IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 2; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica; Considerato che la competente Commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 6 marzo 1992, n. 216 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici". - La legge 29 aprile 1995, n. 130 reca: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate". Nota all'art. 1: - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del relativo art. 2, comma 4: "4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministratori e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287".