IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  4  della legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme
sulla pubblicita'  negli  ascensori  finalizzata  al  sostegno  degli
interventi in favore delle persone handicappate;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 22 settembre 1994;
  Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato
in relazione all'art. 2, comma 2, in quanto il pagamento dell'imposta
sulla pubblicita' pertiene ad una fase successiva rispetto  a  quella
di installazione dell'impianto pubblicitario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 1995;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Caratteristiche delle insegne e delle iscrizioni
  1. L'esposizione delle insegne e delle iscrizioni all'interno degli
ascensori deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme  di
accessibilita'  e  di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1942, n.
1415, e alle relative disposizioni attuative recate dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24 dicembre 1951, n. 1767, nonche' dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497,  dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dal
decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
9 dicembre 1987, n. 587, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236, e dal decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1994, n. 268.
  2. Le insegne e le iscrizioni non possono limitare o ostacolare  la
manutenzione,  la  visibilita'  e l'uso dei comandi e dei dispositivi
tecnologici, ne' possono comportare  la  riduzione  delle  prescritte
dimensioni  minime  interne  della  cabina.  Nel  caso  gli ascensori
abbiano la dimensione minima prescritta, l'esposizione puo'  avvenire
su  una  sola  parete dell'ascensore e ad una altezza superiore ad un
metro.
  3. Per la realizzazione delle insegne o  iscrizioni  devono  essere
utilizzati   materiali  ignifughi  e  resistenti  agli  urti,  aventi
contorni  che  non  devono  presentare  spigoli  vivi.  Lo   spessore
complessivo della bacheca e della pubblicita' non deve superare i due
centimetri.
  4.  L'installazione  delle bacheche deve avvenire senza manomettere
stabilmente i pannelli costituenti le pareti dell'ascensore.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare le lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il testo dell'art. 4 della legge  n.  235/1993  e'  il
          seguente:
             "Art. 4 (Regolamento di attuazione). - 1. Entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro dei lavori pubblici, di concerto con  il  Ministro
          del  tesoro,  sentito  il parere del Consiglio di Stato, e'
          emanato il regolamento di attuazione della  presente  legge
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             - Il comma 4 dello stesso articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Note all'art. 1:
             -  La  legge  n.  1415/1942  disciplina   l'impianto   e
          l'esercizio   di   ascensori  e  montacarichi  in  servizio
          privato.
             - Il D.P.R. n.  1767/1951  approva  il  regolamento  per
          l'esecuzione della citata legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
             -  Il D.P.R. n. 1497/1963 approva il regolamento per gli
          ascensori ed i montacarichi in servizio privato.
             - Il  D.P.R.  n.  384/1978  approva  il  regolamento  di
          attuazione  dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
          a favore dei mutilati e  invalidi  civili,  in  materia  di
          barriere architettoniche e trasporti pubblici.
             -  Il D.M. n. 587/1987 reca: "Attuazione delle direttive
          n.   84/529/CEE e n.  86/312/CEE  relative  agli  ascensori
          elettrici".
             -  Il  D.M.  n.  236/1989  reca:  "Prescrizioni tecniche
          necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita'  e
          la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia
          residenziale pubblica sovvenzionata e  agevolata,  ai  fini
          del   superamento   e   dell'eliminazione   delle  barriere
          architettoniche".
             - Il D.M. n. 268/1994  approva  il  regolamento  recante
          attuazione  della  direttiva  n.  90/486/CEE  relativa alla
          disciplina  degli   ascensori   elettrici,   idraulici   od
          oleoelettrici.