IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato che, in esito al referendum popolare, e' stata abrogata
la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  il  riordino delle funzioni in materia di turismo,
spettacolo e sport;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 marzo 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  del  bilancio  e della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                Trasferimento di funzioni in materia
                     di turismo e di spettacolo
  1.  Sono  trasferite  alle  regioni a statuto ordinario, di seguito
denominate  "regioni",  tutte  le  funzioni amministrative in materia
turistica  e  alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione
centrale dal presente decreto.
  2.   Al  fine  della  predisposizione  del  programma  promozionale
triennale  di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292,
l'Ente  nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve
le  attribuzioni  delle  regioni  a statuto speciale e delle province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con
proprie  leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere
reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
  3.  Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della
politica  nazionale  e  comunitaria  in materia di spettacolo. Con il
decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 si provvede
a regolamentare l'esercizio delle seguenti funzioni:
    a)  autorizzazione  in  ordine  alla costruzione, trasformazione,
adattamento  e  utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per
spettacoli cinematografici e teatrali;
    b)   parere   per   l'occupazione   dei   lavoratori  subordinati
extracomunitari  nel  settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo
14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
    c)  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  premi, indennita'
compensative,  provvidenze  straordinarie  e  altri  vantaggi di tipo
economico  in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione
cinematografica,   nonche'   per   le  attivita'  di  prosa,  lirica,
concertistica,  danza, corali, festival e altre manifestazioni, anche
a  carattere  sperimentale, fatta salva la competenza dello Stato per
le attivita' e gli enti di interesse nazionale.
  4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al
comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  5.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi
dell'articolo  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome   di  Trento  e  Bolzano,  previo  parere  delle  competenti
commissioni  parlamentari,  si  provvede  a regolamentare l'esercizio
delle  funzioni  delle  regioni,  come stabilito dal comma 3, facendo
comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e le attivita' di
interesse  nazionale  ed  alla  individuazione  di  altre funzioni di
preminente  carattere  o interesse locale o regionale. Con il decreto
sono  posti  criteri  e  indirizzi  generali  per  l'esercizio  delle
competenze  di  cui  al  predetto comma 3. Con il medesimo decreto si
procede  al  trasferimento alle regioni entro il 31 dicembre 1995 dei
necessari  mezzi  finanziari,  sulla  base  dei  programmi annuali di
sostegno alle attivita' di cui al comma 3 che verranno proposti dalle
singole regioni.
  6.  Entro  il  31  dicembre  1995  il  Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
predispone  la  ripartizione  delle  risorse  del  Fondo unico per lo
spettacolo tra lo Stato e le regioni.
  7.  Il  personale  del  soppresso  Ministero  del  turismo  e dello
spettacolo  puo'  chiedere  di essere trasferito, con il consenso dei
medesimi,  alle  regioni  o a enti pubblici regionali o a enti locali
territoriali,   conservando  lo  stato  giuridico  e  il  trattamento
economico acquisito.
  8.  Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma
1,  le  regioni  si avvalgono del personale inquadrato nei rispettivi
ruoli organici in servizio alla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  ivi  compreso  il personale
trasferito  ai  sensi del comma 7, senza procedere a nuove assunzioni
di personale.
  9.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa con il
Ministro  del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo
turistico,  da  iscrivere  nello stato di previsione della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  avente il fine di raccogliere risorse
pubbliche  nazionali e comunitarie da versare ad un apposito capitolo
di   entrata   da   riassegnare   al   Fondo   per  essere  destinata
all'ammodernamento,   razionalizzazione   e   sviluppo   dell'offerta
turistica  italiana,  accordando  priorita' alle proposte progettuali
finalizzate  all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli
adempimenti  previsti  dalla legislazione nazionale e dalle normative
comunitarie.  Il  Fondo  e'  gestito  attraverso apposite convenzioni
stipulate  dallo  Stato e dalle regioni con societa', enti e istituti
nazionali  e  regionali  a  prevalente  partecipazione  pubblica.  Le
convenzioni  devono  prevedere  idonee  forme  di partecipazione alla
gestione del Fondo da parte delle organizzazioni a carattere generale
e  di categoria del settore del turismo, maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
  10.   Le  disponibilita'  relative  ai  finanziamenti  di  progetti
disposti  ai  sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre
1988,  n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1988,  n.  556,  e  dell'articolo  12-bis del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  149,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  237,  che  risultino  inutilizzate a seguito di revoca dei
finanziamenti  disposti,  sono  destinate  al  Fondo nazionale per lo
sviluppo turistico di cui al comma 9.