IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in  materia  di  differimento  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 febbraio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Capo I
                TERMINI IN SCADENZA LA CUI EFFICACIA
                        DEVE ANCORA ESAURIRSI
                               Art. 1.
            Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica
  1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2  della  legge  7  agosto
1989,   n.   289,   concernenti   la  definizione  dei  programmi  di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 30  aprile  1995.  I  mutui
sono  concessi  dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento  di  cui
all'articolo  27,  comma  3,  della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I
mutui a  favore  di  enti  locali  sono  assistiti,  a  carico  dello
stanziamento  suddetto,  dalla  contribuzione  pari  ad  una  rata di
ammortamento costante annua posticipata al 6 per  cento,  comprensiva
di  capitale  e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata
di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore  di
altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti
dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.
  2.  Sono  attribuite  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le
competenze  statali  in  materia  di  impiantistica   sportiva   gia'
appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
  3.  Le  regioni  e le province autonome continuano ad assicurare le
necessarie   risorse   per   il   funzionamento   delle    rispettive
organizzazioni   turistiche   anche   ai   sensi  del  settimo  comma
dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.
  4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430,  comunque  disponibili
alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, possono essere
riutilizzate nel termine del 31 dicembre 1994,  secondo  le  medesime
modalita'  indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine,
e con le medesime  procedure,  potra'  essere  disposta  una  diversa
destinazione dei relativi mutui, ancorche' gia' concessi.