  termini da questo indicati, la documentazione
della  loro organizzazione e delle attivita' assistenziali svolta nei
singoli esercizi;
  Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, riguardante l'interpretazione
autentica  delle  norme  concernenti  la  personalita'  giuridica dei
summenzionati istituti, nonche' integrazioni a detto decreto;
  Visto, in particolare, l'art. 3 della summenzionata legge, il quale
prevede  che,  con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con quello del tesoro, sentite le organizzazioni
promotrici  maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale, sono
determinati  i  criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per
la documentazione atta a dimostrare l'attivita' stessa;
  Visto  il  decreto  interministeriale  26 giugno 1981, con il quale
erano  stati  dettati,  in  attuazione  delle  precitate disposizioni
legislative, i suddetti criteri;
  Viste le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1-ter della legge
31  gennaio  1986,  n.  11,  di  conversione,  con modificazioni, del
decreto-legge  2 dicembre 1985, n. 688, con le quali - a motivo delle
difficolta'  emerse in sede di applicazione dei criteri contenuti nel
decreto interministeriale 26 giugno 1981 ed in attesa di procedere ad
una  modifica  dei  criteri  stessi  -  sono  state  dettate  diverse
modalita'  per le ripartizioni definitive relative agli anni dal 1982
al 1985;
  Viste   le   disposizioni   di   cui  all'art.  4,  comma  10,  del
decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
nella  legge  7 dicembre 1989, n. 389, e con cui i criteri provvisori
di  cui innanzi sono stati sostanzialmente prorogati per gli anni dal
1986 al 1989;
  Viste le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 20 marzo
1992,  n.  237, all'art. 11 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293,
ed  all'art.  7  del  decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, tutti non
convertiti,  e  con  le  quali  erano  stati  dettati  nuovi  criteri
provvisori per le ripartizioni definitive per gli anni sino al 1991;
  Ravvisata  l'esigenza  di  procedere  ad  una revisione delle norme
contenute nel menzionato decreto interministeriale 26 giugno 1981;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentiti   tutti  gli  istituti  interessati,  nonche'  le  relative
organizzazioni promotrici;
  Tenuto conto delle risultanze della conferenza dei servizi, indetta
ai  sensi  dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tenutasi
con i rappresentanti del Ministero del tesoro il 14 marzo 1994;
  Udito   il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  647/94  espresso
nell'adunanza generale del 2 giugno 1994, richiesto a norma dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  comunicazione  protocollo  n.  2/4PS/31797 inviata il 24
ottobre  1994  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  a norma
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Il contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di
assistenza  sociale  -  di  seguito  indicati con la denominazione di
"istituti  di  patronato" - previsto dal decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e' corrisposto sulla
base   della   valutazione   della   loro   attivita'  e  della  loro
organizzazione  in relazione all'estensione ed efficienza dei servizi
degli istituti medesimi.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          diposizioni     sulla     promulgazione     delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.   28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 5 del D.L.C.P.S. n. 804/1947 e'  il
          seguente:
             "Art.  5. - I fondi di cui al precedente articolo (v. in
          nota all'art.  14,  n.d.r.)  devono  essere  versati  dagli
          istituti  che  gestiscono  le  varie  forme  di  previdenza
          sociale in un conto intestato al  Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  presso  la  Tesoreria centrale
          dello Stato.
             La ripartizione dei fondi fra gli istituti di  patronato
          e  di  assistenza  sociale  e'  effettuata  con decreto del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di  concerto
          con  il  Ministro  per  il  tesoro, sentite le associazioni
          nazionali dei lavoratori  interessati,  in  relazione  alla
          estensione  o  all'efficienza  dei  servizi  degli istituti
          stessi.
             Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli  istituti
          di  patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire
          al Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale,  nei
          modi  e termini da questo indicati, la documentazione della
          loro organizzazione e delle attivita' assistenziali, svolte
          nei singoli esercizi".
             - L'art. 3 della legge n. 112/1980 e' cosi' formulato:
             "Art. 3. - Con decreto del Ministro del lavoro  e  della
          previdenza  sociale  di concerto con il Ministro del tesoro
          da emanare entro tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   sentite  le  organizzazioni  promotrici
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,  sono
          determinati   i   criteri   per   la   corresponsione   dei
          finanziamenti   e  per  la  documentazione  necessaria  che
          dimostri l'attivita' svolta".
             - Il D.M. 26 giugno 1981, recante i criteri relativi  al
          finanziamento  ed alla documentazione dell'attivita' svolta
          dagli istituti di patronato e  di  assistenza  sociale,  e'
          stato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n.
          206 del 29 luglio 1981.
