IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in
particolare l'art. 3;
Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1995;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente
l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia, sono modificate a norma dei seguenti commi.
2. Al primo comma dell'art. 1, le lettere a), b), c), d), e) ed f)
sono sostituite dalle seguenti:
"a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo dei commissari;
e) ruolo dei dirigenti".
3. L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Il ruolo degli
agenti e assistenti e' articolato in quattro qualifiche che assumono
le seguenti denominazioni:
agente;
agente scelto;
assistente;
assistente capo".
4. L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti
ed assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti
e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di
agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di
iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute.
Puo', altresi', in relazione ad una eventuale specifica preparazione
professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del
personale della Polizia di Stato.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo
possono essere altresi' conferiti incarichi di coordinamento o
comando di uno o piu' agenti in servizio operativo".
5. Dopo l'art. 7, l'intitolazione "CAPO III" e' soppressa e gli
articoli 8 e 9 sono abrogati.
6. L'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Promozione ad assistente). - 1. La promozione alla
qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica di agente scelto".
7. L'art. 11 e' abrogato.
8. L'art. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla
qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che
abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
assistente".
9. Gli articoli 13 e 14 sono abrogati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- La legge 6 marzo 1992, n. 216 reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992,
n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione
del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
per il riordino delle carriere, attribuzioni e trattamenti
economici". Si trascrive il testo del relativo art. 3:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,
rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti, economici,
allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme
fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di
polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su
proposta dei Ministri interessati e con la concertazione
del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
alle organizzazioni sindacali, del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli
organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
possano esprimere il proprio parere entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi,
trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi
saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti
legislativi potranno prevedere che la sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con
determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a
determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per
l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il
superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale
sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e
mediante concorso interno, per titoli ed esami, al
personale appaetenente al ruolo, grado o qualifica
immediatamente sottostante in possesso di determinate
anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto
titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli
assistenti e degli agenti ed equiparati a quello
immediatamente superiore. Con i medesimi decreti
legislativi saranno altresi' previste le occorrenti
disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, riveste la qualifica di agente o
equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
il trattamento economico corrispondente al V livello
retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre
attribuito il trattamento economico corrispondente al VI
livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non
superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al commi
1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
- La legge 19 aprile 1995, n. 130, reca "Delega al
Governo in materia di procedure per la disciplina del
rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle
attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di
polizia e delle Forze armate".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". Si trascrive il testo del
relativo art. 24:
"Art. 24 (Delega per la riforma degli enti pubblici di
informazione statistica). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme aventi valore di legge
ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi
pubblici di informazione statistica in base ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e
l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte
alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a
livello centrale e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica presso
ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le
aziende autonome, e che gli uffici cosi' istituiti siano
posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di
indirizzo e coordinamento;
d) che sia garantito il principio dell'imparzialita' e
della completezza nella raccolta, nella elaborazione e
nella diffusione dei dati;
e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del
Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi
dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e
singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti
espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei
diritti fondamentali della persona;
f) che sia informato annualmente il Parlamento
sull'attivita' dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e
diffusione dei dati statistici da parte della pubblica
amministrazione;
g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia
di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati
previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere
competenti per materia. Il Governo procede comunque alla
emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
espresso entro sessanta giorni dalla richiesta".
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, reca: "D.P.R. 24
aprile 1982, n. 335, ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". Si
trascrive il testo del relativo titolo I, capi I, II e III:
"TITOLO I
ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
CHE
ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
Capo I
Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - Nell'ambito
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono
istituiti i seguenti ruoli del personale della Poliza di
Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti;
b) ruolo degli assistenti;
c) ruolo dei sovrintendenti;
d) ruolo degli ispettori;
e) ruolo dei commissari;
f) ruolo dei dirigenti.
Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il
personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento
dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1 aprile
1981, n. 121 (3), svolge anche le attivita' accessorie
necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.
Art. 2 (Dotazioni organiche). - La dotazione organica
dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia e' fissata nella tabella A allegata al
presente decreto legislativo.
In corrispondenza dei posti occupati dal personale
inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19
e seguenti del decreto legislativo relativo
all'inquadramento del personale che espleta funzioni di
polizia, sono resi indisponibili altrettanti posti nel
ruolo ordinario degli agenti e nella qualifica iniziale del
ruolo dei commissari, istituiti con il presente decreto
legislativo.
