La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonche' disposizioni per assicurare la funzionalita' del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 dicembre 1994, n. 684, e 18 febbraio 1995, n. 37. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 giugno 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente CARAVALE, Ministro dei traporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 16. ------------