             -  Il  comma  2  dell'art.  1-ter  del  D.L. n. 688/1985
          (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di
          servizi delle ragionerie provinciali dello Stato) e'  cosi'
          formulato:  "Per  gli  anni  1982,  1983,  1984  e  1985 le
          ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e  di
          assistenza  sociale  dei  fondi  di  cui  al  comma  1 sono
          effettuate,  in  deroga  alle  vigenti  disposizioni,   con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentiti  gli
          istituti stessi, in base a  quote  percentuali  determinate
          con  riferimento  alle  quote  di  ripartizione  definitiva
          applicate nel triennio 1979-81 ed ai dati  acquisiti  dagli
          ispettorati  del lavoro presso gli istituti di previdenza e
          di assistenza sociale e gli  istituti  di  patronato  e  di
          assistenza    sociale    e    relativi   all'attivita'   ed
          all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982,
          1983, 1984 e 1985".
             -  Il  comma  10  dell'art.  4  del  D.L.  n.   338/1989
          (Disposizioni  urgenti in materia di evasione contributiva,
          di  fiscalizzazione  degli   oneri   sociali,   di   sgravi
          contributivi   nel   Mezzogiorno  e  di  finanziamento  dei
          patronati) cosi' recita: "Le  ripartizioni  definitive  tra
          gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi
          di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo
          provvisorio  dello  Stato  29  luglio 1947, n. 804, per gli
          anni 1986, 1987, 1988 e 1989  sono  effettuate,  in  deroga
          alle  vigenti  disposizioni,  con  decreto del Ministro del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a
          quote percentuali determinate con riferimento alla quota di
          ripartizione  definitiva  applicata  nell'anno precedente a
          ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso  gli
          ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze
          fornite  dagli istituti di previdenza e assistenza sociale,
          relativi    per    ciascun    anno,    all'attivita'     ed
          all'organizzazione   degli   istituti  di  patronato  e  di
          assistenza  sociale.  Per  l'attivita'  e  l'organizzazione
          all'estero  sono  presi  in  considerazione  i dati forniti
          direttamente dagli istituti di patronato  e  di  assistenza
          sociale".
             -  L'art.  11  del  D.L.  n. 237/1992 (Misure urgenti in
          campo  economico  ed  interventi  in   zone   terremotate),
          riproposto,  con  identica  formulazione,  nell'art. 11 del
          D.L. n. 239/1992 (entrambi  non  convertiti  in  legge  per
          decorrenza dei termini costituzionali) cosi' recitava:
             "Art.   11   (Norme  in  materia  di  finanziamento  dei
          patronati). - 1.   Le somme affluite al  Fondo  di  cui  al
          primo  comma  dell'art.  5 del decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,  n.  804,  per  gli
          esercizi 1989, 1990 e 1991, sono definitivamente ripartite,
          tra  gli  istituti di patronato e di assistenza sociale che
          hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono,
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i
          seguenti criteri:
               a) quanto al 61,80 per cento tra i seguenti  istituti:
          Patronato   delle  associazioni  cristiane  dei  lavoratori
          italiani  (ACLI),   Istituto   nazionale   confederale   di
          assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale
          (INAS)  e  Istituto  di  tutela  e assistenza ai lavoratori
          (ITAL);
               b) quanto al 27,40 per cento tra i seguenti  istituti:
          Ente di patrocinio e di assistenza per coltivatori agricoli
          (EPACA),  Istituto  nazionale  di  assistenza  ai contadini
          (INAC),  Ente  nazionale  di  assistenza  sociale  per  gli
          esercenti attivita' commerciali (ENASCO), Ente nazionale di
          patronato   e  di  assistenza  sociale  per  gli  artigiani
          (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e  patronato  per
          gli  artigiani  (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli
          artigiani (EASA) e Istituto per la  tutela  e  l'assistenza
          degli  esercenti  attivita'  commerciali,  turistiche e dei
          servizi (ITACO);
               c) quanto al 10,80 per cento tra i seguenti  istituti:
          Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente
          nazionale  di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per
          l'assistenza ai  coltivatori  (ENPAC),  Istituto  nazionale
          assistenza     lavoratori     (INAL),    Patronato    della
          confederazione delle libere associazioni artigiane italiane
          (CLAAI), Ente nazionale confederale  assistenza  lavoratori
          (ENCAL),  Istituto  di  patronato per i lavoratori agricoli
          subordinati (IPLAS), Istituto nazionale per l'assistenza ai
          lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e  di  assistenza
          sociale  per  il  clero  italiano (FACI), Servizio italiano
          assistenza sociale per i  servizi  sociali  dei  lavoratori
          (SIAS),  Patronato  dell'associazione  cristiana  artigiani
          italiani (ACAI) e Patronato sozialer beratungsring (SBR).