Art. 3 (Gerarchia). - La gerarchia fra gli appartenenti
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia e' determinata come segue: dirigenti,
commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e'
determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica,
dall'anzianita'.
L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di
nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella
del decreto di promozione o di nomina alla qualifica
precedente e, a parita' delle predette condizioni,
dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle
classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli
scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di
merito.
Capo II
Art. 4 (Ruolo degli agenti). - Il ruolo degli agenti e'
articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti
denominazioni:
agente;
agente scelto.
Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli agenti). - Al personale appartenente al ruolo degli
agenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche
di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia
giudiziaria.
Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine
di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle
qualifiche possedute.
Puo', altresi', in relazione ad una eventuale specifica
preparazione professionale posseduta, espletare compiti di
addestramento del personale della Polizia di Stato.
Art. 6 (Nomina ad agente). - La nomina alla qualifica
iniziale del ruolo degli agenti si consegue secondo le
disposizioni degli articoli 47, 48 e 50 della legge 1
aprile 1981, n. 121.
Art. 7 (Promozione ad agente scelto). - La promozione ad
agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli
agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto
cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo
di frequenza del corso di cui all'art. 48 della legge 1
aprile 1981, n. 121.
Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio
1980, n. 343 ai fini del precedente comma, il servizio
prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' computato
per intero.
Capo III
Art. 8 (Ruolo degli assistenti). - Il ruolo degli
assistenti e' articolato in tre qualifiche, che assumono le
seguenti denominazioni:
assistente;
assistente principale;
assistente capo.
Art. 9 (Funzioni del personale appartenente alle
qualifiche di assistente e assistente capo). - 1. Al
personale delle qualifiche di assistente e assistente capo
e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza
e di agente di polizia giudiziaria.
2. Agli assistenti capo e' attribuita la qualita' di
ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento del
corso di aggiornamento di cui all'art. 13, di durata non
inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola
annualmente, secondo modalita' di attuazione e programmi
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e di
assistente capo sono attribuite mansioni esecutive con il
margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle
qualita' di cui al comma 1; a detto personale possono
essere altresi' conferiti incarichi specialistici di
coordinamento e di comando di uno o piu' agenti in servizio
operativo.
4. Al personale della qualifica di assistente capo che
abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite
le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di
iniziativa e di discrezionalita' inerente alla qualita' di
ufficiale di polizia giudiziaria.
5. Il personale delle qualifiche di assistente e di
assistente capo puo' svolgere, in relazione alla
professionalita' posseduta, compiti di addestramento del
personale della Polizia di Stato.
Art. 10 (Nomina ad assistente). - I posti disponibili
nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti vengono
conferiti, secondo il turno di anzianita' senza demerito,
agli agenti scelti con almeno quattro anni di effettivo
servizio nella qualifica.
Art. 11 (Promozione ad assistente principale). - La
promozione alla qualifica di assistente principale si
consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica
di assistente, che alla data dello scrutinio stesso abbia
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La
promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a
ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al
quale e' ammesso il personale che, alla data dello
scrutinio, abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero abbia
compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di assistente.
Art. 13 (Corso di aggiornamento). - 1. Sono ammessi, a
domanda, al corso di cui all'art. 9 gli assistenti capo con
almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo'
essere ripetuto una sola volta.
1-bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di
regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno,
avviene secondo l'ordine di ruolo.
2. Il corso di aggiornamento e' di durata non inferiore
a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente,
secondo modalita' di attuazione e di programmi stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale della qualifica di assistente capo che
supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50
per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della
conclusione del corso. Tale beneficio e' riassorbito in
caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce
presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute
nel quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980,
n. 312.
Art. 14 (Dimissione dal corso). - Sono dimessi dal corso
gli assistenti principali che:
1) dichiarino di rinunciare al corso;
2) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso
per piu' di dieci giorni, anche se non consecutivi.
Nel caso di infermita' contratta a causa delle
esercitazioni pratiche, gli assistenti principali sono
ammessi a partecipare di diritto al primo corso successivo
al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbiano
riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
deplorazione.
Gli assistenti principali di sesso femminile, la cui
assenza e' stata determinata da maternita', sono ammessi a
partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza
dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.
Sono esclusi dal corso gli assistenti principali
responsabili di infrazioni punibili con sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal corso
sono adottati con decreto del capo della Polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del direttore dell'Istituto".