IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  concernenti  il  differimento  di  termini  previsti da
disposizioni  legislative  in  materia  di  ordinamenti  finanziari e
contabili;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 aprile 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  del  bilancio  e della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
  1.  Le disponibilita' dei sottoindicati capitoli del bilancio dello
Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo
nell'anno successivo:
    a)  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166,
1167,  1168,  2010,  2011,  2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022,
2032,  2033,  2035,  2036,  2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061,
2062,  2063,  2064,  2065,  2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954,
6274  e  7658  in conto competenza, capitoli 1204, 2965, 7300, 7701 e
7732  in conto residui e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585,
7586,  7587,  7588,  7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e
7597 in conto competenza e in conto residui;
    b)  Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e
6879  in  conto  competenza  e capitoli 7864 e 7865 in conto residui;
capitolo 4543 in conto competenza e in conto residui;
    c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846;
    d)  Ministero  di  grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598,
2089  e  2094  in  conto  competenza  e capitoli 7004 e 7013 in conto
residui;
    e)  Ministero  della  difesa: capitolo 1112 in conto competenza e
capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto residui;
    f)  Ministero  della  pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto
competenza ed in conto residui;
    g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1549, 1550, 1551, 1552,
1587,  1588,  3157,  3165,  4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4281, 4284,
4292  in  conto  competenza  e  capitoli  4235,  7401 e 7402 in conto
residui;
    h)  Ministero  dei  lavori  pubblici:  capitoli 1124, 1136, 1156,
1159,  1160,  2001,  2002,  2101,  3406,  3407,  4101,  4501 in conto
competenza,  capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733,
7735,  7740,  7754,  8404,  8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650,
8651,  8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto
residui  e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882 in
conto competenza e in conto residui;
    i)  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato:
capitolo  1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561,
7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui;
    l)  Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in
conto competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto residui;
    m)  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale: capitoli
1106,  1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo
8021 in conto residui;
    n)  Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in
conto competenza;
    o)  Ministero  della sanita': capitolo 4209 in conto competenza e
capitolo 7010 in conto residui;
    p)  Ministero  per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e
1536 in conto compentenza e capitolo 8301 in conto residui;
    q)  Ministero  dell'ambiente:  capitoli  1552,  1556, 1558, 1704,
1706,  2556  e  4635 in conto competenza e in conto residui; capitoli
1562,  4631  e  4637  in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001,
7104,  7301,  7302,  7303,  7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605,
7704,  7705,  7707,  7708,  7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504,
8600, 8630 e 8650 in conto residui;
    r)  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica:  capitoli  1147,  1151  e  1256 in conto competenza e in
conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza;
    s)  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali:
capitoli  1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594,
1597,  2030,  2040,  2575,  5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465,
7746 e 8230 in conto competenza e in conto residui.
    t)  Ministero  degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in conto
competenza,  capitolo  3583 in conto residui e capitolo 4620 in conto
competenza e in conto residui.
  2.  Le  somme  autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n.
508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.
  3.  Le  somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8,
comma  2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816
dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere
impegnate fino al 31 dicembre 1995.
  4.  La  spesa  autorizzata  dall'articolo  9  del  decreto-legge 22
dicembre  1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e
8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e  dall'articolo  7  del
decreto-legge  27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27  ottobre  1993,  n. 422, iscritte sui capitoli 1372,
1376,  1378  e  1379  dello  stato di previsione della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza,
sono  mantenute  in  bilancio  per  essere  utilizzate nell'esercizio
successivo.
  5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato
non  operano  sino  al  31  dicembre  1995  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  36,  primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni:
    a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501;
    b)  Ministero  dell'ambiente:  capitoli  7101,  7103, 7301, 7351,
7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.
  6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del
Ministero  del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato
di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri per il
medesimo   anno,  non  utilizzate  al  termine  dell'esercizio,  sono
conservate  nel  conto  dei  residui  dell'esercizio  successivo, per
essere  trasferite,  con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di
cui  al  comma  5  dell'articolo  19 del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  ed  assoggettate  a  ripartizione secondo le medesime
modalita' e procedure.
  7.  Le  somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione  allo  sviluppo,  e  9005  dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al
termine  dell'esercizio,  sono  conservate  nel conto dei residui per
essere   utilizzate   nell'anno   1995,   anche  mediante  variazioni
compensative  nel  conto dei residui passivi da adottarsi con decreti
del Ministro del tesoro.
  8.  Gli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio in applicazione della
legge  30  settembre  1993,  n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n.
212,  della  legge  6  febbraio  1992, n. 180 e della legge 9 gennaio
1991,  n.  19,  non  utilizzate al termine dell'esercizio finanziario
1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.
  9.  Le  somme  iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto
residui  ai  sensi  dell'articolo 127, comma 11, e dell'articolo 135,
comma  4,  del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non
impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
  10.  Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo
1098  dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1994,  con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n.
554,  non  impegnate  entro  il  31  dicembre  1994,  possono esserlo
nell'anno 1995.
  11.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio,  anche nel conto dei residui,
occorrenti per l'attuazione del presente decreto.