IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  agevolare  la
trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali, nonche'
di avviare interventi urgenti a favore delle  imprese  cantieristiche
ed armatoriali per fronteggiare  lo  stato  di  grave  crisi  in  cui
attualmente versano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
    Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento 
  1. Per far fronte alle ulteriori  esigenze  e  per  consentirne  la
piena  operativita',  sono  autorizzati,  in  favore  della  gestione
commissariale del fondo  gestione  istituti  contrattuali  lavoratori
portuali in liquidazione, limiti di impegno di lire 25  miliardi  per
ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per
l'anno 1996 e di  lire  50  miliardi  per  l'anno  1997  si  provvede
mediante corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni,  per  gli  anni
medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno  1995,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 
  2. A valere sulle  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  1,  il
commissario liquidatore, anche mediante la contrazione  di  ulteriori
mutui, con le modalita' di cui all'articolo 4  del  decreto-legge  22
gennaio 1990, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 1990, n. 58, provvede: 
    a) alla  copertura  dei  maggiori  oneri,  valutati  in  lire  90
miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge  21
febbraio 1995,  n.  39,  nonche'  di  quelli,  valutati  in  lire  40
miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile  1983,  n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  maggio  1983,  n.
230, a favore degli enti provvidenziali,  al  cui  rimborso  provvede
direttamente la gestione commissariale medesima; 
    b) alla proroga per l'anno 1995  del  beneficio  di  integrazione
salariale di cui  all'articolo  1,  comma  9,  del  decreto-legge  21
febbraio 1995, n.  39,  nel  limite  di  milleottocento  unita',  ivi
compresi  i  dipendenti  delle   organizzazioni   portuali   di   cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino  al
31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995,
fino al 30 giugno 1996; 
    c) per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, agli interventi  per  il  sostegno  delle  attivita'  di
riconversione delle compagnie e gruppi portuali, ivi comprese  quella
della compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne
la chiusura definitiva. Detti  interventi,  in  misura  di  lire  100
miliardi, sono ripartiti per il 60 per cento in misura  proporzionale
al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18
marzo 1995; il restante 40 per cento  e'  ripartito  sulla  base  del
disavanzo registrato negli anni  1992,  1993  e  1994.  A  tali  fini
occorrera' valutare le cause  che  lo  hanno  determinato;  il  piano
predisposto  dalle  compagnie  e  gruppi  portuali   interessati   al
risanamento della gestione,  che  tenga  anche  conto  del  grado  di
esigibilita' dei crediti vantati, articolato in un triennio o  in  un
periodo superiore sulla base di  scadenza  a  breve,  medio  o  lungo
termine; il progetto  connesso  agli  investimenti  ed  il  programma
operativo. Quest'ultima erogazione non sara'  effettuata  qualora  il
disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994 risulti interamente
coperto dalla quota spettante in base alla ripartizione  del  60  per
cento. 
  3. A valere sulle  medesime  risorse  di  cui  al  comma  1,  anche
mediante le modalita' di cui al comma 2, il  commissario  liquidatore
provvede altresi' agli interventi, valutati in complessive  lire  100
miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione: 
    a) di un contributo  equivalente  all'importo  complessivo  delle
ritenute a titolo di acconto operate  nell'anno  1995  nei  confronti
della gente di  mare  ai  sensi  dell'articolo  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
    b) di un contributo  mensile  per  il  periodo  di  imbarco,  non
superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun  allievo
ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro  il  31  dicembre
1996; 
    c) di un contributo pari agli oneri connessi  alla  frequenza  ai
corsi, compreso vitto e alloggio, resi  obbligatori  dalla  legge  21
novembre 1985,  n.  739,  nonche'  ai  corsi  per  la  formazione  di
personale  di  bordo  polivalente  e   ai   corsi   di   preparazione
all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema  globale  marittimo
di soccorso e di  sicurezza,  denominato  "GMDSS  -  Global  Maritime
System and Safety System", indetti entro  la  medesima  data  del  31
dicembre 1996. 
  4. I benefici di cui al  comma  3  sono  previsti  per  le  imprese
armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di  navi  italiane
ai sensi degli articoli 143 e 144 del  codice  della  navigazione  in
relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera  nazionale,  con
esclusione  delle  unita'  da  diporto  e  da  pesca,  di  quelle  di
proprieta' dello Stato o di enti pubblici, nonche', limitatamente  al
contributo di cui al comma 3, lettera a), delle unita' mercantili  in
servizio di cabotaggio per il quale sia operante la  riserva  di  cui
all'articolo 224 del codice della navigazione, ovvero  in  regime  di
convenzione con lo Stato e, limitatamente ai  contributi  di  cui  al
comma 3, lettere a) e b), delle unita' adibite ai  servizi  portuali.
Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti
alla gestione, per ciascun  anno  solare,  anche  in  base  ad  altre
disposizioni di legge e, complessivamente, non possono  superare  per
ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1  del
decreto-legge 18 ottobre 1990, n.  296,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 1990, n. 383. 
  5. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo
2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30  settembre  1994,  n.  564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,
si applicano a  tutti  i  contratti  di  arruolamento  del  personale
imbarcato su navi mercantili.