IL MINISTRO DELLA DIFESA 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
                                  E 
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
  Vista la legge 15 dicembre 1969, n. 1023  (concernente  le  scuole,
istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica che  hanno  facolta'
di affidare incarichi di  insegnamento  di  materie  non  militari  a
docenti civili) e, in  particolare,  l'art.  2,  comma  2,  il  quale
prevede, fra l'altro, che, con decreto del Ministro della difesa,  di
concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, siano
adottate norme regolamentari al fine di  stabilire  i  criteri  e  le
modalita' per la scelta dei docenti stessi; 
  Visto il decreto interministeriale 20 dicembre  1971,  adottato  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della richiamata legge n. 1023; 
 Ritenuta la necessita' di integrare l'art. 8, comma 1,  lettera  B),
del citato decreto interministeriale; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 24 febbraio 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
939/D-IV/2 dell'11 aprile 1994); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'ordine di preferenza per il conferimento  degli  incarichi  di
insegnamento a livello di scuole secondarie,  previsto  dall'art.  8,
comma 1, lettera B), del decreto interministeriale 20 dicembre  1971,
e' cosi' integrato: 
   "5) personale estraneo all'Amministrazione, provvisto  del  titolo
di studio richiesto per l'insegnamento  nelle  scuole  di  istruzione
secondaria per la materia  oggetto  del  conferimento  dell'incarico,
ovvero  di  titoli  culturali  o  professionali  che  assicurino  una
comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da
parte dei comandi delle scuole,  istituti  ed  enti  della  Marina  e
dell'Aeronautica". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 3 gennaio 1995 
                      Il Ministro della difesa 
                               PREVITI 
                       Il Ministro del tesoro 
                                DINI 
                Il Ministro della pubblica istruzione 
                              D'ONOFRIO 
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO 
 Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1995 
 Registro n. 2 Difesa, foglio n. 64 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Per il testo vigente dell'art. 8 del D.M. 20 dicembre
          1971 si veda in nota all'art. 1.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

    
          Nota all'art. 1: 
            -  Il  testo  dell'art.  8  del  D.M.  20  dicembre  1971
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 15 dicembre
          1973),  come  modificato  dal  presente  articolo,  e'   il
          seguente: 
             "Art. 8. - Gli incarichi di insegnamento sono  conferiti
          dal Ministro per la difesa su proposta  dei  comandi  delle
          scuole,  istituti  ed  enti  della  Marina  e   Aeronautica
          militare, secondo il seguente ordine di preferenze: 
              A) a livello universitario e post-universitario: 
               1) gia' incaricati presso le scuole, istituti ed  enti
          della Marina e Aeronautica militare; 
               2) professori di ruolo delle universita' e istituti di
          istruzione superiore; 
               3) ternati in  concorsi  a  cattedre  universitarie  o
          liberi docenti confermati; 
               4) liberi docenti; 
               5) magistrati; 
               6) gia' incaricati presso le universita', istituti  di
          istruzione superiore; 
               7) cultori della materia. 
              B) a livello scuola secondaria: 
               1) gia' incaricati presso  scuole,  istituti  ed  enti
          della Marina e Aeronautica militare; 
               2) insegnanti forniti di abilitazione; 
               3) personale civile dell'amministrazione  dello  Stato
          con precedenza per i dipendenti civili della Difesa; 
               4)  gia'  incaricati  presso  istituti  e  scuole   di
          istruzione secondaria; 
               5) personale estraneo  all'Amministrazione,  provvisto
          del titolo di studio  richiesto  per  l'insegnamento  nelle
          scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto  del
          conferimento dell'incarico, ovvero di  titoli  culturali  o
          professionali che  assicurino  una  comprovata  esperienza,
          secondo le valutazioni espresse al riguardo  da  parte  dei
          comandi delle scuole,  istituti  ed  enti  della  Marina  e
          dell'Aeronautica. 
             A parita' di merito e titoli la qualifica  di  ufficiale
          in congedo costituisce requisito preferenziale".