La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota al titolo e all'art. 1: - Il D.L. n. 90/1995 reca: "Nuove norme in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995". Il predetto decreto non e' stato convertito in legge perche' respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 aprile 1995 (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1995).