IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  A decorrere dal 1 luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico
sono  gestiti  da  commissari  straordinari  fino alla data di nomina
degli  organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A
partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione
attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario
determina  anche  il  compenso spettante allo stesso. Contestualmente
alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del
collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.
  2.  La  disposizione  del  comma  1  non si applica al consiglio di
amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova.
  3.  Per i dipendenti pubblici la nomina a commissario straordinario
presso   le   unita'  sanitarie  locali,  ovvero  presso  le  aziende
ospedaliere,  determina il collocamento in aspettativa senza assegni;
il  periodo  di  aspettativa  e'  utile  ai  fini  del trattamento di
quiescenza   e  di  previdenza  e  dell'anzianita'  di  servizio.  Le
amministrazioni   di   appartenenza   provvedono   ad  effettuare  il
versamento  dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico
del  dipendente,  nonche'  dei contributi assistenziali calcolati sul
trattamento  stipendiale  spettante  al  medesimo, ed a richiedere il
rimborso  del  correlativo  onere alle unita' sanitarie locali e alle
aziende  ospedaliere,  le  quali  procedono al recupero delle quote a
carico dell'interessato.