IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che con apposito regolamento ministeriale siano disciplinate le modalita' per l'elezione dei rappresentanti delle universita' e degli studenti nella Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, e per il funzionamento della Consulta stessa; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, concernente la designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista tra Stato e regioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 2340/B del 30 settembre 1994); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Rappresentanti degli studenti 1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e' costituito un collegio unico nazionale. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito agli studenti che risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma alla data delle elezioni. 2. L'elezione avviene per liste concorrenti, presentate al Ministero da 50 elettori almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, nelle quali sono raggruppati i candidati con l'indicazione del cognome e del nome e del numero progressivo. Non e' ammessa la inclusione in piu' di una lista. Ogni lista deve essere corredata da certificati comprovanti il possesso dei requisiti dei candidati, rilasciati dall'universita' e istituto di appartenenza. 3. Le liste, controfirmate dai candidati per accettazione, sono trasmesse dal Ministero alle universita' che dovranno renderle pubbliche almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni. 4. Ogni studente puo' esprimere un solo voto di preferenza. Risultano eletti gli studenti che abbiano ottenuto in assoluto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza. Nel caso di parita' di voti, prevale lo studente piu' anziano di eta'. Se tuttavia sussista parita' di voti fra studenti in corso e studenti fuori corso, prevale lo studente in corso. 5. Lo studente eletto resta in carica per l'intera durata della Consulta, sempreche' mantenga la propria qualita' di studente.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di faclitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisaltivi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 390/1991 e' il seguente: "Art. 6. (Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari). - 1. E' istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari. 2. La Consulta: a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi universitari; b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime il parere sul rapporto stesso; c) esprime il parere di cui all'art. 4, comma 1. 3. La Consulta e' presieduta dal Ministro ed e' composta da cinque rappresentanti delle universita', da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti degli studenti. 4. Le modalita' per l'elezione dei rappresentanti delle universita' e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro. 5. Agli oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi". L'art. 4 del D.Lgs. n. 418/1989 (Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400) cosi' recita: "Art. 4 (Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni). - 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora, attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza e' esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale e' concessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui e' richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione e' rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.