IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art.
43,  recante  la  delega  al Governo per l'attuazione della direttiva
92/59/CEE  del  Consiglio  del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza
generale dei prodotti;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1995;
  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea    e   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro,  dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, delle finanze e della sanita';
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                 Obiettivi e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire che
i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.
  2.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano laddove non
esistono,  nella  normativa  vigente,  disposizioni  specifiche sulla
sicurezza dei prodotti; in particolare:
a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di
   un  prodotto,  gli  articoli  2,  3  e  4  non si applicano a tale
   prodotto;
b) se  una  normativa  specifica  disciplina solo taluni requisiti di
   sicurezza  o  categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni
   del  presente  decreto  si  applicano  solo  per  gli  aspetti non
   disciplinati.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano ai
prodotti di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
          L'art.  76  della  Costituzione regola la delega al Governo
          dell'esercizio  della funzione legislativa e stabilisce che
          essa  non  puo'  avvenire  se  non  con  determinazione  di
          principi  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
          e per oggetti definiti.
          - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
          -  La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1993. L'art. 43 cosi' recita:
          "Art.  43  (Sicurezza  generale  dei  prodotti:  criteri di
          delega). -
          1.  L'attuazione della direttiva del Consiglio n. 92/59/CEE
          sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
          a) saranno previste le modalita' per individuare i prodotti
          e  i  settori non assoggettabili alla normativa generale di
          attuazione della direttiva;
          b)  saranno  determinati gli obblighi dei diversi operatori
          economici, con particolare riguardo a quelli del produttore
          e,  per  le  parti  di  loro  competenza,  gli obblighi dei
          distributori;
          c)   il  controllo  della  conformita'  dei  prodotti  agli
          obblighi  di  sicurezza  sara' assegnato ad organi che gia'
          presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni;
          detti  organi,  per  l'eventuale accertamento dei requisiti
          tecnici  dei  prodotti, dovranno avvalersi di laboratori di
          prova accreditati secondo la vigente normativa comunitaria;
          d)   saranno   previste   e   regolate   le   misure  volte
          all'accertamento  della  sicurezza dei prodotti immessi sul
          mercato  e  alla  prevenzione  dei  rischi,  anche mediante
          sospensione  o  ritiro  dal mercato, nonche' l'informazione
          alle  persone  che  potrebbero essere esposte a rischio nei
          casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un
          pericolo per la pubblica incolumita';
          e)  sara' assicurato il necessario coordinamento tra i vari
          organi  operanti  in  materia  di sicurezza dei prodotti ai
          fini  anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8
          della direttiva".
          -  La direttiva n. 92/59/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 228
          dell'11 agosto 1992.

          Nota all'art. 1:

   - Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, reca attuazione della  direttiva
n.   89/397/CEE   relativa   al   controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari.