IL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 15 dicembre 1969, n. 1023 (concernente le scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica che hanno facolta' di affidare incarichi di insegnamento di materie non militari a docenti civili) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, siano adottate norme regolamentari al fine di stabilire i criteri e le modalita' per la scelta dei docenti stessi; Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1971, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della richiamata legge n. 1023; Ritenuta la necessita' di integrare l'art. 8, comma 1, lettera B), del citato decreto interministeriale; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 939/D-IV/2 dell'11 aprile 1994); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento a livello di scuole secondarie, previsto dall'art. 8, comma 1, lettera B), del decreto interministeriale 20 dicembre 1971, e' cosi' integrato: "5) personale estraneo all'Amministrazione, provvisto del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 gennaio 1995 Il Ministro della difesa PREVITI Il Ministro del tesoro DINI Il Ministro della pubblica istruzione D'ONOFRIO Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1995 Registro n. 2 Difesa, foglio n. 64
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Per il testo vigente dell'art. 8 del D.M. 20 dicembre 1971 si veda in nota all'art. 1. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 8 del D.M. 20 dicembre 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 15 dicembre 1973), come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 8. - Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Ministro per la difesa su proposta dei comandi delle scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare, secondo il seguente ordine di preferenze: A) a livello universitario e post-universitario: 1) gia' incaricati presso le scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare; 2) professori di ruolo delle universita' e istituti di istruzione superiore; 3) ternati in concorsi a cattedre universitarie o liberi docenti confermati; 4) liberi docenti; 5) magistrati; 6) gia' incaricati presso le universita', istituti di istruzione superiore; 7) cultori della materia. B) a livello scuola secondaria: 1) gia' incaricati presso scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare; 2) insegnanti forniti di abilitazione; 3) personale civile dell'amministrazione dello Stato con precedenza per i dipendenti civili della Difesa; 4) gia' incaricati presso istituti e scuole di istruzione secondaria; 5) personale estraneo all'Amministrazione, provvisto del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica. A parita' di merito e titoli la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale".