IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per la
elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;
  Considerato che la suddetta  legge  dispone  che  le  elezioni  dei
consigli  provinciali  e  comunali previste per la primavera del 1995
abbiano  luogo  contestualmente  all'elezione  per  il  rinnovo   dei
consigli delle regioni a statuto ordinario, eletti il 6 maggio 1990;
  Considerato,   altresi',   che  la  medesima  legge,  nel  disporre
all'articolo  1,  comma  12,  il  prolungamento,  in  sede  di  prima
applicazione  della  legge  stessa,  del termine per la presentazione
delle candidature per le elezioni regionali, non ha previsto  analogo
slittamento  dei  termini  stabiliti  per  tale  adempimento  per  le
elezioni provinciali e comunali;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
analoga  disposizione  anche  per  le prossime elezioni provinciali e
comunali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Limitatamente  al  turno  di  elezioni regionali, provinciali e
comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle
candidature per  le  elezioni  provinciali  e  comunali  deve  essere
effettuata  dalle  ore  otto del ventiseiesimo giorno alle ore dodici
del venticinquesimo giorno antecedenti la  data  delle  elezioni,  in
deroga  a quanto previsto dall'articolo 14, ultimo comma, della legge
8 marzo 1951, n. 122, nonche' dagli articoli 28, penultimo  comma,  e
32,  penultimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
  2.   Limitatamente   al   turno  elettorale  di  cui  al  comma  1,
all'articolo 33, ultimo comma, del citato testo unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 le parole: ",
entro  il  ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione,"
sono sostituite dalle seguenti: ", entro il giorno successivo,".