IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  10,  comma  13, della legge 24 dicembre 1993, n.
537;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di introdurre
modifiche   alle   disposizioni   vigenti   in  materia  di  gestioni
aeroportuali,  indispensabili per l'adozione del regolamento previsto
dall'articolo  10,  comma  13, della citata legge n. 537 del 1993, in
materia  di  costituzione di societa' di capitali per la gestione dei
servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
provvedere  in  ordine all'amministrazione straordinaria dell'Azienda
autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di
concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e  del  bilancio  e della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 10, comma 10, della legge 24
dicembre  1993, n. 537, e' differito al 30 giugno 1995. Il decreto di
cui  all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
dovra'  essere  emanato  entro  il  30 giugno 1995. Il termine per la
costituzione  delle  societa'  di  cui  al primo e al secondo periodo
dell'articolo  10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
prorogato al 31 dicembre 1995.
  2.  Su  proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il
CIPE  approva  il  piano  di  investimenti negli aeroporti nazionali,
aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991.
  3.  Dal  1 gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli adempimenti
di  cui  all'articolo  10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  e  comunque non oltre il 30 giugno 1995, i diritti aeroportuali
di  cui  alla  legge  5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per
cento   rispetto  all'importo  applicato  per  l'anno  1994.  Ciascun
pagamento sara' arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori.
  4.  Fino all'affidamento della gestione totale alle societa' di cui
all'articolo  10,  comma  13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i
maggiori  introiti  realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in
applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio
degli  aeroporti,  nonche'  per  il  finanziamento  dei  programmi di
sviluppo  delle  infrastrutture  e dei servizi aeroportuali approvati
dal  CIPE  mediante  riassegnazione,  con  decreti  del  Ministro del
tesoro,   agli  appositi  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dei  trasporti  e  della  navigazione.  Per  le  medesime
finalita'  e'  autorizzata  la  spesa  di lire 40 miliardi per l'anno
1995,   cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione.  Le  somme  iscritte  in  conto  competenza  ed in conto
residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione per l'anno 1994 sono
mantenute  in  bilancio  per  l'anno  1995. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  5.  I  canoni  per le concessioni alle societa' costituite ai sensi
dell'articolo  10,  comma  13,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
sono   determinati  periodicamente  dal  Ministero  delle  finanze  -
Dipartimento  del  territorio,  di  concerto  con  il  Ministero  dei
trasporti  e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso
in  considerazione,  al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso
alla  concessionaria,  nonche'  al  traffico passeggeri e merci ed al
volume  d'affari derivante dall'esercizio dell'attivita'. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative.
  6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato,
il  Ministero  dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
dell'aviazione  civile  provvede  con  le  proprie strutture tecniche
all'approvazione  dei  progetti.  I  piani  di sviluppo aeroportuale,
approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale  dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori
pubblici,  ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e previo parere di conformita' del
CIPE  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  20  aprile  1994,  n.  373,  comprendono  la  verifica di
compatibilita'  urbanistica  e  comportano  dichiarazione di pubblica
utilita',  nonche'  di indifferibilita' e di urgenza, e variante agli
strumenti   urbanistici  esistenti.  L'approvazione  di  detti  piani
comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita'
urbanistica delle singole opere in essi contenute.