IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme sulla pubblicita' negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994; Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 2, comma 2, in quanto il pagamento dell'imposta sulla pubblicita' pertiene ad una fase successiva rispetto a quella di installazione dell'impianto pubblicitario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Caratteristiche delle insegne e delle iscrizioni 1. L'esposizione delle insegne e delle iscrizioni all'interno degli ascensori deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme di accessibilita' e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e alle relative disposizioni attuative recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268. 2. Le insegne e le iscrizioni non possono limitare o ostacolare la manutenzione, la visibilita' e l'uso dei comandi e dei dispositivi tecnologici, ne' possono comportare la riduzione delle prescritte dimensioni minime interne della cabina. Nel caso gli ascensori abbiano la dimensione minima prescritta, l'esposizione puo' avvenire su una sola parete dell'ascensore e ad una altezza superiore ad un metro. 3. Per la realizzazione delle insegne o iscrizioni devono essere utilizzati materiali ignifughi e resistenti agli urti, aventi contorni che non devono presentare spigoli vivi. Lo spessore complessivo della bacheca e della pubblicita' non deve superare i due centimetri. 4. L'installazione delle bacheche deve avvenire senza manomettere stabilmente i pannelli costituenti le pareti dell'ascensore. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 4 della legge n. 235/1993 e' il seguente: "Art. 4 (Regolamento di attuazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, e' emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. - Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1: - La legge n. 1415/1942 disciplina l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato. - Il D.P.R. n. 1767/1951 approva il regolamento per l'esecuzione della citata legge 24 ottobre 1942, n. 1415. - Il D.P.R. n. 1497/1963 approva il regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato. - Il D.P.R. n. 384/1978 approva il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici. - Il D.M. n. 587/1987 reca: "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici". - Il D.M. n. 236/1989 reca: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche". - Il D.M. n. 268/1994 approva il regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici.