IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative
alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Visto l'art. 14, comma 3, della legge n. 257/1992, che  istituisce,
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
il Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto;
  Visto  l'art.  14, comma 4, della legge n. 257/1992, che demanda al
CIPI  l'individuazione  delle  condizioni  di  ammissibilita'  e   le
priorita'  di  accesso  ai  contributi del Fondo di cui al comma 3, e
determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento;
  Vista in particolare la delibera del Comitato interministeriale per
il coordinamento della politica industriale (CIPI)  del  28  dicembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1994;
  Visto  l'art.  2,  comma  1, lettera h), del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n.  373,  che  attribuisce  al  CIPE
l'emanazione  delle  direttive  di  cui  all'art.  14, comma 4, della
citata legge 27 febbraio 1992, n. 257;
  Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 257/1992,  che  stabilisce
che  il  Ministero  dell'industria, con proprio regolamento, fissa le
modalita'  e  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande   di
finanziamento e per la erogazione dei contributi;
  Visto  l'art.  6,  comma 7, della legge n. 257/1992, che stabilisce
che  le  disposizioni  concernenti   l'omologazione   dei   materiali
sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali
non  si  applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di
fibre di amianto, che alla data di entrata  in  vigore  della  citata
legge  risultano  omologabili  sulla  base della normativa di settore
ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita';
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con nota n. 162530 del 23 dicembre 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Possono accedere al "Fondo speciale per la  riconversione  delle
produzioni  di  amianto"  di cui all'art. 14, comma 3, della legge 27
marzo 1992, n. 257, le imprese industriali che, impiegando  fibre  di
amianto   come   materia   prima,  sono  impegnate  in  programmi  di
riconversione della loro attivita' produttiva:
    a)  nello  stesso  settore  merceologico  utilizzando   materiali
sostitutivi ovvero alternativi dell'amianto;
    b)   in  altri  settori  merceologici,  previa  cessazione  della
precedente attivita' lavorativa e reimpiego della manodopera.
  2.  Possono concorrere alla concessione dei contributi del Fondo le
imprese che alla data del 31 dicembre 1992 risultano in  attivita'  e
non sono sottoposte alla stessa data a procedure concorsuali.
  3. Sono escluse dai benefici del Fondo:
   -   quelle   imprese   i  cui  programmi  di  riconversione  hanno
determinato l'iscrizione nel libro  dei  cespiti  degli  investimenti
effettuati  in  data  precedente all'entrata in vigore della legge n.
257/1992;
   - quelle imprese che, utilizzando nella loro attivita' prodotti  a
base  di amianto, hanno come unico onere quello della sostituzione di
tali prodotti.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - La legge 27 marzo 1992, n. 257, reca  "norme  relative
          alla cessazione dell'impiego dell'amianto". Si trascrive il
          testo   dell'art.  14,  comma  3,  della  citata  legge  n.
          257/1992:  "3.  Presso  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato  e'  istituito  il  "Fondo
          speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".