IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 80, comma 9, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada" come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993, che demanda al regolamento di esecuzione dello stesso codice il compito di fissare i requisiti tecnico professionali delle imprese di cui allo stesso art. 80, comma 8; Visto l'art. 239, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che fissa i suddetti requisiti; Considerata la necessita' che le predette imprese siano in possesso di un'adeguata capacita' finanziaria, in relazione alla garanzia da offrire per il mantenimento in esercizio dei locali, delle strumentazioni e delle attrezzature da destinare alle revisioni, e cio' sia che le imprese stesse operino singolarmente sia che agiscano sotto forma di consorzi o societa' consortili; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1657 del 4 aprile 1995); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. La capacita' finanziaria delle imprese singole di cui all'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, deve essere non inferiore a L. 300.000.000 e dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche previste dall'art. 239, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2. La capacita' finanziaria di ciascuna delle imprese di autoriparazione, partecipanti a consorzi o a societa' consortili, deve essere non inferiore a L. 100.000.000 se iscritte in una sola delle sezioni del registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero dello speciale elenco previsto dall'art. 4 della medesima legge. Detta capacita' finanziaria, da dimostrare mediante un'attestazione avente le caratteristiche specificate all'art. 1, e' elevata a L. 170.000.000 ed a L. 230.000.000, rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in tre sezioni del registro o dello speciale elenco citato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 aprile 1995 Il Ministro: CARAVALE Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 95
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 80, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e' il seguente: "9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8". - Il testo dell'art. 239, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' il seguente: "2. Le imprese di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritte in tutte le quattro sezioni del registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero in tutte e quattro le sezioni dello speciale elenco previsto dall'art. 4 della medesima legge; b) possedere adeguata capacita' finanziaria dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche rilasciata da parte di: 1) aziende o istituti di credito; 2) societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire; c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti abbia ritenuto di avvalersi della facolta' di cui all'art. 80, comma 8, del codice". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. ll comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.