IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, in materia di mezzi e trasporti eccezionali; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire il proseguimento dell'attivita' del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di consentire l'assunzione di personale precario dell'ANAS per la manutenzione e la sicurezza delle tratte stradali appenniniche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1 luglio 1995. E' comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.