IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 64 e, in particolare l'art. 5, il quale prevede che, con decreto del Ministro della difesa, sono emanate norme regolamentari per disporre la variazione del numero delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli e degli uffici di leva, in relazione alle esigenze del servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191; Considerata la necessita' di istituire il consiglio e l'ufficio di leva di Verona e di modificare le competenze territoriali provinciali relative ai consigli di leva di Padova, Udine e Trento, al fine di una perequazione dei rispettivi bacini di utenza; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 16 novembre 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono istituiti il consiglio e l'ufficio di leva di Verona, con competenza territoriale sulla provincia di Verona. 2. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva sono rideterminati nella tabella allegata che sostituisce quella in allegato alla legge 31 gennaio 1992, n. 64. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 gennaio 1995 Il Ministro: PREVITI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1995 Registro n. 1 Difesa, foglio n. 292
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 5 della legge n. 64/1992 (Norme sugli organi del servizio della leva militare) sostituisce l'art. 41 della legge 31 maggio 1975, n. 131 (per il titolo v. appresso) con il seguente: "Art. 41. - 1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio". - Il D.P.R. n. 237/1964 reca: "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica". - La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio di leva. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - La legge n. 64/1992 reca norme sugli organi del servizio della leva militare.