IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA 
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
  Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme  sul  diritto
agli studi universitari e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede
che con  apposito  regolamento  ministeriale  siano  disciplinate  le
modalita' per l'elezione dei rappresentanti delle universita' e degli
studenti  nella  Consulta  nazionale  per  il  diritto   agli   studi
universitari, e per il funzionamento della Consulta stessa; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre  1989,  n.  418,
concernente  la  designazione  dei  rappresentanti  regionali   negli
organismi a composizione mista tra Stato e regioni; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 25 giugno 1992; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400  del  1988  (nota  n.
2340/B del 30 settembre 1994); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    Rappresentanti degli studenti 
  1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti  e'  costituito
un  collegio  unico  nazionale.  L'elettorato  attivo  e  passivo  e'
attribuito agli studenti che risultino regolarmente iscritti ai corsi
di laurea o di diploma alla data delle elezioni. 
  2.  L'elezione  avviene  per  liste  concorrenti,   presentate   al
Ministero da 50  elettori  almeno  trenta  giorni  prima  della  data
fissata per le votazioni, nelle quali sono  raggruppati  i  candidati
con l'indicazione del cognome e del nome e  del  numero  progressivo.
Non e' ammessa la inclusione in piu' di una lista.  Ogni  lista  deve
essere corredata da certificati comprovanti il possesso dei requisiti
dei   candidati,   rilasciati   dall'universita'   e   istituto    di
appartenenza. 
  3. Le liste, controfirmate dai  candidati  per  accettazione,  sono
trasmesse  dal  Ministero  alle  universita'  che  dovranno  renderle
pubbliche almeno cinque  giorni  prima  della  data  fissata  per  le
elezioni. 
  4. Ogni  studente  puo'  esprimere  un  solo  voto  di  preferenza.
Risultano eletti gli studenti che abbiano  ottenuto  in  assoluto  il
maggior  numero   di   voti,   indipendentemente   dalla   lista   di
appartenenza. Nel caso di parita' di voti, prevale lo  studente  piu'
anziano di eta'. Se tuttavia sussista parita' di voti fra studenti in
corso e studenti fuori corso, prevale lo studente in corso. 
  5. Lo studente eletto resta in carica  per  l'intera  durata  della
Consulta, sempreche' mantenga la propria qualita' di studente. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di faclitare la lettura delle  disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legisaltivi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 6 della  legge  n.  390/1991  e'  il
          seguente: 
            "Art. 6. (Consulta nazionale per il  diritto  agli  studi
          universitari).  -  1.  E'  istituita  presso  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di seguito denominato "Ministero",  la  Consulta  nazionale
          per il diritto agli studi universitari. 
            2. La Consulta: 
             a) formula pareri e proposte al Ministro in  materia  di
          diritto agli studi universitari; 
             b) indica i criteri per la formulazione del rapporto  di
          cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini
          e ricerche sulla condizione studentesca e  sui  servizi  di
          orientamento e  di  tutorato,  ed  esprime  il  parere  sul
          rapporto stesso; 
             c) esprime il parere di cui all'art. 4, comma 1. 
            3. La Consulta e' presieduta dal Ministro ed e'  composta
          da  cinque  rappresentanti  delle  universita',  da  cinque
          rappresentanti   delle   regioni    nominati    ai    sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 16  dicembre  1989,
          n. 418, e da cinque rappresentanti degli studenti. 
            4. Le modalita' per l'elezione dei  rappresentanti  delle
          universita' e degli studenti e per il  funzionamento  della
          Consulta sono disciplinate  con  regolamento  adottato  con
          decreto del Ministro. 
            5. Agli oneri per  il  funzionamento  della  Consulta  si
          provvede  a  carico  del  capitolo  1125  dello  stato   di
          previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica   per   l'anno   1991   e   dei
          corrispondenti capitoli per gli anni successivi". 
             L'art. 4 del D.Lgs.  n.  418/1989  (Riordinamento  delle
          funzioni della Conferenza permanente, per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano   e   degli   organismi   a   composizione    mista
          Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma  7,  della
          legge 23  agosto  1988,  n.  400)  cosi'  recita:  "Art.  4
          (Designazione dei rappresentanti regionali negli  organismi
          a composizione mista Stato-regioni). - 1.  Le  designazioni
          di componenti o rappresentanti  regionali  in  organismi  a
          composizione mista Stato-regioni spettano  alla  Conferenza
          dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi
          comprese  quelle   finora,   attribuite   alla   Conferenza
          Stato-regioni.  Tale  competenza  e'  esclusa   quando   le
          designazioni  sono  attribuite  direttamente  alle  singole
          regioni   o   province   autonome,   oppure    quando    la
          partecipazione regionale e'  concessa,  dalle  disposizioni
          che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto  per  cui
          e'  richiesta,   o   ad   un   interesse   territorialmente
          localizzato delle singole regioni o  province  autonome,  o
          quando la partecipazione e' rimessa alla convocazione della
          regione da parte dell'organismo a composizione mista o  del
          suo presidente". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.