             2.  Ai  fini  della  determinazione  delle  aliquote  da
          riconoscersi  ai  singoli  istituti, ciascun raggruppamento
          fara'  pervenire,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, ai Ministeri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del   tesoro   un
          documento,  sottoscritto  da  tutti i legali rappresentanti
          degli  istituti  inseriti  nel   raggruppamento   medesimo,
          recante   l'indicazione   delle   aliquote  concordate  con
          riferimento all'organizzazione esistente ed alle  attivita'
          assistenziali    svolte   sul   territorio   nazionale   ed
          all'estero.
             3.  Rimangono  acquisiti  al  Fondo  di cui al comma 1 i
          versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni
          di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,  n.  804,  relativi
          sino  all'esercizio  1990,  dagli  enti  di previdenza e di
          assistenza sociale per i liberi professionisti".
             - L'art. 7 del D.L. n. 345/1992 (Misure urgenti in campo
          economico e  sociale),  non  convertito  in  legge  perche'
          respinto  dalla  Camera  dei deputati, era cosi' formulato:
          "Art. 7 (Norme in materia di finanziamento dei  patronati).
          -  1.  Le  somme  affluite  al  Fondo di cui al primo comma
          dell'art. 5 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello  Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli esercizi 1989,
          1990 e 1991, sono definitivamente ripartite,  relativamente
          all'89,20 per cento del loro ammontare, tra gli istituti di
          patronato  e  di  assistenza  sociale, con esclusione degli
          istituti di cui al comma 2, che hanno operato nell'anno cui
          le somme stesse si riferiscono, con  decreto  del  Ministro
          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  sulla  base   delle   aliquote   di
          ripartizione  riconosciute  con  documenti sottoscritti dai
          legali  rappresentanti   degli   istituti   interessati   e
          pervenuti ai predetti Ministeri entro la data di entrata in
          vigore del presente decreto.
             2.  Per  quanto  concerne la residua parte del 10,80 per
          cento - da ripartire secondo i criteri e  le  modalita'  di
          cui al comma 1 tra l'Istituto di patronato per l'assistenza
          sociale  (IPAS),  l'Ente  nazionale  di  assistenza sociale
          (ENAS), l'Ente nazionale per  l'assistenza  ai  coltivatori
          (ENPAC), l'Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL),
          il patronato della Confederazione delle libere associazioni
          artigiane  italiane  (CLAAI),  l'Ente nazionale confederale
          assistenza lavoratori (ENCAL), l'Istituto di patronato  per
          i   lavoratori  agricoli  subordinati  (IPLAS),  l'Istituto
          nazionale   per   l'assistenza   ai   lavoratori   (INPAL),
          l'Istituto  di  patronato  e  di  assistenza sociale per il
          clero italiano  (FACI),  il  Servizio  italiano  assistenza
          sociale  per  i  servizi  sociali dei lavoratori (SIAS), il
          patronato dell'Associazione  cristiana  artigiani  italiani
          (ACAI)  e  il  patronato  Sozialer  beratungsring (SBR) - i
          medesimi istituti, qualora non l'abbiano gia'  fatto,  sono
          tenuti a far pervenire, entro quindici giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, ai Ministeri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del   tesoro   un
          documento,   sottoscritto   da   tutti  i  relativi  legali
          rappresentanti,  recante   l'indicazione   delle   aliquote
          concordate  con riferimento all'organizzazione esistente ed
          alle  attivita'   assistenziali   svolte   sul   territorio
          nazionale ed all'estero.
             3.  Rimangono  acquisiti  al  Fondo  di cui al comma 1 i
          versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni
          di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello  Stato  29  luglio  1947,  n.  804,  fino
          all'esercizio   1990,   dagli   enti  di  previdenza  e  di
          assistenza sociale per i liberi professionisti".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della legge n.
          241/1990  (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24
          dicembre 1993, n. 537:
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
             2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazione   procedente   debba   acquisire  intese,
          concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di  altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
             2-bis.   Qualora   nella   conferenza    sia    prevista
          l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta,
          le  relative  determinazioni  possono  essere  assunte  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri. Tali  determinazioni  hanno  il
          medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita'
          in sede di conferenza di servizi.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente  convocata,  non abbia partecipato
          alla   conferenza   o   vi   abbia   partecipato    tramite
          rappresentanti   privi   della   competenza  ad  esprimerne
          definitivamente la volonta', salvo che essa  non  comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data   di    ricevimento    della    comunicazione    delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
             4. Le disposizioni di cui al comma 3  non  si  applicano
          alle   amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale  e  della salute dei cittadini".
          Nota all'articolo 1:
             -   Il   D.L.C.P.S.   n.   804/1947   reca   norme   sul
          riconoscimento  giuridico  degli istituti di patronato e di
          assistenza sociale.