IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di adottare una
nuova  disciplina normativa per l'Azienda di Stato per gli interventi
nel  mercato  agricolo,  trasformandola  in  Ente autonomo di diritto
pubblico   e  provvedendo  altresi'  al  temporaneo  commissariamento
dell'Ente medesimo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali,  di concerto con i Ministri delle finanze, per la funzione
pubblica e gli affari regionali e del bilancio e della programmazione
  economica e per il coordinamento    delle   politiche   dell'Unione
                              europea; E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
        Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato
agricolo - E.I.M.A. e disciplina della sua attivita'
  1.  L'Azienda  di  Stato  per gli interventi nel mercato agricolo -
A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e' trasformata in
Ente  per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in
Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e
con personalita' giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato
Ente.
  2.  L'attivita'  dell'Ente  e' disciplinata, salvo che sia disposto
diversamente  dalla  legge,  dal  codice  civile  e dalle altre leggi
relative alle persone giuridiche private.
  3.  Lo  statuto  dell'Ente  e'  predisposto  dal  consiglio  di cui
all'articolo  7  ed  e'  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica,   su   proposta  del  Ministro  delle  risorse  agricole,
alimentari  e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
  4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche
agroalimentari  e  forestali  di  cui  all'articolo 2, comma 6, della
legge  4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Comitato, detta
le  linee  programmatiche  e  gli obiettivi e controlla che l'Ente si
adegui  ai  medesimi. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento,
entro il mese di febbraio, una relazione dettagliata sull'attivita' e
sui  risultati  dell'Ente  relativi all'anno precedente, specificando
gli  indirizzi  programmatici  e  gli  obiettivi  concordati  con  il
Comitato per il periodo successivo.
  5.  L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che
fanno  capo  all'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi nel mercato
agricolo (A.I.M.A.) e in particolare di quelli relativi al patrimonio
e al personale.