IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di contributi in favore degli enti locali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
               Contributi in favore degli enti locali
  1.  Per  l'anno  1995  e' autorizzata, per le finalita' di cui alla
legge  23  marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di
lire 60.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle regioni e alle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano per il successivo riparto
tra  le  comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione
residente  in  territorio  montano  e  per  la meta' sulla base della
superficie  dei  territori  classificati montani secondo i dati al 31
dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani.
  2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di
cui  al  comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire 130.000 milioni a
favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a
favore  del  comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed
il   comune   di  Palermo  sono  tenuti  a  trasmettere  al  Ministro
dell'interno  una  relazione  sugli  specifici  programmi di lavoro e
sulle  opere  pubbliche  che  saranno  intrapresi per l'anno 1995; il
Ministro  dell'interno  trasmettera'  copia  di  dette relazioni alle
commissioni parlamentari competenti.
  3.  L'erogazione  del  contributo  agli  enti  di cui al comma 2 e'
effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna
al  50  per  cento  dello stanziamento. La prima somma verra' erogata
entro  il  mese  di  giugno,  la  seconda  verra' erogata nel mese di
settembre,  previa  presentazione  della  relazione  sugli  specifici
programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.
  4.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo,
pari  a  lire  246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a
lire   186.000   milioni,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per  lo  stesso  anno  1995,  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dell'interno e,
quanto a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per  il  medesimo  anno  1995  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non
si  applica  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  per la
copertura dei posti, di cui all'articolo 22, comma 14, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.