IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
   Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
   Vista  la  legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli
398  e 399 del sopracitato testo unico n. 156/1973 relativamente alla
prevenzione  ed  all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
ed alle radioricezioni;
   Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio 1983, con il quale s'
stato   approvato   il   piano   nazionale   di   ripartizione  delle
radiofrequenze,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
   Visto  il  decreto  ministeriale 21 febbraio 1986, con il quale e'
stata  approvata  la  normativa  relativa ai collegamenti radiomobili
privati, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 28 luglio 1986;
   Considerato  che,  giusta quanto disposto al punto n. 17, comma 2,
dell'allegato  1  al  citato  decreto  ministeriale 21 febbraio 1986,
l'Amministrazione  si  riserva  la facolta' di imporre la coutenza di
impianto  o  l'impiego  di  canali affasciati ad accesso multiplo nei
casi in cui esistano le condizioni per tale tipo di utilizzazione;
   Vista  la  legge  21  giugno  1986, n. 317, per l'attuazione della
direttiva  83/189/CEE  relativa  alla  procedura  d'informazione  nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
   Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Visto  il  decreto  ministeriale  9  maggio 1990, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  115  del  19 maggio 1990, con cui sono state
apportate   modifiche   al  piano  nazionale  di  ripartizione  delle
radiofrequenze;
   Visto  il  decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, concenente
l'attuazione  della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati membri relative alla compatibilita'
elettromagnetica,  modificata dalla direttiva 92/31/CEE del 28 aprile
1992;
   Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle poste, delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
   Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e delle
telecomunicazioni;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nell'adunanza
generale del 16 marzo 1995;
   Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
                               ADOTTA
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
   1. Il richiedente l'omologazione per gli apparati radioelettrici a
tecnica multiaccesso deve presentare domanda in duplice copia, di cui
una  in  bollo  con firma autenticata, indirizzata al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, viale America, 201, 00144 Roma.
   2. Nella suddetta domanda devono essere indicati:
     a) generalita' complete del richiedente;
     b)  ditta  costruttrice,  tipo,  marca, modello dell'apparato da
omologare.
   3. A ciascuna copia della domanda deve essere allegata la seguente
documentazione tecnica, timbrata e firmata dal richiedente:
     a) descrizione delle applicazioni;
     b) elenco delle prestazioni;
     c) descrizione del funzionamento dell'apparecchiatura;
     d)  schema  a  blocchi  indicante  gli eventuali equipaggiamenti
addizionali che possono essere utilizzati;
     e) caratteristiche d'interfaccia;
     f) schemi circuitali;
     g) lista dei competenti;
     h)  condizioni  per  le  esigenze  di sicurezza dell'operatore e
tecniche costruttive utilizzate;
     i) descrizione generale dell'eventuale software, con particolare
riferimento al software di gestione;
     l) modalita' d'introduzione dei programmi nell'apparecchiatura e
loro protezione da intrusioni;
     m) disegni quotati della meccanica ed eventuali fotografie;
     n) modalita' d'installazione in relazione agli ambienti;
     o) condizioni ambientali d'uso;
     p) modalita' di gestione dell'apparecchiatura;
     q) modalita' di manutenzione dell'eventuale software;
     r)  certificazioni  sul  rispetto  delle condizioni di sicurezza
dell'operatore, come previsto dalla normativa vigente;
     s) caratteristiche di compatibilita' elettromagnetica secondo la
normativa vigente ed eventuali certificazioni;
     t)  rapporto  indicante i risultati delle misure effettuate ed i
metodi di misura utilizzati;
     u)  certificazioni di conformita' e rapporti di prova rilasciati
da laboratori accreditati;
     v) affidabilita' dell'apparecchiatura;
     z) elenco delle parti componenti il sistema.
   4.  La  documentazione,  di  cui  al comma 3 punto c), deve essere
redatta  in  lingua  italiana, quella relativa agli altri punti dello
stesso comma deve essere redatta in lingua italiana o, eventualmente,
in lingua inglese.
   5. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni accertata la
regolarita'  della  documentazione,  provvede ad inviare all'Istituto
superiore   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni,  in  seguito
denominato  ISPT,  incaricato  di effettuare le verifiche tecniche di
laboratorio,  copia  della  domanda  corredata  dalla  documentazione
tecnica.
   6. Le verifiche tecniche sono eseguite su un esemplare del modello
di   apparato  presso  l'ISPT  oppure,  se  quest'ultimo  lo  ritiene
opportuno,  in  fabbrica  in  Italia  o all'estero, restando, in ogni
caso, a carico del richiedente le relative spese.
   7.  Effettuate le verifiche tecniche ed accertato l'avvenuto saldo
delle  relative spese, l'ISPT comunica l'esito delle verifiche stesse
al competente organo del Ministero.
   8.  Il  predetto  organo  provvede a comunicare, entro centottanta
giorni dalla data di ricezione della domanda di omologazione, l'esito
al richiedente e, nel caso di esito positivo, invia il certificato di
omologazione.
   9.  Il  richiedente,  nel presentare la domanda di cui al comma 1,
puo'   chiedere  l'esonero  dalla  presentazione  dell'esemplare  per
l'esame di laboratorio nei casi in cui:
     a) sono apportate lievi modifiche costruttive ad un apparato che
abbia  gia'  ottenuto  l'omologazione, tali da non alterare, a parere
del costruttore, le specifiche tecniche gia' verificate;
     b)  e'  cambiata  la designazione del modello di un apparato che
abbia gia' ottenuto l'omologazione.
   10.  Il  competente organo del Ministero, valutata e verificata la
richiesta di esonero, inviata il nuovo certificato di omologazione al
richiedente.
   11.  Il  richiedente  e'  autorizzato ad immettere sul mercato gli
apparati dalla data di ricevimento del certificato di omologazione.