IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dalla legge 22 dicembre 1994, n. 702, le parole: "alla data del 30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 aprile 1996".