IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle  pubbliche
fognature; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dei lavori  pubblici  e  dell'ambiente,  di
concerto con i Ministri di grazia e  giustizia,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e  del  commercio  con  l'estero  e  del
bilancio e della programmazione  economica  e  per  il  coordinamento
delle politiche dell'Unione europea; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n.
319, cosi' come sostituito dall'articolo 17 della legge  24  dicembre
1979, n. 650, e' sostituito dal seguente: 
  "La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite  o
meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti
civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite  dalle
regioni con i rispettivi piani di  risanamento  delle  acque  di  cui
all'articolo  4.  Le   regioni,   nel   definire   tale   disciplina,
nell'esercizio della loro autonomia,  tengono  conto  dei  limiti  di
accettabilita' fissati dalle tabelle allegate  alla  presente  legge,
cui possono derogare, nel rispetto dei principi e dei  criteri  della
direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto
delle indicazioni contenute  nella  delibera  30  dicembre  1980  del
Comitato interministeriale previsto dall'articolo  3  della  presente
legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio  1981,
fatti comunque salvi i limiti di accettabilita'  inderogabili  per  i
parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile.". 
  2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14  della  legge  10  maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  "Sono fatti salvi le competenze,  i  divieti  di  immissione  ed  i
limiti di accettabilita' stabiliti da leggi che disciplinano  materie
specifiche.". 
  3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui  al
comma 1  da  parte  delle  regioni,  restano  ferme  le  prescrizioni
adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto,  in  materia  di  scarichi  civili  che  non  recapitano  in
pubbliche fognature e di scarichi delle  pubbliche  fognature  ed  in
particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980  del
Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3  della  legge  10
maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del  10
gennaio 1981. 
  4. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  in  attesa
dell'attuazione della direttiva  91/271/CEE  del  Consiglio,  del  21
maggio 1991.