IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di differire il
termine di entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo
30  aprile  1992,  n.  285, cosi' come modificato dall'articolo 7 del
decreto  legislativo 10 settembre 1993, n. 360, in materia di mezzi e
trasporti eccezionali;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  al  fine  di consentire il proseguimento dell'attivita'
del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
consentire  l'assunzione  di  personale  precario  dell'ANAS  per  la
manutenzione e la sicurezza delle tratte stradali appenniniche;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei
trasporti e della navigazione;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.   Le   disposizioni   contenute  nell'articolo  10  del  decreto
legislativo  30  aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7
del  decreto  legislativo  10  settembre 1993, n. 360, si applicano a
decorrere  dal 1 luglio 1995. E' comunque consentita l'approvazione e
l'omologazione  dei  mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti
dal comma 8 dello stesso articolo 10.