IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 64 e, in particolare  l'art.  5,
il  quale  prevede  che,  con decreto del Ministro della difesa, sono
emanate norme regolamentari per disporre  la  variazione  del  numero
delle  sedi  e  delle  zone di competenza territoriale dei consigli e
degli uffici di leva, in relazione alle esigenze del servizio;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  1964,
n. 237;
  Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
  Considerata  la necessita' di istituire il consiglio e l'ufficio di
leva di Verona e di modificare le competenze territoriali provinciali
relative ai consigli di leva di Padova, Udine e Trento,  al  fine  di
una perequazione dei rispettivi bacini di utenza;
  Visto  l'art.  17,  commi  3  e 4, della legge n. 400 del 23 agosto
1988;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato,  espresso  in  adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata in data 16 novembre 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  sono
istituiti  il consiglio e l'ufficio di leva di Verona, con competenza
territoriale sulla provincia di Verona.
  2. Il numero, le sedi e le  zone  di  competenza  territoriale  dei
consigli  di  leva  sono  rideterminati  nella  tabella  allegata che
sostituisce quella in allegato alla legge 31 gennaio 1992, n. 64.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 9 gennaio 1995
                                                 Il Ministro: PREVITI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
  Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1995
  Registro n. 1 Difesa, foglio n. 292
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 5 della legge n. 64/1992  (Norme  sugli  organi
          del  servizio  della  leva  militare) sostituisce l'art. 41
          della legge 31 maggio  1975,  n.  131  (per  il  titolo  v.
          appresso) con il seguente:
             "Art.  41.  -  1.  Il  numero,  le  sedi  e  le  zone di
          competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici
          di leva possono essere variati  con  decreto  del  Ministro
          della difesa, in relazione alle esigenze di servizio".
             -  Il  D.P.R.  n.  237/1964  reca:  "Leva e reclutamento
          obbligatorio     nell'Esercito,     nella     Marina      e
          nell'Aeronautica".
             -  La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio
          di leva.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - La legge  n.  64/1992  reca  norme  sugli  organi  del
          servizio della leva militare.